CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 30376/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 8356-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentae difende -ricorrente - contro C.F. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., a sua volta acquirente pro solutodel credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatapresso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C. -intimata - avverso la sentenza n. 2235/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/12/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 619 c.p.c. proposto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione promossa da [OSCURATO:SOCIETA]., creditore procedente, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., debitore esecutato, deducendo di aver usucapito la proprietà del bene oggetto della procedura esecutiva. Si costituiva il creditore procedente, [OSCURATO:SOCIETA]., resistendo alla domanda, mentre rimaneva contumace il debitore esecutato. Con sentenza n. 755/2019 il Tribunale accoglieva la domanda, accertamento l’intervenuta usucapione del bene oggetto di causa in capo al Bartalini.Con la sentenza impugnata, n. 2235/2020, la Corte di Appello di Firenze accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione di prime cure, riformandola e rigettando l’opposizione all’esecuzione proposta dal Bartalini. Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. e CF [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quest’ultima in veste di procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito azionato in executivis dalla banca creditrice. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con istanza del 27.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale tuttele part i costituite ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Cortesono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso. Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così deci