CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 09952/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante p.t.,domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Albanese, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia-ricorrente principale-contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti, rappresentato e difesodagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alpi,con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia-controricorrente ricorrente incidentale -controavverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1002/2025 depositatail 17.3.2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteprincipale abbia chiesto la decisione del ricorso e che la improcedibilità delNumero registro generale 22879/2025Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 9952/2026Data pubblicazione 17/04/2026ricorso principale ha determinato la inefficacia del ricorso incidentaletardivo.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore dellaparte controricorrente-ricorrente incidentale, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 0 17/04/2026Antonella Pagetta