Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1990
ECLI:EU:C:1990:2
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61988J0101 - IT
Avis juridique important
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61988J0101
SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 10 GENNAIO 1990. - [OSCURATO:PERSONA]-JONAS. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - GERMANIA. - AGRICOLTURA - [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 101/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00023
Pub.RJ pagina Pub somm
[OSCURATO:PERSONA] chiave
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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - [OSCURATO:PERSONA] bovine - [OSCURATO:PERSONA] all' esportazione - [OSCURATO:PERSONA] particolari per talune carni disossate - Condizioni per la concessione - [OSCURATO:PERSONA] del quantitativo complessivo dei tagli di quarti posteriori di bovini adulti maschi sottoposti a controllo - Ininfluenza della mancanza di una parte infima del quantitativo
( Regolamento della Commissione n . 1964/82, art . 6, primo comma )
[OSCURATO:PERSONA]
L' art . 6, primo comma, del regolamento n . 1964/82, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all' esportazione per talune carni bovine disossate, va interpretato nel senso che la concessione della restituzione particolare è subordinata all' esportazione del quantitativo complessivo dei tagli di quarti posteriori sottoposti a controllo . Tuttavia la mancanza di una parte infima di detto quantitativo complessivo non può, alla luce del principio di proporzionalità, e in difetto di malafede dell' operatore economico, comportare che la condizione dell' esportazione non è stata soddisfatta per quel che riguarda il resto della carne .
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-101/88,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] di Amburgo nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Gebr . [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]Jonas,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 6, primo comma, del regolamento ( CEE ) n . 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all' esportazione per talune carni bovine disossate ( GU L 212, pag . 48 ),
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori F.A . Schockweiler, presidente di sezione, G.F . Mancini e T.F . [OSCURATO:PERSONA], giudici,
( motivazione non riprodotta )
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA] di Amburgo con ordinanza 14 dicembre 1987, dichiara :
[OSCURATO:PERSONA]
L' art . 6, primo comma, del regolamento ( CEE ) n . 1964/82 va interpretato nel senso che la concessione della restituzione particolare è subordinata all' esportazione del quantitativo complessivo dei tagli dei quarti posteriori sottoposti a controllo . Tuttavia la mancanza di una parte infima di detto quantitativo complessivo non può comportare, in difetto di malafede, che non è stata soddisfatta la condizione dell' esportazione per quel che riguarda il resto della carne .