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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 22865/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di Trani [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 161 cod. pen., oltre ad essere privo di specificità, è anche manifestamente infondato; che , invero, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 – 01; Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515 – 03; Sez. 3, n. 57983 del 25/09/2018, C., Rv.

Rv. 274692 – 01) secondo cui l’applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l’autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna; che , nella specie, il giudice del merito ha correttamente applicato la legge, ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 2 sull'esclusione della recidiva in ragione della mancanza del presupposto formale della previa condanna definitiva); rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 06/05/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di Trani [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 161 cod. pen., oltre ad essere privo di specificità, è anche manifestamente infondato; che , invero, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 – 01; Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515 – 03; Sez. 3, n. 57983 del 25/09/2018, C., Rv. Rv. 274692 – 01) secondo cui l’applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l’autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna; che , nella specie, il giudice del merito ha correttamente applicato la legge, ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 2 sull'esclusione della recidiva in ragione della mancanza del presupposto formale della previa condanna definitiva); rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 06/05/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22865/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris