Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25872/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA 2i c,'S sul ricorso iscritto al n. 8/2016 R.G. proposto da Zz722._ Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante "pro tempore", [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentata e ~ CA—ce_CL LJ-t_ azuk Lui • Cinquemani, ~-e—studi .è—el-ettivaraegt3 - controricorrente — avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 2018/30/15, depositata il 18 maggio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza in epigrafe confermava quella n. 395/02/11 del 18 luglio 2011, con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Palermo aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso avviso di accertamento che, in applicazione di studi di settore, a seguito di mancata instaurazione del contraddittorio nonostante regole invito, determinava maggiori IRES, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2004.

2. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

La medesima, giusta memoria datata 22 maggio 2022, formula istanza di estinzione del processo, in conseguenza della definizione agevolata delle pretese tributarie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 del decreto legislativo 31 dicembre L992, n. 546, e dell'art. 112 cod. proc. civ.

La sentenza impugnata esibisce una motivazione solo apparente: invero la motivazione (riportata alle pp. 6 e 7 del ricorso) sebbene formalmente esistente, non rende percepibile, attesa l'estrema genericità delle argomentazioni, l'iter" logico- giuridico seguito dalla CTR per addivenire alla decisione.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e, ove occorrer possa, 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

La CTR ha dato massimo rilievo all'esiguità dei maggiori ricavi dichiarati e rispetto a quelli accertati, pari al 5,36%.Tenuto presente che la contribuente non ha offerto alcun riscontro all'invito al contraddittorio e considerato sia che non risulta contestata l'applicabilità, nella specie, dello studio di settore sia che non esiste una soglia predefinita ci gravità dello scostamento, dovendo invece questo essere argomento centrale del contraddittorio tra le parti, la CTR avrebbe dovuto decidere analizzando le contrapposte argomentazioni addotte a sostegno dell'applicabilità o meno alla contribuente degli "standard", tanto più in quanto, in termini monetari, il valore dello scostamento risulta tutt'altro che trascurabile rispetto al reddito tassabile.

3. A fronte di tali motivi, giusta istanza di estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite, formulata dalla contribuente, per il tramite del difensore, in ragione della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; considerato che, nella memoria del 22 maggio 2022, la medesima comprova l'avvenuto pagamento della prima rata del dovuto; rilevato, infine, esser decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l'estinzione del processo.

Quanto alle spese, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.

Spese a carico delle parti che le hanno ant

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA 2i c,'S sul ricorso iscritto al n. 8/2016 R.G. proposto da Zz722._ Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante "pro tempore", [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentata e ~ CA—ce_CL LJ-t_ azuk Lui • Cinquemani, ~-e—studi .è—el-ettivaraegt3 - controricorrente — avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 2018/30/15, depositata il 18 maggio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza in epigrafe confermava quella n. 395/02/11 del 18 luglio 2011, con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Palermo aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso avviso di accertamento che, in applicazione di studi di settore, a seguito di mancata instaurazione del contraddittorio nonostante regole invito, determinava maggiori IRES, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2004. 2. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. La medesima, giusta memoria datata 22 maggio 2022, formula istanza di estinzione del processo, in conseguenza della definizione agevolata delle pretese tributarie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 del decreto legislativo 31 dicembre L992, n. 546, e dell'art. 112 cod. proc. civ. La sentenza impugnata esibisce una motivazione solo apparente: invero la motivazione (riportata alle pp. 6 e 7 del ricorso) sebbene formalmente esistente, non rende percepibile, attesa l'estrema genericità delle argomentazioni, l'iter" logico- giuridico seguito dalla CTR per addivenire alla decisione. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e, ove occorrer possa, 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La CTR ha dato massimo rilievo all'esiguità dei maggiori ricavi dichiarati e rispetto a quelli accertati, pari al 5,36%.Tenuto presente che la contribuente non ha offerto alcun riscontro all'invito al contraddittorio e considerato sia che non risulta contestata l'applicabilità, nella specie, dello studio di settore sia che non esiste una soglia predefinita ci gravità dello scostamento, dovendo invece questo essere argomento centrale del contraddittorio tra le parti, la CTR avrebbe dovuto decidere analizzando le contrapposte argomentazioni addotte a sostegno dell'applicabilità o meno alla contribuente degli "standard", tanto più in quanto, in termini monetari, il valore dello scostamento risulta tutt'altro che trascurabile rispetto al reddito tassabile. 3. A fronte di tali motivi, giusta istanza di estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite, formulata dalla contribuente, per il tramite del difensore, in ragione della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; considerato che, nella memoria del 22 maggio 2022, la medesima comprova l'avvenuto pagamento della prima rata del dovuto; rilevato, infine, esser decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l'estinzione del processo. Quanto alle spese, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il processo. Spese a carico delle parti che le hanno ant
Sentenza Cassazione n. 25872/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris