CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 09135/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trento, con sentenza in data 23 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 21 settembre 2020, ha ridotto la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. e ha confermato nel resto. Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si reiterano censure, relative all'affermazione della responsabilità dell'imputata per il delitto ascrittole, già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con i quali la ricorrente non si è confrontata (si vedano, in particolare, le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha compiutamente ricostruito la vicenda, evidenziando la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della truffa, stante la sicura riconducibilità all'imputata della carta su cui è stata versata la somma da parte della vittima, indotta in errore a causa degli artifizi, posti in essere dalla Garola, e determinatasi alla dazione, non seguita dalla consegna del bene pattuito); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente