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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 24363/2023

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 30175-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, v.

S. Giovanni i n Laterano 226 - C , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Bortolini 30, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a Ric. 2018 n. 30175 sez.

S2 -ud. 31-01-2023 - 2 - e difesa dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura allegata, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 464/2018 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 05/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBAche ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 22/6/2004, [OSCURATO:PERSONA].r.l. convenne in giudizio d innanzi al Tribunale di Potenza la [OSCURATO:PERSONA],chiedendone la condanna al rilascio di alcune aree occupate lungo il tracciato della dismessa linea Potenza –Laurenzana e al risarcimento del danno conseguente .

In accoglimento dell’eccezione della [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.343/2008, il Tribunale di Potenza rig ettò la domanda per difetto di legittimazione attiva, condannando l'attrice alle spese del primo grado.

2. Con la sentenza n.464/2018, la Corte di Appello di Potenza rigettò l’impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA]., sostenendo che la legittimazione fosse rimasta priva di prova, perchéera stata affermata prima la qualità di successore nella gestione dei beni e poi la qualità di proprietario.

3. Avverso questa sentenza ha spiegato ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per tre motivi.

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2018 n. 30175 sez.

S2 -ud. 31-01-2023 - 3 - Con ordinanza interlocutoria n. 20458 del 2020, la sez. 6 - 2, esclusa l'evidenza decisoria, ha rimesso la trattazione del ricorso in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve rilevarsi la tempestività del ricorso, sebbene la notifica risulti perfezionata nel giorno successivo alla scadenza del termine breve exart. 325 cod.proc.civ.: con sentenza n. 75 del 2019la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 221 del 2012, nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfezionasse, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta, in applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario; questa soluzione –che consente la reductio ad legitimitatem dell'art. 16 cit. - implica che il termine per impugnare scada allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa (Cass. Sez. 2, n. 29584 del 22/10/2021); è necessario, evidentemente, che –come proprio accaduto nella fattispecie - la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, sia stata generata entro la fine del giorno di scadenza,come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in l. n. 114 del 2014).

1. Con il primo motivo, la società ricorre nte ha lamentato la violazione degli artt.112, 342 e 345 cod. proc. civ. e la nullità della Ric. 2018 n. 30175 sez.

S2 -ud. 31-01-2023 - 4 - sentenza, in relazione al n.4 del comma I dell'art.360 cod. proc. civ., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto la sua carenza di legittimazione attiva, senza considerare che già in primo grado, nei termini previsti dall'art.183 cod. proc. civ., aveva precisato di aver agito in qualità di gestore dei beni oggetto di causa e, in particolare,come successore della [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], in forza di quanto previsto dal D.Lgs. n.422 del 1997 e dal D.P.C.M. del 16.11.2000, nonché della disposizione di cui all'art.11 della legge n.166 del 1.8.2001.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente ha sostenuto la violazione degli artt.112, 342 e 345 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza, sempre in relazione al n.4 del comma I dell'art.360 cod. proc. civ., perché la Corte di Appello avrebbe ritenuto la mancanza della prova circa la sua qualità di gestore dei beni oggetto di causasebbene la questione non fosse stata devoluta in secondo grado, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

3. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta violazione degli artt.115 e 183 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza, ancora una volta in relazione al n.4 del comma I dell'art.360 cod. proc. civ. perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valorizzato il fatto che l'appellante non aveva allegato agli atti del giudizio «... il proprio atto di costituzione ai sensi dell'art.31 della L. n.144/99 né il successivo affidamento ai sensi della legge 166/2002», sebbene la qualità di gestore non fosse stata oggetto di contestazione. 4.I tre motivi – che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione –sono infondati.

In disparte ogni considerazione sulla loro inammissibile formulazione in riferimento al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve considerarsi che la qualità di gestore dei beni non legittimava la proposizione di un’azione di rilascio nei confronti dell’occupante sine Ric. 2018 n. 30175 sez.

S2 -ud. 31-01-2023 - 5 - tituloperché l’azione ha natura reale e come tale è proponibile soltanto dal proprietario; si tratta pertanto di un elemento che avrebbe condotto comunque al rigetto della domanda.

Secondo l’art. 8 Decreto legislativo 19/11/1997 n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59), «I beni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative.».

Pertanto, la s.r.l. – che non ha la proprietà dei beni occupati - non è titolare del diritto di rivendicarli.

Diversamente non può ritenersi in riferimento al comma 3 dell’art. 7 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 385, invocato dalle [OSCURATO:SOCIETA] in memoria, secondo cui «gli immobili, le opere e gli impianti di linee ferroviarie in gestione governativa per qualunque ragione dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario, una volta definiti i rapporti patrimoniali con gli ex concessionari, restano nella piena disponibilità delle gestioni, per diverse utilizzazioni o per l'alienazione al fine di dare attuazione al piano regionale dei trasporti».

La mera «disponibilità» non coincide con la proprietà dei suddetti beni che, come detto, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 422/97 citato, sono stati trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni.

Èvero che, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei trasportie della navigazione, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile; Ric. 2018 n. 30175 sez.

S2 -ud. 31-01-2023 - 6 - come rilevato dal giudice del merito, tuttavia, la società [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente non ha offerto alcuna prova della intervenuta sdemanializzazione o sottrazione alla loro destinazione di questi beni in suo favore.

5. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al rimborso delle spese processuali , in favore della [OSCURATO:PERSONA], con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 30175-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, v. S. Giovanni i n Laterano 226 - C , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Bortolini 30, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a Ric. 2018 n. 30175 sez. S2 -ud. 31-01-2023 - 2 - e difesa dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura allegata, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 464/2018 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 05/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBAche ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 22/6/2004, [OSCURATO:PERSONA].r.l. convenne in giudizio d innanzi al Tribunale di Potenza la [OSCURATO:PERSONA],chiedendone la condanna al rilascio di alcune aree occupate lungo il tracciato della dismessa linea Potenza –Laurenzana e al risarcimento del danno conseguente . In accoglimento dell’eccezione della [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.343/2008, il Tribunale di Potenza rig ettò la domanda per difetto di legittimazione attiva, condannando l'attrice alle spese del primo grado. 2. Con la sentenza n.464/2018, la Corte di Appello di Potenza rigettò l’impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA]., sostenendo che la legittimazione fosse rimasta priva di prova, perchéera stata affermata prima la qualità di successore nella gestione dei beni e poi la qualità di proprietario. 3. Avverso questa sentenza ha spiegato ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per tre motivi. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 30175 sez. S2 -ud. 31-01-2023 - 3 - Con ordinanza interlocutoria n. 20458 del 2020, la sez. 6 - 2, esclusa l'evidenza decisoria, ha rimesso la trattazione del ricorso in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve rilevarsi la tempestività del ricorso, sebbene la notifica risulti perfezionata nel giorno successivo alla scadenza del termine breve exart. 325 cod.proc.civ.: con sentenza n. 75 del 2019la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 221 del 2012, nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfezionasse, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta, in applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario; questa soluzione –che consente la reductio ad legitimitatem dell'art. 16 cit. - implica che il termine per impugnare scada allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa (Cass. Sez. 2, n. 29584 del 22/10/2021); è necessario, evidentemente, che –come proprio accaduto nella fattispecie - la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, sia stata generata entro la fine del giorno di scadenza,come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in l. n. 114 del 2014). 1. Con il primo motivo, la società ricorre nte ha lamentato la violazione degli artt.112, 342 e 345 cod. proc. civ. e la nullità della Ric. 2018 n. 30175 sez. S2 -ud. 31-01-2023 - 4 - sentenza, in relazione al n.4 del comma I dell'art.360 cod. proc. civ., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto la sua carenza di legittimazione attiva, senza considerare che già in primo grado, nei termini previsti dall'art.183 cod. proc. civ., aveva precisato di aver agito in qualità di gestore dei beni oggetto di causa e, in particolare,come successore della [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], in forza di quanto previsto dal D.Lgs. n.422 del 1997 e dal D.P.C.M. del 16.11.2000, nonché della disposizione di cui all'art.11 della legge n.166 del 1.8.2001. 2. Con il secondo motivo la società ricorrente ha sostenuto la violazione degli artt.112, 342 e 345 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza, sempre in relazione al n.4 del comma I dell'art.360 cod. proc. civ., perché la Corte di Appello avrebbe ritenuto la mancanza della prova circa la sua qualità di gestore dei beni oggetto di causasebbene la questione non fosse stata devoluta in secondo grado, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 3. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta violazione degli artt.115 e 183 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza, ancora una volta in relazione al n.4 del comma I dell'art.360 cod. proc. civ. perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valorizzato il fatto che l'appellante non aveva allegato agli atti del giudizio «... il proprio atto di costituzione ai sensi dell'art.31 della L. n.144/99 né il successivo affidamento ai sensi della legge 166/2002», sebbene la qualità di gestore non fosse stata oggetto di contestazione. 4.I tre motivi – che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione –sono infondati. In disparte ogni considerazione sulla loro inammissibile formulazione in riferimento al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve considerarsi che la qualità di gestore dei beni non legittimava la proposizione di un’azione di rilascio nei confronti dell’occupante sine Ric. 2018 n. 30175 sez. S2 -ud. 31-01-2023 - 5 - tituloperché l’azione ha natura reale e come tale è proponibile soltanto dal proprietario; si tratta pertanto di un elemento che avrebbe condotto comunque al rigetto della domanda. Secondo l’art. 8 Decreto legislativo 19/11/1997 n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59), «I beni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative.». Pertanto, la s.r.l. – che non ha la proprietà dei beni occupati - non è titolare del diritto di rivendicarli. Diversamente non può ritenersi in riferimento al comma 3 dell’art. 7 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 385, invocato dalle [OSCURATO:SOCIETA] in memoria, secondo cui «gli immobili, le opere e gli impianti di linee ferroviarie in gestione governativa per qualunque ragione dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario, una volta definiti i rapporti patrimoniali con gli ex concessionari, restano nella piena disponibilità delle gestioni, per diverse utilizzazioni o per l'alienazione al fine di dare attuazione al piano regionale dei trasporti». La mera «disponibilità» non coincide con la proprietà dei suddetti beni che, come detto, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 422/97 citato, sono stati trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni. Èvero che, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei trasportie della navigazione, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile; Ric. 2018 n. 30175 sez. S2 -ud. 31-01-2023 - 6 - come rilevato dal giudice del merito, tuttavia, la società [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente non ha offerto alcuna prova della intervenuta sdemanializzazione o sottrazione alla loro destinazione di questi beni in suo favore. 5. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al rimborso delle spese processuali , in favore della [OSCURATO:PERSONA], con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
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