CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22978/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] ( già “ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”, nella qualità di incorporante l’“ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”), con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RESISTENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Campania l’11 gennaio 2017, n. 93/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 luglio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA DELL’[OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria r egionale della Campania l’11 gennaio 2017, n. 93/12/2017,la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento per l’importo di € 2.324,61 in dipendenza di avviso di liquidazione (ormai definitivo) per imposte di registro, ipotecaria e catastale, ha accolto l’appello proposto dall’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” nei confronti delmedesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno il 17 luglio 2014, n. 3109 /1 5 /201 4 , con compensazione delle spese giudiziali; 2. la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario – sul rilievo che, in caso di impugnazione della cartella di pagamento per omessa notifica al contribuente del prodromico avviso di liquidazione,occorreva integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente impositore e rimettere l a causa al giudice di prime cure per tale adempimento; 3. l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] (già “ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”, nella qualità di incorporantel’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”) si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato adue motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 112 cod. proc. civ e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essersi pronunciato il giudice di secondo grado con ultra - petizione rispetto all’unico motivo di appello dell’agente della riscossione, che aveva esclusivamente dedotto l’irregolarità del contraddittorio per notificazione dell’atto di appello presso la sede secondaria, anziché presso la sede legale, dell’agente della riscossione; 1.2 con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.lgs.13 aprile 1999, n. 112, 14 e 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione agli artt. 113, primo comma, e 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. b, del d.lgs.13 aprile 1999, n. 112, in relazione agli artt. 113, primo comma, e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la censura dell’omessa notificazione del presupposto avviso di liquidazione involgesse una questione di merito, la quale esigeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore, senza tener conto che la nullità della cartella di pagamento per l’omessa notificazione del presupposto avviso di liquidazione era attinente ad un vizio procedurale propagatosi – per invalidità derivata – all’atto successivo, non ponendosi l’esigenza di una postuma integrazione del contraddittorio; 2.i motivi - la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta -sono fondati; 2.1 l’indirizzo interpretativo di questa Corte (a partire da: Cass., Sez. Un., 27 luglio 2007, n. 16412) è andato consolidandosi nel senso che il contribuente che impugni una cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto dell’agente della riscossione, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario; resta,peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999,n. 112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite; 2.2i n coerenza con tale indirizzo , si è , tra l’altro , affermato (Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8295) cheil contribuente, qualora impugni una cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore; non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenzadel credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente impositore (Cass., Sez. 6^, 21 giugno 2019, n.16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6^, 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6422; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16983; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, n. 22756; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2022, n. 37498; Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2023, n. 27227; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2024, n. 13698); 2.3 dunque, n el processo tributario, il dovere del concessionario del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ha natura sostanziale di litis denuntiatio, avente lo scopo di mettere il terzo in condizione di intervenire, con la conseguenza che detta chiamata può essere effettuata con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite(Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2019, n. 9250), sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria(Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass. Sez. 6^-5, 19 marzo 2021, n. 7937; Cass., Sez. 5^, 8 febbraio 2023, n. 3855; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2024, n. 13698); 2.4 n e consegue che il rilevato difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore – in carenza di una specifica doglianza dell’agente della riscossione in sede di gravame, e quindi extra petita - inficia la regolarità del procedimentoe mina la validità della sentenza impugnata; 2.5pertanto, quest’ultima si è discostata dai principi enunciati, avendo ritenuto che: «È fondato (...) quanto sostenuto dall’appellante sul fatto che il motivo di ricorso incentrato sull’omessa notifica dell’atto presupposto a quello impugnato da parte dell’Agenzia delle Entrate involga questione di merito della pretesa in relazione alla quale sussiste legittimazione passiva del predetto Ente impositore, che tuttavia non è stato evocato in giudizio », conseguendone che « la sentenza impugnata va annullata, con remissione della causa alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate»; 3. alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa – per l’esame e la decisione dell’appello -alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2024. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]