CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 23263/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta il «difetto di motivazione», è inammissibile per genericità perché non si confronta con la motivazione della sentenza di condanna e non pone specifiche critiche sulla ritenuta sussistenza della responsabilità; il motivo non indica, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen., l'enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta proposta con il ricorso. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. [OSCURATO:PERSONA]&gliee estensore [OSCURATO:PERSONA] ra ro to [OSCURATO:PERSONA] 15 GI opqi