CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 marzo 2021
Cassazione n. 04271/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Paola FILIPPI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - i [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato, solo con riguardo alla durata delle pene accessorie fallimentari, commisurandole alla pena principale, la sentenza del Tribunale di Arezzo, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta documentale, quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. fino maggio 2008, e, successivamente, quale gestore di fatto, dichiarata fallita il 15/07/2009. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge tre motivi. 2.1. Nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., per non avere tenuto conto del legittimo impedimento del difensore tempestivamente comunicato a mezzo fax inoltrato il 16 settembre 2013 per l'udienza del 17 settembre 2013, con allegata certificazione medica. Si deduce, inoltre, la nullità del decreto di citazione in appello del 10 febbraio 2021, per l'udienza del 12 marzo 2021, per omessa indicazione delle modalità di trattazione. Si sostiene che l'avviso di udienza contiene, anzi, una serie di avvertenze incompatibili con la trattazione scritta, cosicchè si era creato un legittimo affidamento che l'udienza di appello potesse svolgersi secondo modalità ordinarie; ciò, in violazione del diritto di difesa, essendo stato impedito all'imputato di richiedere la trattazione in presenza, come previsto dalla normativa emergenziale. 2.2. Con il secondo e il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 111 cost. e 125 cod. proc. pen., e mancanza della motivazione sull'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, preliminarmente formulata dinanzi alla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibilmente proposto. 1.E' manifestamente infondato il primo motivo. La giurisprudenza più recente è orientata nel senso che, pur ritenendo ammissibile e ricevibile l'istanza di rinvio per legittimo impedimento difensivo inoltrata a mezzo fax, onera, tuttavia, la parte di verificare, con diligenza, che la comunicazione inoltrata con tale modalità irregolare ( ex art. 121 cod. proc. pen. ) sia pervenuta all'attenzione del giudice ( Sez. 1, n. 1904 del 16/11/2017 (dep. 2018 ) Rv. 272049; conf. Sez. F n. 45720 del 27/08/2019, Rv. 277307) Nel caso di specie di tale diligenza non v'è traccia. A tanto deve aggiungersi che, come emerge dalla consultazione dell'incarto processuale - a cui la Corte di legittimità accede in considerazione del vizio dedotto ( error in procedendo) - e, in specie, dal verbale dell' udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale, dato atto dell'assenza del difensore di fiducia, e, nominato un difensore di ufficio, ha poi rinviato la trattazione del processo per legittimo impedimento del difensore, che aveva dichiarato di aderire alla astensione degli avvocati. Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art.97, comma quarto, cod. proc. pen., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo (Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv. 232906). D'altro canto, alla successiva udienza del 5 novembre 2013, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presente in aula, non ha formulato alcuna eccezione in ordine alla omessa notifica del rinvio di udienza. 2. E' manifestamente infondatck anche la doglianza concernente la mancata indicazione, nell'avviso di udienza, delle modalità di trattazione del ricorso derivando le stesse dall'applicazione dell'art. 23, comma 8 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 ( ignorantia legis non excusat). D'altro canto, nella giurisprudenza di questa Corte si è già chiarito che, in tema di procedimenti innanzi alla Corte di cassazione soggetti al rito camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., nel vigore della disciplina emergenziale, relativa alla pandemia da Covid-19, di cui all'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, quel che rileva è che sia assicurata la possibilità di partecipazione del pubblico ministero e di intervento dell'imputato, che si realizzano pur quando le forme di partecipazione e di intervento siano quelle dei cd. contraddittorio cartolare, a tal fine essendo sufficiente l'avvenuta notifica dell'avviso di fissazione dell'udienp entro il termine di dieci giorni prima della stessa, previsto all'art. 127 cod. proc. pen.Yerad oltre quello di venticinque giorni prima, previsto per la presentazione della richiesta di discussione orale dal citato art. 23 ( Sez. 1 n. 37802 del 27/11/2020, Rv. 280225). 3.Quanto al denunciato vizio della motivazione della sentenza impugnata, avendo la Corte di appello omesso di replicare alla denunciata mancanza di motivazione in ordine all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, deve ricordarsi che, al fine di verificare se la denunciata omissione risulti rilevante ai fini della valida prospettazione del vizio in sede di legittimità, non è sufficiente il mero dato del mancato esame dei motivi, dovendo il giudice di legittimità altresì verificare "se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo" (Sez. 2 n. 31278 del 15/05/2019, Rv. 276982). Come si è già osservato, nel caso di specie, l'eccezione di nullità era manifestamente infondata. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 07 dicemb