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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 41873/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 17977/21 Sajidul [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Roma riformava parzialmente - quanto al trattamento sanzionatorio- la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riducendo la pena a mesi otto di reclusione ed euro 3000,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che la prova della penale responsabilità dell'imputato era emersa a seguito della perquisizione effettuata nel corso di un'azione direttamente osservata dalle forze di polizia in una nota piazza di spaccio che aveva condotto al successivo sequestro di stupefacente e denaro; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato; che inoltre il difensore lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che la doglianza in punto di responsabilità è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; che, quanto alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ne ha valutato la mancanza dei presupposti, evidenziando la non occasionalità della condotta, sintomatica di una attività svolta in modo professionale, pur se rudimentale; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ) e Maria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 17977/21 Sajidul [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Roma riformava parzialmente - quanto al trattamento sanzionatorio- la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riducendo la pena a mesi otto di reclusione ed euro 3000,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che la prova della penale responsabilità dell'imputato era emersa a seguito della perquisizione effettuata nel corso di un'azione direttamente osservata dalle forze di polizia in una nota piazza di spaccio che aveva condotto al successivo sequestro di stupefacente e denaro; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato; che inoltre il difensore lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che la doglianza in punto di responsabilità è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; che, quanto alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ne ha valutato la mancanza dei presupposti, evidenziando la non occasionalità della condotta, sintomatica di una attività svolta in modo professionale, pur se rudimentale; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ) e Maria
Sentenza Cassazione n. 41873/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris