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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24270/2023

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10001/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e [OSCURATO:PERSONA]- RIZIA, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall ' Avv ocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, viadei Portoghesi, n. 12 ; –intimati – avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Gorizia n. 6/22 , depositata il 2 marzo 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2023 dal Con- sigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che, con ordinanza del 2 marzo 2022, il Giudice di pace di Gorizia ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, avverso l'ordine di allontanamento dal territorio na- zionale emesso il 12 novembre 2021 dal Questore di Gorizia, a seguito del rigetto della richiesta di proroga del trattenimento presso il CPR di Gradisca d'Isonzo avanzata dal medesimo Questore; che avverso la predetta ordinanza l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi; che il Ministero dell'interno e il Questore diGorizia hanno resistito me- diante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Considerato che, con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denun- cia la violazione e la falsa applicazione dell'art.13, comma ottavo, del d.lgs. n. 286 del 1998, sostenendo che, nell'escludere l'impugnabilità dell'ordine di allontanamento, l'ordinanza impugnata non ha considerato che lo stesso era stato emesso a seguito del rigetto della richiesta di proroga del trattenimento, a sua volta disposto in esecuzione di un decreto di espulsione ormai superato, in quanto adottato in pendenza di una domanda di protezione internazionale; che il ricorrente riferisce infatti di avere fatto ingresso per la prima volta in Italia il 22 luglio 2015 e di essere stato rimpatriato a seguito del rigetto di una precedente domanda di protezione, assumendoche, essendo rientrato in Italia ed avendo proposto una nuova domanda, la stessa era stata conside- rata come domanda reiterata, con la conseguente emissione del decreto di espulsione; che aggiunge il ricorrente che in sede di proroga del trattenimento, il Giudice di paceaveva accolto la sua tesi difensiva, secondo cui la domanda doveva essere considerata come prima domanda, ai sensi dell'art. 19 del re- golamento n. 604/2013/UE, ed aveva ritenuto pertanto illegittima l'espul- sione; chepertanto, ad avviso del ricorrente, l'ordine di allontanamento, oltre ad essere stato emanato in assenza di un decreto di espulsione, si poneva in contrasto con il giudicato formatosi in ordine alla regolarità del suo soggiorno in Italia, con la conseguenza che il provvedimento doveva ritenersi autono- mamente impugnabile indipendentemente dal decreto di espulsione, in quanto idoneo ad incidere negativamente sulla sua sfera giuridica; che, con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 19 delregolamento n. 604/2013/UE, censurando l'ordi- nanza impugnata per aver ritenuto infondata l'opposizione, senza considerare che, in quanto qualificabile come prima domanda, la nuova domanda di pro- tezione internazionaleera assoggettata alla disciplina dettata dagli artt. 7 e 35-bisdel d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, in virtù della quale egli era autoriz- zato a rimanere sul territorio nazionale fino alla decisione della Commissione territoriale e, in caso di esito negativo, per tutta la durata del giudizio d'im- pugnazione; che, con il terzo motivo,il ricorrente lamenta, in subordine, la violazione degli artt. 14, comma 5-bis, e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, insistendo sull'an- nullabilità dell'ordine di allontanamento, per difetto delle condizioni previste dall'art. 14, comma 5-bis, cit., in quantoil trattenimento non avrebbe potuto essere disposto, sussistendo una causa ostativa all'espulsione che lo rendeva illegittimo fin dall'origine; che la fattispecie sottoposta all'attenzione di questa Corte risulta carat- terizzata da varie peculiarità, costituite, in particolare, dalla proposizione di ben tre domande di riconoscimento della protezione internazionale e dall'e- missione di uno o più decreti di espulsione, seguiti da altrettanti provvedi- menti di allontanamento dal territorio nazionale e intervallati dal rimpatrio volontario del ricorrente; che tali particolarità costituiscono fonte di complesse questioni giuridiche, aventi ad oggetto tra l'altro l'interpretazione del regolamento n. 604/2013/ UE, in ordine alle quali non constano precedenti specifici nella giurisprudenza di legittimità, mentre risultano pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia UE più questioni pregiudiziali sollevate ai sensi dell'art. 267 del TFUE, una delle quali promossa da questa Corte con ordinanza n. 8668 del 29 marzo 2021; che appare pertanto opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione del ricorso in pubblica udienza, in modo tale da consentire alle parti di svolgere compiutamente le loro difese al riguardo ed al Pubblico Ministero di formulare le proprie conclusioni.

P.Q.M. rinvia la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10001/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e [OSCURATO:PERSONA]- RIZIA, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall ' Avv ocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, viadei Portoghesi, n. 12 ; –intimati – avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Gorizia n. 6/22 , depositata il 2 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2023 dal Con- sigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che, con ordinanza del 2 marzo 2022, il Giudice di pace di Gorizia ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, avverso l'ordine di allontanamento dal territorio na- zionale emesso il 12 novembre 2021 dal Questore di Gorizia, a seguito del rigetto della richiesta di proroga del trattenimento presso il CPR di Gradisca d'Isonzo avanzata dal medesimo Questore; che avverso la predetta ordinanza l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi; che il Ministero dell'interno e il Questore diGorizia hanno resistito me- diante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale. Considerato che, con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denun- cia la violazione e la falsa applicazione dell'art.13, comma ottavo, del d.lgs. n. 286 del 1998, sostenendo che, nell'escludere l'impugnabilità dell'ordine di allontanamento, l'ordinanza impugnata non ha considerato che lo stesso era stato emesso a seguito del rigetto della richiesta di proroga del trattenimento, a sua volta disposto in esecuzione di un decreto di espulsione ormai superato, in quanto adottato in pendenza di una domanda di protezione internazionale; che il ricorrente riferisce infatti di avere fatto ingresso per la prima volta in Italia il 22 luglio 2015 e di essere stato rimpatriato a seguito del rigetto di una precedente domanda di protezione, assumendoche, essendo rientrato in Italia ed avendo proposto una nuova domanda, la stessa era stata conside- rata come domanda reiterata, con la conseguente emissione del decreto di espulsione; che aggiunge il ricorrente che in sede di proroga del trattenimento, il Giudice di paceaveva accolto la sua tesi difensiva, secondo cui la domanda doveva essere considerata come prima domanda, ai sensi dell'art. 19 del re- golamento n. 604/2013/UE, ed aveva ritenuto pertanto illegittima l'espul- sione; chepertanto, ad avviso del ricorrente, l'ordine di allontanamento, oltre ad essere stato emanato in assenza di un decreto di espulsione, si poneva in contrasto con il giudicato formatosi in ordine alla regolarità del suo soggiorno in Italia, con la conseguenza che il provvedimento doveva ritenersi autono- mamente impugnabile indipendentemente dal decreto di espulsione, in quanto idoneo ad incidere negativamente sulla sua sfera giuridica; che, con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 19 delregolamento n. 604/2013/UE, censurando l'ordi- nanza impugnata per aver ritenuto infondata l'opposizione, senza considerare che, in quanto qualificabile come prima domanda, la nuova domanda di pro- tezione internazionaleera assoggettata alla disciplina dettata dagli artt. 7 e 35-bisdel d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, in virtù della quale egli era autoriz- zato a rimanere sul territorio nazionale fino alla decisione della Commissione territoriale e, in caso di esito negativo, per tutta la durata del giudizio d'im- pugnazione; che, con il terzo motivo,il ricorrente lamenta, in subordine, la violazione degli artt. 14, comma 5-bis, e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, insistendo sull'an- nullabilità dell'ordine di allontanamento, per difetto delle condizioni previste dall'art. 14, comma 5-bis, cit., in quantoil trattenimento non avrebbe potuto essere disposto, sussistendo una causa ostativa all'espulsione che lo rendeva illegittimo fin dall'origine; che la fattispecie sottoposta all'attenzione di questa Corte risulta carat- terizzata da varie peculiarità, costituite, in particolare, dalla proposizione di ben tre domande di riconoscimento della protezione internazionale e dall'e- missione di uno o più decreti di espulsione, seguiti da altrettanti provvedi- menti di allontanamento dal territorio nazionale e intervallati dal rimpatrio volontario del ricorrente; che tali particolarità costituiscono fonte di complesse questioni giuridiche, aventi ad oggetto tra l'altro l'interpretazione del regolamento n. 604/2013/ UE, in ordine alle quali non constano precedenti specifici nella giurisprudenza di legittimità, mentre risultano pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia UE più questioni pregiudiziali sollevate ai sensi dell'art. 267 del TFUE, una delle quali promossa da questa Corte con ordinanza n. 8668 del 29 marzo 2021; che appare pertanto opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione del ricorso in pubblica udienza, in modo tale da consentire alle parti di svolgere compiutamente le loro difese al riguardo ed al Pubblico Ministero di formulare le proprie conclusioni. P.Q.M. rinvia la
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