CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 31636/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 9057-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, 2022 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2300 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 20680/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/09/2020 R.G.N. 19660/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 20680 del 2020, questa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia di appello che, confermando la decisione di primo grado, aveva rigettato la sua domanda volta ad aver adeguata la pensione con l'applicazione della c.d. clausola-oro prevista dall'art. 30 del Regolamento di previdenza e quiescenza del personale SCAU, poi confluito nell'INPS; che avverso tale pronuncia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione, fondato su due motivi; che l'INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia "errore di fatto ex art. 395 c.p.c. n. 4, nella falsa percezione della realtà che ha determinato una falsa valutazione della situazione processuale" (così il ricorso, pag. 10), per avere questa Corte rigettato il ricorso sulla scorta della previsione dell'art. 59, comma 4, I. n. 449/1997, senza considerare che la norma cit. farebbe invece salve le "diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegate all'evoluzione della retribuzione del personale in servizio"; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta "errore di fatto ex art. 395 n. 4 per l'applicazione dell'art. 59 della legge n. 449 del 1997" (così il ricorso, pag. 12), per avere questa Corte ritenuto l'applicabilità alla fattispecie della previsione dell'art. 59, comma 4, I. n. 449/1997; che costituisce orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, ossia come una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e si risolve in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività, onde non è configurabile per supposti vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass. n. 8180 del 2009, cui hanno dato seguito innumerevoli successive conformi); che, nel caso di specie, entrambi i motivi di revocazione investono viceversa proprio il giudizio squisitamente logico- giuridico di sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta compiuto nella sentenza, di talché si rivelano palesemente inammissibili; che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delkricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma,