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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14291/2026

Testo disponibile della fonte

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e,ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente e ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 695/2022 depositatail 16/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29099/2022Numero sezionale 250/2026Numero di raccolta generale 14291/2026Data pubblicazione 14/05/2026RILEVATO [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La società [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. ha proposto opposizione davantial Tribunale di Lecce contro un atto di intimazione di pagamento relativo adebiti per canoni di locazione non versati, portati da due cartelle esattoriali(per un totale di circa € 33.796,57).2.

La società ha dedotto la nullità della notifica delle cartelle esattorialipresupposte.3.

Sia l'Agenzia del Demanio (ente impositore) che il concessionariodella riscossione (Agenzia delle Entrate - Riscossione) si sono costituiti ingiudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione.4.

Il Tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione della società.5.

La società ha proposto appello, cui hanno resistito le controparti.Nel frattempo, la società è stata cancellata dal registro delle imprese.6.

La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza resa in data 16.06.2022,ha accolto parzialmente l'appello, annullando la cartella n.05920120002478726000 (debito di € 32.514,32) per invalidità della noti-fica, effettuata ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73, ritenendo che mancassela prova della spedizione della raccomandata informativa al destinatariodopo il deposito presso la casa comunale.7.

L'Agenzia del Demanio e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione hannoproposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 1.12.2022, sulla ba-se di un unico motivo di impugnazione, cui resiste il sig. [OSCURATO:PERSONA],già socio della cessata società [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. con controricorso ericorso incidentale datato 9.01.2023.

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],già socia della cessata società.8.

Nelle more della fissazione dell'odierna adunanza il sig.

AlessandroRollo ha depositato istanza di rinvio allegando:Numero registro generale 29099/2022Numero sezionale 250/2026Numero di raccolta generale 14291/2026Data pubblicazione 14/05/2026- di avere formulato, in data 27.06.2023, istanza di adesione alla “de-finizione agevolata”, prot. n.ro W-2023062707970255, regolarmente ac-cettata;- che ha intanto provveduto al pagamento delle rate previste nel pianodi definizione, allegato all'istanza di sospensione.9. [OSCURATO:PERSONA] rileva che l'art. 236 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 197 prevedeespressamente che: ”Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitoreindica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ri-compresi ed assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che dietropresentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento del-le somme dovute, sono sospesi dal Giudice.

L'estinzione del giudizio è su-bordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione,nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effet-tuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di unadelle parti”.10. [OSCURATO:PERSONA] rileva altresì che il pagamento dell'ultima rata è previstoper il 30.11.2027 e, pertanto, dispone la sospensione del presente giudiziosino a tale data.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la sospensione dellacontroversia fino al 30 novembre 2027.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e,ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente e ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 695/2022 depositatail 16/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29099/2022Numero sezionale 250/2026Numero di raccolta generale 14291/2026Data pubblicazione 14/05/2026RILEVATO [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. ha proposto opposizione davantial Tribunale di Lecce contro un atto di intimazione di pagamento relativo adebiti per canoni di locazione non versati, portati da due cartelle esattoriali(per un totale di circa € 33.796,57).2. La società ha dedotto la nullità della notifica delle cartelle esattorialipresupposte.3. Sia l'Agenzia del Demanio (ente impositore) che il concessionariodella riscossione (Agenzia delle Entrate - Riscossione) si sono costituiti ingiudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione.4. Il Tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione della società.5. La società ha proposto appello, cui hanno resistito le controparti.Nel frattempo, la società è stata cancellata dal registro delle imprese.6. La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza resa in data 16.06.2022,ha accolto parzialmente l'appello, annullando la cartella n.05920120002478726000 (debito di € 32.514,32) per invalidità della noti-fica, effettuata ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73, ritenendo che mancassela prova della spedizione della raccomandata informativa al destinatariodopo il deposito presso la casa comunale.7. L'Agenzia del Demanio e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione hannoproposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 1.12.2022, sulla ba-se di un unico motivo di impugnazione, cui resiste il sig. [OSCURATO:PERSONA],già socio della cessata società [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. con controricorso ericorso incidentale datato 9.01.2023. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],già socia della cessata società.8. Nelle more della fissazione dell'odierna adunanza il sig. AlessandroRollo ha depositato istanza di rinvio allegando:Numero registro generale 29099/2022Numero sezionale 250/2026Numero di raccolta generale 14291/2026Data pubblicazione 14/05/2026- di avere formulato, in data 27.06.2023, istanza di adesione alla “de-finizione agevolata”, prot. n.ro W-2023062707970255, regolarmente ac-cettata;- che ha intanto provveduto al pagamento delle rate previste nel pianodi definizione, allegato all'istanza di sospensione.9. [OSCURATO:PERSONA] rileva che l'art. 236 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 197 prevedeespressamente che: ”Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitoreindica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ri-compresi ed assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che dietropresentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento del-le somme dovute, sono sospesi dal Giudice. L'estinzione del giudizio è su-bordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione,nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effet-tuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di unadelle parti”.10. [OSCURATO:PERSONA] rileva altresì che il pagamento dell'ultima rata è previstoper il 30.11.2027 e, pertanto, dispone la sospensione del presente giudiziosino a tale data. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la sospensione dellacontroversia fino al 30 novembre 2027.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino
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