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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 4/2012

ECLI:EU:T:2012:246
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62010TJ0273_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa

[OSCURATO:PERSONA]

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 14 aprile 2010 (procedimento R 4/2009‑4), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA], SL e la [OSCURATO:SOCIETA].

[OSCURATO:PERSONA]

1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 aprile 2010 (procedimento R 4/2009‑4) è annullata nella parte che riguarda, da un lato, l’insieme dei prodotti indicati nella domanda di marchio e rientranti nella classe 3, vale a dire: «[p]reparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici», e, dall’altro, «cure d’igiene e di bellezza per l’uomo e gli animali» oggetto della domanda di marchio e rientranti nella classe

44. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) L’UAMI e l’[OSCURATO:SOCIETA] sono condannate a sopportare i tre quarti delle proprie spese, nonché, ciascuno, i tre ottavi delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], SL. 4) [OSCURATO:PERSONA], SL è condannata a sopportare, oltre ad un quarto delle proprie spese, un quarto delle spese sostenute dall’UAMI e dall’[OSCURATO:SOCIETA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010TJ0273_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 14 aprile 2010 (procedimento R 4/2009‑4), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA], SL e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 aprile 2010 (procedimento R 4/2009‑4) è annullata nella parte che riguarda, da un lato, l’insieme dei prodotti indicati nella domanda di marchio e rientranti nella classe 3, vale a dire: «[p]reparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici», e, dall’altro, «cure d’igiene e di bellezza per l’uomo e gli animali» oggetto della domanda di marchio e rientranti nella classe 44. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) L’UAMI e l’[OSCURATO:SOCIETA] sono condannate a sopportare i tre quarti delle proprie spese, nonché, ciascuno, i tre ottavi delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], SL. 4) [OSCURATO:PERSONA], SL è condannata a sopportare, oltre ad un quarto delle proprie spese, un quarto delle spese sostenute dall’UAMI e dall’[OSCURATO:SOCIETA].
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