CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18081/2026
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esimo-ricorrente-controAgenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-nonchéAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCampania n.343/2025 depositata il 09/01/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che nessuna delle partiricorrenti abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come inNumero registro generale 16013/2025Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 18081/2026Data pubblicazione 05/06/2026dispositivo in favore della sola Agenzia delle entrate, non avendo Agenziadelle entrate-Riscossione svolto attività difensiva;rilevato che in casi siffatti la soccombenza va riferita alla sola partericorrente in via principale, atteso che la Corte di cassazione non procedeall'esame dell'impugnazione incidentale inefficace, e quindi in applicazionedel principio di causalità (Cass. n. 37333/2023); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 04/06/2026.Il consigliere delegato