Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09957/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25/02/2020 dalla Corte d'Appello di Cagliari - Sez.

Dist.

Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Cagliari ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Sassari, in data 16/11/2018, con la quale SCANO Mario e ALOISE Emanuele erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. loro ascritto n concorso, nonché - il solo ALOISE - al risarcimento dei danni subiti dalla società, costituitasi parte civile nei confronti del predetto.

In particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Ricorre per cassazione l'ALOISE, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Si censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che gli effetti del singolo pignoramento si estendessero automaticamente a tutti i beni del debitore SCANO: sicchè mentre l'imputazione aveva preso in esame la condotta degli imputati rispetto al pignoramento già incardinato presso il Banco di Sardegna, la sentenza aveva considerato future ed ipotetiche (mai incardinate) procedure esecutive verso il cessionario dell'azienda dello SCANO.

Si ripropongono, al riguardo, i profili di difformità già evidenziati con l'atto di appello, sottolineando la diversità, rispetto al fatto contestato, degli eventi considerati (differimento delle azioni esecutive esperibili dal creditore truffato; assegnazione ad ALOISE del corrispettivo della cessione di azienda).

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di un nesso eziologico tra la missiva del 07/06/2011 (ricondotta dall'accusa nel novero degli artifici e raggiri) e il supposto differimento dell'azione esecutiva della [OSCURATO:SOCIETA] sul credito scaturito dalla cessione; si lamenta ancora il mancato apprezzamento del fatto che la mail del 07/06/2011 non fu il mezzo per consentire la cessione d'azienda, né per consentire all'ALOISE di escutere il corrispettivo della cessione stessa (avendo egli agito oltre tre mesi dopo).

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'ALOISE.

SI censura la sentenza per essersi limitata a desumere il dolo di concorso da circostanze insufficienti, senza considerare che, se il ricorrente fosse stato consapevole di concorrere in una truffa con lo SCANO, non avrebbe atteso fin al 23/09/2011 per intimare il pagamento, ma si sarebbe attivato prima che la cambiale rilasciata dallo SCAVO fosse protestata, dando luogo ad una nuova azione esecutiva da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo, in relazione al quale deve qui richiamarsi il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che 2 hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione» (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257278).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, la sentenza impugnata resiste alle reiterate censure difensive, avendo la Corte d'Appello dettagliatamente ricostruito (pag. 12 segg.) l'intera vicenda per come emersa all'esito dell'istruttoria, evidenziando che la condotta truffaldina posta in essere dallo SCANO - con il determinante contributo dell'ALOISE - era stata perpetrata dopo l'iniziativa della società creditrice [OSCURATO:SOCIETA] di procedere a pignoramento presso terzi, per l'importo di complessivi Euro 110.000 (pur rinvenendosi sul conto dello SCANO solo Euro 6.741,22), avendo constatato che lo SCANO non aveva adempiuto, se non in una modesta parte, alle obbligazioni derivanti dalla condotta transattiva.

In particolare, la Corte ha posto in evidenza che la condotta era consistita: nel rappresentare alla [OSCURATO:SOCIETA], con mail del 07/06/2011, gli ostacoli che la procedura esecutiva poneva alla vendita dei beni aziendali (attraverso la quale egli avrebbe soddisfatto i creditori); nel convincere la società creditrice - in nome dei buoni rapporti finora tenuti, e di personali difficoltà insorte - a rinunciare alla procedura esecutiva e ad accettare un titolo cambiario di Euro 50.400 con scadenza al 15/07/2011; nel tacere alla SIF'CAM che in realtà, al momento della mail citata, i beni aziendali erano già stati venduti (in data 19/05/2011); nel consegnare all'ALOISE (fidanzato della figlia dello SCANO), già in data 01/06/2011, un assegno di Euro 160.000 che l'odierno ricorrente ebbe a porre in esecuzione nei confronti dello SCANO, dando luogo ad un pignoramento presso i terzi acquirenti dei beni aziendali, in tal modo sottratti alla soddisfazione dei crediti della [OSCURATO:SOCIETA].

Dinanzi a tale chiara ricostruzione del quadro accusatorio, del tutto conforme a quello posto dal Tribunale a fondamento della sentenza di condanna, deve escludersi qualsiasi pregiudizio ai diritti di difesa, posta perfettamente in condizione di difendersi, sin dal giudizio di primo grado, da ogni aspetto concordemente valorizzato dai giudici di merito.

Del tutto infondata, pertanto, risulta la pretesa difensiva di ancorare e circoscrivere l'oggetto della condotta truffaldina alla modestissima somma rinvenuta sul conto dello SCANO, dal momento che quest'ultimo era riuscito - con la citata mail - ad ingannare la società creditrice, convincendola a desistere da azioni esecutive e ad accettare il titolo cambiario, prospettando (falsamente) le difficoltà che queste ultime avrebbero determinato nella vendita dei beni aziendali (in realtà già avvenuta).

Altrettanto prive di effettivo rilievo appaiono, alla luce di quanto esposto, le ulteriori deduzioni difensive volte a sottolineare che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto 3 comunque avviare ulteriori e diverse azioni esecutive, oltre all'originario pignoramento presso terzi.

3. Per ciò che riguarda le residue censure, che possono qui essere trattate congiuntamente, viene in rilievo l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Sotto altro profilo, è opportuno qui richiamare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).

In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, i motivi di ricorso non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in censure del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

3.1. D'altra parte, la Corte territoriale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, quanto alla contestata sussistenza del nesso eziologico tra la mail dello SCANO e la successiva condotta della [OSCURATO:SOCIETA], il fatto che il primo aveva rivolto alla seconda una proposta transattiva "a cose fatte", nel senso che le difficoltà alla vendita dei beni aziendali, correlate alla procedura esecutiva in corso, erano state prospettate quando la cessione di questi ultimi era già stata eseguita, ed anzi quando già era stato consegnato all'ALOISE un assegno di importo lievemente superiore al prezzo di vendita, che il ricorrente avrebbe poi utilizzato ottenendo, con il pignoramento presso i terzi cessionari dei beni stessi, l'assegnazione del corrispettivo della vendita.4 Anche in ordine alla tempistica della reazione della [OSCURATO:SOCIETA], rispetto all'inadempimento del titolo cambiario che la società aveva accettato in esecuzione dell'accordo transattivo, la Corte d'Appello ha motivatamente disatteso i rilievi difensivi volti ad attribuire connotazioni meramente congetturali al collegamento, operato dal primo giudice, tra la rinuncia alla prima procedura esecutiva e l'incameramento del profitto della truffa da parte degli imputati.

Si è in particolare evidenziato che la società creditrice - dopo aver avuto notizia di tale inadempimento in data 21/09/2011 - avviò una ulteriore procedura esecutiva con atto di pignoramento notificato (a causa dell'organico ridotto degli ufficiali giudiziari) solo nel marzo 2012, ovvero in un momento ampiamente successivo all'assegnazione all'ALOISE della somma corrispondente al prezzo della cessione dei beni aziendali, ottenuta grazie al pignoramento presso i terzi cessionari (assegnazione del 16/11/2011).

3.2. In ordine poi ai rilievi formulati in ordine al consapevole coinvolgimento dell'ALOISE nella truffa in danno della [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d'Appello ha conferito dirimente rilievo al fatto che, da un lato, fu proprio l'odierno ricorrente a recarsi personalmente a ritirare l'atto della [OSCURATO:SOCIETA] di rinuncia alla procedura esecutiva in una data (10/06/2011) in cui egli era già in possesso dell'assegno di Euro 160.000 consegnatogli dallo SCANO.

D'altro lato, è stata sottolineata l'anomalia costituita dal fatto che l'ALOISE non presentò l'assegno all'incasso presso l'istituto trattario né lo versò sul proprio conto corrente, ma notificò direttamente il precetto allo SCANO con immediato avvio della procedura di pignoramento presso i terzi cessionari, "al chiaro fine di sottrarre il ricavato della vendita dei beni aziendali (ossia il credito non ancora incassato ma di cui lui aveva piena contezza) da altre procedure esecutive e, in particolare, da quella riattivata dalla [OSCURATO:SOCIETA], non appena apprese che la cambiale era ritornata protestata" (pagg. 17-18 della sentenza impugnata).

In buona sostanza, il percorso argomentativo concordemente tracciato dai giudici di merito evidenzia - anche sulla scorta delle ulteriori denunce subite dallo SCANO da parte di altri creditori, anche con riferimento all'assenza di rapporti sottostanti alla dazione all'ALOISE di un assegno di ingentissimo importo, di poco superiore al prezzo della vendita dei beni aziendali (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) - che la condotta dell'odierno 'ricorrente risulta comprensibile solo nella prospettiva accusatoria.

Si tratta di conclusioni del tutto prive di illogicità o contraddittorietà, per nulla vulnerate dal fatto che l'ALOISE avrebbe potuto procedere con il pignoramento presso terzi anche in una data anteriore a quella prescelta.5

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna dell'ALOISE al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25/02/2020 dalla Corte d'Appello di Cagliari - Sez. Dist. Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Cagliari ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Sassari, in data 16/11/2018, con la quale SCANO Mario e ALOISE Emanuele erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. loro ascritto n concorso, nonché - il solo ALOISE - al risarcimento dei danni subiti dalla società, costituitasi parte civile nei confronti del predetto. In particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Ricorre per cassazione l'ALOISE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Si censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che gli effetti del singolo pignoramento si estendessero automaticamente a tutti i beni del debitore SCANO: sicchè mentre l'imputazione aveva preso in esame la condotta degli imputati rispetto al pignoramento già incardinato presso il Banco di Sardegna, la sentenza aveva considerato future ed ipotetiche (mai incardinate) procedure esecutive verso il cessionario dell'azienda dello SCANO. Si ripropongono, al riguardo, i profili di difformità già evidenziati con l'atto di appello, sottolineando la diversità, rispetto al fatto contestato, degli eventi considerati (differimento delle azioni esecutive esperibili dal creditore truffato; assegnazione ad ALOISE del corrispettivo della cessione di azienda). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di un nesso eziologico tra la missiva del 07/06/2011 (ricondotta dall'accusa nel novero degli artifici e raggiri) e il supposto differimento dell'azione esecutiva della [OSCURATO:SOCIETA] sul credito scaturito dalla cessione; si lamenta ancora il mancato apprezzamento del fatto che la mail del 07/06/2011 non fu il mezzo per consentire la cessione d'azienda, né per consentire all'ALOISE di escutere il corrispettivo della cessione stessa (avendo egli agito oltre tre mesi dopo). 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'ALOISE. SI censura la sentenza per essersi limitata a desumere il dolo di concorso da circostanze insufficienti, senza considerare che, se il ricorrente fosse stato consapevole di concorrere in una truffa con lo SCANO, non avrebbe atteso fin al 23/09/2011 per intimare il pagamento, ma si sarebbe attivato prima che la cambiale rilasciata dallo SCAVO fosse protestata, dando luogo ad una nuova azione esecutiva da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo, in relazione al quale deve qui richiamarsi il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che 2 hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione» (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257278). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, la sentenza impugnata resiste alle reiterate censure difensive, avendo la Corte d'Appello dettagliatamente ricostruito (pag. 12 segg.) l'intera vicenda per come emersa all'esito dell'istruttoria, evidenziando che la condotta truffaldina posta in essere dallo SCANO - con il determinante contributo dell'ALOISE - era stata perpetrata dopo l'iniziativa della società creditrice [OSCURATO:SOCIETA] di procedere a pignoramento presso terzi, per l'importo di complessivi Euro 110.000 (pur rinvenendosi sul conto dello SCANO solo Euro 6.741,22), avendo constatato che lo SCANO non aveva adempiuto, se non in una modesta parte, alle obbligazioni derivanti dalla condotta transattiva. In particolare, la Corte ha posto in evidenza che la condotta era consistita: nel rappresentare alla [OSCURATO:SOCIETA], con mail del 07/06/2011, gli ostacoli che la procedura esecutiva poneva alla vendita dei beni aziendali (attraverso la quale egli avrebbe soddisfatto i creditori); nel convincere la società creditrice - in nome dei buoni rapporti finora tenuti, e di personali difficoltà insorte - a rinunciare alla procedura esecutiva e ad accettare un titolo cambiario di Euro 50.400 con scadenza al 15/07/2011; nel tacere alla SIF'CAM che in realtà, al momento della mail citata, i beni aziendali erano già stati venduti (in data 19/05/2011); nel consegnare all'ALOISE (fidanzato della figlia dello SCANO), già in data 01/06/2011, un assegno di Euro 160.000 che l'odierno ricorrente ebbe a porre in esecuzione nei confronti dello SCANO, dando luogo ad un pignoramento presso i terzi acquirenti dei beni aziendali, in tal modo sottratti alla soddisfazione dei crediti della [OSCURATO:SOCIETA]. Dinanzi a tale chiara ricostruzione del quadro accusatorio, del tutto conforme a quello posto dal Tribunale a fondamento della sentenza di condanna, deve escludersi qualsiasi pregiudizio ai diritti di difesa, posta perfettamente in condizione di difendersi, sin dal giudizio di primo grado, da ogni aspetto concordemente valorizzato dai giudici di merito. Del tutto infondata, pertanto, risulta la pretesa difensiva di ancorare e circoscrivere l'oggetto della condotta truffaldina alla modestissima somma rinvenuta sul conto dello SCANO, dal momento che quest'ultimo era riuscito - con la citata mail - ad ingannare la società creditrice, convincendola a desistere da azioni esecutive e ad accettare il titolo cambiario, prospettando (falsamente) le difficoltà che queste ultime avrebbero determinato nella vendita dei beni aziendali (in realtà già avvenuta). Altrettanto prive di effettivo rilievo appaiono, alla luce di quanto esposto, le ulteriori deduzioni difensive volte a sottolineare che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto 3 comunque avviare ulteriori e diverse azioni esecutive, oltre all'originario pignoramento presso terzi. 3. Per ciò che riguarda le residue censure, che possono qui essere trattate congiuntamente, viene in rilievo l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, è opportuno qui richiamare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, i motivi di ricorso non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in censure del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. 3.1. D'altra parte, la Corte territoriale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, quanto alla contestata sussistenza del nesso eziologico tra la mail dello SCANO e la successiva condotta della [OSCURATO:SOCIETA], il fatto che il primo aveva rivolto alla seconda una proposta transattiva "a cose fatte", nel senso che le difficoltà alla vendita dei beni aziendali, correlate alla procedura esecutiva in corso, erano state prospettate quando la cessione di questi ultimi era già stata eseguita, ed anzi quando già era stato consegnato all'ALOISE un assegno di importo lievemente superiore al prezzo di vendita, che il ricorrente avrebbe poi utilizzato ottenendo, con il pignoramento presso i terzi cessionari dei beni stessi, l'assegnazione del corrispettivo della vendita.4 Anche in ordine alla tempistica della reazione della [OSCURATO:SOCIETA], rispetto all'inadempimento del titolo cambiario che la società aveva accettato in esecuzione dell'accordo transattivo, la Corte d'Appello ha motivatamente disatteso i rilievi difensivi volti ad attribuire connotazioni meramente congetturali al collegamento, operato dal primo giudice, tra la rinuncia alla prima procedura esecutiva e l'incameramento del profitto della truffa da parte degli imputati. Si è in particolare evidenziato che la società creditrice - dopo aver avuto notizia di tale inadempimento in data 21/09/2011 - avviò una ulteriore procedura esecutiva con atto di pignoramento notificato (a causa dell'organico ridotto degli ufficiali giudiziari) solo nel marzo 2012, ovvero in un momento ampiamente successivo all'assegnazione all'ALOISE della somma corrispondente al prezzo della cessione dei beni aziendali, ottenuta grazie al pignoramento presso i terzi cessionari (assegnazione del 16/11/2011). 3.2. In ordine poi ai rilievi formulati in ordine al consapevole coinvolgimento dell'ALOISE nella truffa in danno della [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d'Appello ha conferito dirimente rilievo al fatto che, da un lato, fu proprio l'odierno ricorrente a recarsi personalmente a ritirare l'atto della [OSCURATO:SOCIETA] di rinuncia alla procedura esecutiva in una data (10/06/2011) in cui egli era già in possesso dell'assegno di Euro 160.000 consegnatogli dallo SCANO. D'altro lato, è stata sottolineata l'anomalia costituita dal fatto che l'ALOISE non presentò l'assegno all'incasso presso l'istituto trattario né lo versò sul proprio conto corrente, ma notificò direttamente il precetto allo SCANO con immediato avvio della procedura di pignoramento presso i terzi cessionari, "al chiaro fine di sottrarre il ricavato della vendita dei beni aziendali (ossia il credito non ancora incassato ma di cui lui aveva piena contezza) da altre procedure esecutive e, in particolare, da quella riattivata dalla [OSCURATO:SOCIETA], non appena apprese che la cambiale era ritornata protestata" (pagg. 17-18 della sentenza impugnata). In buona sostanza, il percorso argomentativo concordemente tracciato dai giudici di merito evidenzia - anche sulla scorta delle ulteriori denunce subite dallo SCANO da parte di altri creditori, anche con riferimento all'assenza di rapporti sottostanti alla dazione all'ALOISE di un assegno di ingentissimo importo, di poco superiore al prezzo della vendita dei beni aziendali (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) - che la condotta dell'odierno 'ricorrente risulta comprensibile solo nella prospettiva accusatoria. Si tratta di conclusioni del tutto prive di illogicità o contraddittorietà, per nulla vulnerate dal fatto che l'ALOISE avrebbe potuto procedere con il pignoramento presso terzi anche in una data anteriore a quella prescelta.5 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna dell'ALOISE al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore
Sentenza Cassazione n. 09957/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris