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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 19550/2023

Testo disponibile della fonte

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13001/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 64H 04H 224D) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MONTESILVANO C.so Umberto I, 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] G. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché Contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.1055/2021depositata il 08/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processualiin relazione alle parti costituite, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13001/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 64H 04H 224D) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MONTESILVANO C.so Umberto I, 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] G. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché Contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.1055/2021depositata il 08/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processualiin relazione alle parti costituite, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso
Decreto Cassazione n. 19550/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris