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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32642/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del delitto nella forma tentata, anziché in quella consumata, non solo non è consentito in sede di legittimità, in quanto volto a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ma è anche manifestamente infondato, in quanto prospetta argomentazioni in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016-01), mentre, diversamente, resta allo stadio di tentativo la condotta delittuosa monitorata sin dall'inizio attraverso, ad esempio, la diretta osservazione da parte della persona offesa o di soggetti addetti alla sorveglianza ovvero delle Forze dell'ordine presenti, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del delitto nella forma tentata, anziché in quella consumata, non solo non è consentito in sede di legittimità, in quanto volto a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ma è anche manifestamente infondato, in quanto prospetta argomentazioni in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016-01), mentre, diversamente, resta allo stadio di tentativo la condotta delittuosa monitorata sin dall'inizio attraverso, ad esempio, la diretta osservazione da parte della persona offesa o di soggetti addetti alla sorveglianza ovvero delle Forze dell'ordine presenti, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 g
Sentenza Cassazione n. 32642/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris