CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 32959/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. chiede che la Corte di cassazione annulli la sentenza impugnata e rinvii per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli limitatamente alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e dichiari inammissibile il ricorso nel resto. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 5 ottobre 2022 il Tribunale di Napoli ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di € 6.000,00 di ammenda, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e il vincolo della continuazione, per i reati di cui ai capi: 1) ex art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativamente al comma 1, lett. a) della stessa disposizione, per avere, in qualità di titolare dell'opificio sito in Napoli, via [OSCURATO:PERSONA], n. 99, abbandonato, o comunque depositato, in maniera incontrollata 20 kg. di scarti della lavorazione di scarpe, ritenuti rifiuti non pericolosi prodotti dall'azienda; 2) ex art. 46, comma 2, in relazione all'art. 55, comma 5, lett. c), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per avere, nella qualità anzidetta, omesso di assicurare la presenza di un sistema antincendio; 3) ex art. 64, relativamente all'art. 68, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2008, per avere, nella medesima qualità già menzionata, omesso: di provvedere alla pulizia dei macchinari; di assicurare la conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di cui all'allegato IV al d.lgs. n. 81 del 2008, stante l'assenza di un antibagno-spogliatoio e di un'area doccia nel locale wc; di garantire il regolare funzionamento della porta destinata all'esodo; 4) ex art. 70, comma 1, in relazione all'art. 87, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, per avere, nella qualità anzidetta, omesso di assicurare ai macchinari i necessari presidi di sicurezza per occhi e mani dei lavoratori; 5) ex art. 80, comma 1, relativamente all'art. 87, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 81 del 2008, per avere, nella stessa qualità citata, omesso di assicurare che i luoghi di lavoro fossero esenti da rischi di natura elettrica. Reati commessi in Napoli sino al 19 luglio 2019. 2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. per avere il Tribunale fondato la propria decisione sull'informativa di reato, la cui acquisizione e conseguente utilizzazione sarebbe illegittima, non avendo la difesa, come risulterebbe dal verbale, espresso il consenso all'acquisizione dell'atto all'udienza del 2 febbraio 2022. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 46, 55, 64, 68, 70, 80 e 87 d.lgs. n. 81 del 2008, per avere il Tribunale ritenuto luoghi di lavoro i locali in cui è stato eseguito il sequestro da cui è sorto il procedimento ed ivi attiva una fabbrica di scarpe. La tesi difensiva della natura di mero deposito del locale sarebbe confermata: dall'assenza di personale e dell'attività di produzione in corso di svolgimento all'atto dell'intervento della polizia giudiziaria; dalla condotta dell'imputato susseguente al reato, il quale avrebbe ottenuto il dissequestro dei macchinari ed il loro trasferimento presso altro locale commerciale, in regola, per l'esercizio dell'attività di produzione; dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] rese all'udienza del 2 febbraio 2022; dall'impossibilità di datare l'attività di produzione; dalla fatíscenza dei locali e dalla conseguente cessazione dell'attività in tempi risalenti. 2.3. Con il terzo e il quarto motivo, esposti congiuntamente, si deducono l'erronea applicazione dell'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 e il «difetto di motivazione» sulla ritenuta sussistenza del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, nonché l'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. e il «difetto di motivazione» sulla intervenuta decorrenza del termine di prescrizione. L'abbandono dei rifiuti sarebbe avvenuto in tempo remoto; di conseguenza, per la natura istantanea del reato ex art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. L'episodicità della condotta sarebbe sintomatica della mera volontà dismissiva del rifiuto e della conseguente istantaneità del reato, perfezionato con il rilascio della res in loco, a cui non sarebbe seguito in tempi ragionevoli lo smaltimento, come dimostrerebbe la fatiscenza dei locali. 2.4. Con il quinto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. formulata dalla difesa in sede di discussione. Il Tribunale avrebbe dovuto applicare la causa di non punibilità per le concrete modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo: si sarebbe trattato dì 20 kg. di scarti di lavorazione delle scarpe, rifiuti non pericolosi posti in un locale commerciale in cui è stato rinvenuto il solo imputato. Assumerebbe rilievo anche la condotta susseguente al reato, consistita nel trasferimento in altro luogo dei macchinari, nello smaltimento dei rifiuti e nel rifacimento dell'impianto elettrico nei locali restituiti al legittimo proprietario, benché al momento della pronuncia della sentenza non fosse ancora entrata in vigore la modifica dell'art. 131-bis cod. pen. di cui al d.lgs. n. 150 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. 1.1. Dal verbale dell'udienza del 2 febbraio 2022, il cui testo è per altro trascritto nel ricorso per cassazione, non risulta che sia stata acquisita l'informativa di reato ma solo il verbale di sequestro. La sentenza fa riferimento 3 (y/ all'informativa di reato, che è in atti: però, il motivo è aspecifico e non supera la c.d. prova di resistenza. 1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, ove con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per a-specificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829). 1.3. Nell'indicare le ragioni della propria decisione, il Tribunale ha fatto riferimento alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], a quelle del teste [OSCURATO:PERSONA], nonché al verbale di sequestro preventivo (pag. 3 e 4 della sentenza). Su tali elementi di prova si fonda la decisione. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Con il motivo si deduce formalmente il vizio di violazione di legge ma in realtà si contesta l'interpretazione che il Tribunale ha dato delle dichiarazioni dei testi, al fine di accertare che quello oggetto di sopralluogo da parte della polizia giudiziaria fosse un luogo di lavoro. In sostanza, si deduce un vizio della motivazione, che concerne la ricostruzione del fatto, senza specificamente dedurlo in base all'art. 581 cod. proc. pen. Per altro, le argomentazioni riportate nel motivo mirano esclusivamente ad una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità, senza dedurne specificamente il travisamento. 2.2. Ad ogni modo, con riguardo alla natura di mero deposito del locale, il Tribunale ha correttamente rigettato la tesi difensiva per la presenza in loco di scarti della produzione e prodotti semilavorati, sintomatici dell'operatività dei macchinari rinvenuti nell'immobile. Non assume rilevanza il contratto di locazione a fini di deposito esibito dal ricorrente in sede di sopralluogo, posto che per l'applicazione della normativa anti-infortunistica rileva la concreta attività svolta nei locali, seppure non nell'esatto momento del sopralluogo. La ricostruzione alternativa della difesa è, inoltre, del tutto ipotetica perché non si fonda sulle dichiarazioni dell'imputato o su altri elementi di prova mentre il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo deve fare riferimento ad elementi desunti dai dati acquisiti al processo. Il Tribunale ha, infatti, affermato, senza che la motivazione sia stata oggetto di contestazione, che [OSCURATO:PERSONA], sempre presente agli accertamenti della polizia giudiziaria, non ha mai rappresentato che il locale fosse destinato esclusivamente a deposito neanche quando gli furono rivolte le contestazioni sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Correttamente il Tribunale ha ritenuto che il materiale rivenuto e sequestrato dimostri che i locali fossero stati luoghi dì lavoro: nel ricorso si indica che il teste Buglione ha fatto riferimento a «prototipi» (pag. 3); né è stata specificamente contestata l'affermazione del Tribunale secondo cui sono stati sequestrati in loco «18 macchinari poe [recte per] l'assemblaggio delle calzature, i 1000 prodotti semilavorati, nonché vernici e solventi utilizzati per la lavorazione delle scarpe» (pag. 3 della sentenza). 2.3. La motivazione della sentenza, dunque, è conforme alla giurisprudenza secondo cui nella nozione di «luogo di lavoro», rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si•esplichi e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa (Sez. F, n. 45316 del 27/08/2019, Giorni, Rv. 277292-01, nonché Sez. 4, n. 43840 del 16/05/2018, C., Rv. 274265-01). 2.4. Da ultimo, generica e meramente assertiva è l'argomentazione secondo cui non sarebbe possibile datare l'attività di produzione, in ragione della fatiscenza dei locali, dal momento che non si allega alcun elemento specifico che possa far ritenere errata la collocazione temporale del fatto operata dal Tribunale, ben potendo il pessimo stato dei locali ricondursi al mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. 3. Il terzo e quarto motivo, trattati congiuntamente nel ricorso, sono manifestamente infondati. 3.1. Il ricorrente sostiene che il reato di abbandono di rifiuti, quando connotato, come nel caso in esame, dagli elementi sintomatici di episodicità della condotta e quantità limitata dei rifiuti, avrebbe natura istantanea e, pertanto, il fatto contestato, giacché risalente nel tempo, sarebbe prescritto. La condanna è, però, avvenuta per il reato di deposito incontrollato di rifiuti. Va ribadito l'orientamento della giurisprudenza per cui il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, può avere natura permanente, nel caso in cui l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, caratterizzandosi invece come reato di natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, nel caso in cui l'anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, che esaurisce l'intero disvalore della condotta. [OSCURATO:PERSONA]. 3, n. 8088 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Franceschetti, Rv. 282916-01; in motivazione, la Corte ha precisato che per stabilire la natura del reato è necessario tener conto delle circostanze del caso concreto, potendo essere indici rivelatori della permanenza la sistematica pluralità di azioni di identico o analogo contenuto, la pertinenza del rifiuto al circolo produttivo dell'attività imprenditoriale e la reiterata utilizzazione di un unico sito quale punto di rilascio dei rifiuti. 3.2. Il motivo è inammissibile ex art. 581 cod. proc. pen. perché nel ricorso non vengono neppure indicati gli elementi di fatto specifici a far ritenere sussistente l'asserita volontà dismissiva del rifiuto, a fronte, invece, della accertata pertinenza dello stesso al circolo produttivo dell'attività imprenditoriale. Il ricorso, a pena di inammissibilità, ex art. 581 cod. proc. pen. deve contenere l'enunciazione specifica dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel ricorso non si indica neppure il periodo di tempo in cui si sarebbe realizzata la condotta contestata. Il momento consumativo del reato può essere ritenuto - anche sulla base di elementi indiziari e considerazioni logiche, nonché di massime di esperienza - coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto; mancano del tutto allegazioni difensive che permettano di retrodatare la condotta a un momento anteriore all'accertamento. Il motivo, pertanto, è generico con conseguente inammissibilità ex art. 581 cod. proc. pen. Non vi sono, dunque, elementi per ritenere errata la sentenza impugnata e discostarsi dal tempo di commissione del fatto indicato nel capo di imputazione, con termine il 19 luglio 2019: di conseguenza non è decorso il tempo massimo di prescrizione di 5 anni del reato contestato. 4. Il quinto motivo è fondato. Dal verbale dell'udienza del 5 ottobre 2022 risulta che il difensore chiese, in subordine, l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Nonostante tale richiesta, il Tribunale ha omesso qualunque risposta, incorrendo così nel dedotto vizio di motivazione. La sentenza impugnata, non appellabile, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio limitatamente all'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen. Va ribadito il principio espresso da Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590 - 01, per cui nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice dì rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto di cui all'art.