Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2025

ECLI:EU:T:2025:75
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017TO0511_INF

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 22 gennaio 2025 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / SRB (CRU) (causa T-511/17) «Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Programma di risoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – Atto non impugnabile – Irricevibilità manifesta»

1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Decisione di adozione di un programma di risoluzione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Entrata in vigore – Assenza di produzione di effetti giuridici vincolanti – Esclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 18, §§ 1-8, e 30, §§ 1 e 2) (v. punti 13, 14)

2. Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell'oggetto della controversia – Domanda di annullamento di atti connessi successivi a quelli impugnati – Ignoranza di tali atti da parte del ricorrente – Mancanza di una tale individuazione – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 16) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. 2) Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, della Commissione europea, di [OSCURATO:PERSONA], SA e di [OSCURATO:PERSONA], SA. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato sono condannati a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (SRB). 4) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la Commissione si faranno carico ciascuno delle proprie spese relative alle istanze di intervento. 5) [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute da [OSCURATO:PERSONA] relative alle istanze di intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TO0511_INF Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 22 gennaio 2025 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / SRB (CRU) (causa T-511/17) «Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Programma di risoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – Atto non impugnabile – Irricevibilità manifesta» 1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Decisione di adozione di un programma di risoluzione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Entrata in vigore – Assenza di produzione di effetti giuridici vincolanti – Esclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 18, §§ 1-8, e 30, §§ 1 e 2) (v. punti 13, 14) 2. Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell'oggetto della controversia – Domanda di annullamento di atti connessi successivi a quelli impugnati – Ignoranza di tali atti da parte del ricorrente – Mancanza di una tale individuazione – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 16) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. 2) Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, della Commissione europea, di [OSCURATO:PERSONA], SA e di [OSCURATO:PERSONA], SA. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato sono condannati a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (SRB). 4) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la Commissione si faranno carico ciascuno delle proprie spese relative alle istanze di intervento. 5) [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute da [OSCURATO:PERSONA] relative alle istanze di intervento.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 806/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris