CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06458/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della provenienza delittuosa dei beni ricettati, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata, per come integrata dalle confermate ragioni del primo giudice, e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni dei giudici censurati, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, nonché attraverso il rinvio per relationem, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che gli ulteriori motivi, inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 4, e 62-bis cod. pen., oltre ad essere privi di concreta specificità, sono anche manifestamente infondati; che, invero, l'attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con l'ipotesi attenuata della ricettazione solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto perché, ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. è assorbita nell'attenuante speciale di cui all'attuale art. 648, quarto comma, cod. pen. (cfr. Sez. U, n. 13330 del 26/04/1989, Beggio, Rv. 182221 - 01; Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693 - 01); che, quanto alle attenuanti generiche, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01); che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente motivato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del mancato riconoscimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); K rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de