CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20827/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16859/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Pinerolo, 22, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, sezione staccata di SALERNO,n. 117 23 / 20 1 6 , depositata il 2 2 / 12 /201 6 ; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t . r. ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficioavverso la sentenza della C.t.p. di Salerno che, a propria volta, aveva accolto il ricorso avverso il diniego di cond ono fiscale delle liti pendenti frapposto all’istanza avanzata dal contribuente. 2. Il contribuente avanzava due distinte istanze di definizione ex art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111con riferimento a due cartelle di pagamento, relative agli anni di imposta 2004 e 2007, oggetto di separati ricorsi, decisi il primo con sentenza della C.t.r. di Napoli che aveva confermato la legittimità della cartella ed il secondo con sentenzadella C.t.p. di Salerno di parziale accoglimento. L’Ufficio, ritenendo che entrambi i rapporti non rientrassero tra le liti definibili ex art. 19 cit., rigettava l e istanze con separati provvedimenti, impugnati dal contribuente. 3. La C.t.p., previa riunione, accoglieva i ricorsi ri tenendo che l’impugnazione delle cartelle con le quali l’Amministrazione aveva liquidato le imposte, calcolandole sui dati forniti dallo stesso contribuente,dava origine ad una controversia condonabile. La C.t.r.confermava la sentenza rilevando che le iscrizioni a ruolo conseguenti a controllo automatizzato ex art. 36-bis d .P.R. 29 settembre 1973 n. 600e art. 54 d.P.R.26 ottobre 1972 n. 633 , relative a somme dovute dal contribuente e risultanti dalla dichiarazione, ma non versate, rientravano in quelle condonabili alla stregua dell'art. 39, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 comma 12, d.l. n. 98 del 2011 poiché quello impugnato era il primo atto con cui l’Ufficio esercitava la pretesa impositiva. 4. Conuna prima ordinanza interlocutoria , n. 4971 del 2019, la Cortedisponeva l'acqui sizione del fascicolo di merito. Con una seconda ordinanza interlocutoria, n. 27571 del 2019 la sezione sesta della Corte, rilevato chesulla natura di atto impositivo della cartella emessa su c.d. controllo automatizzato exart. 36-bis cit. vi eracontrasto giurisprudenziale, rimetteva gli atti alla quinta sezione. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 , cod. proc. civ. e dell’art.36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Assume che la C.t.r. avrebbe reso motivazione apparente e contraddittoria in quanto privadi ogni accenno alla circostanza che su entrambe le liti vi erano già state pronunce di merito che avevano confermato che si verteva in materia di riscossione e non di accertamento. 2. Con ilsecondo motivo denun cia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, d.l.6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111e dell’art. 16 legge 27 dicembre 2012 n. 289 Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto condonabili le liti relative alle cartelle, sebbene queste ultime fossero sta te emesse ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 a seguito di controllo automatizzato. 3. Il primo motivo è infondato. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 3.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla controricorrente sull’assunto che il medesimo sarebbe stato formulato in modo confuso. L’Ufficio ha inequivocabilmente denunciato un error in procedendo per vizio della motivazione. 3.2. Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che l a riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertitodalla legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece,qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienzadella motivazione. (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053e 8054). 3.3. La C.t.r.non è incorsa nel vizio denunciato in quanto, se pure attraverso il richiamo a precedenti di legittimità, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento in ordine allacondonabilità delle liti cui si riferiva l’istanza del contribuente attraverso due asserzioni idonee a dar conto dell’iter logico seguito nella decisione. In primo luogo , la C.t.r. ha ritenuto sussistente il presupposto della lite pendente in quanto quest’ultimo doveva ravvisarsi in presenza di un’iniziativa giudiziaria non dichiarata inammissibile con sentenza definitiva e Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 potenzialmente idonea a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo. In secondo luogo, la C.t.r. ha affermato che la cartella di pagamento con la quale l’Amministrazione aveva liquidato le imposte in base ai dati forniti dal contribuente era l’unico atto portato a conoscenza del contribuente stesso con cui si rendeva nota la pretesa fiscale, sicché, non essendo preceduto dall’avviso di accertamento e potendo essere impugnato anche per vizi attinenti al merito, era da considerarsi a tutti gli effetti un atto impositivo. 4. Il secondo motivo è infondato. 4.1. L’Agenzia delle Entrate precisa in ricorso che i due giudizi,per i quali erano state presentate le istanze di condono di cui al diniego impugnato, avevano ad oggetto cartelle emesse ai sensi dell’art. 36 - bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 a seguito di controllo automatizzato. 4.2. Le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale l'impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, l e imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, quando detta cartella rappresenti, come nel caso in esame, il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass., Sez. U., 25/06/2021, n. 18298). Stesse considerazioni valgono, ovviamente, per l’analoga disposizione di cui all’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972. Lo stesso principio è applicabile anche conriferimento all’ art. 3 9, comma 12, d.l. n. 98 del 2011che, a propria volta , richi ama l’art. 16 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 legge 27 dicembre2002, n. 289 che prevede la condonabilità delle liti pendenti aventi ad oggetto atti impositivi. 4.3. La C.t.r., nel ritenere lacontroversia suscettibile di definizione, si è attenuta a questi principi. 5. Il ricorso va, pertanto, rigetto. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P..30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l ’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della controricorrente del le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 2.000,00 a ti