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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06496/2026

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della Corte d'appello di Bologna [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Piacenzadel 7.10.2020, che condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nella qualità di legale rappresentante della SCU.BA.soc. coop., dichiarata fallita dal Tribunale di Piacenza con sentenza del 4 aprile 2016,limitatamente alla condotta distrattiva mediante bonifici ed emissione di assegni circolari,nonché della distrazione del trattore stradale di cui alla imputazione, e correggeva l’errore materiale, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena. 2.Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propo ne ricorso , affidato a quattro motiv i , di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamentaviolazione di legge, in relazione all’erronea applicazione dell’art.2 cod. pen. in riferimento all’art.1, comma 239, L.205/2017.

Con riguardo al principio di postergazione del rimborso dei finanziamenti del socio di cooperativa, si deduce la erroneità della sentenza impugnata che ha ritenuto inapplicabile la disposizione normativa, integratrice del precetto penale, che, recependo i più attenti orientamenti giurisprudenziali, esclude le società cooperative dalla sfera di applicazione dell’art.2467 cod. civ., suggellando la immediata esigibilità del prestito operato dal socio nell’ambito della cooperativa.La disposizione di cui all’art.1, comma 239, L.205/2015, in quanto norma più favorevole per l’imputato, sarebbe applicabile nei termini di cui all’art.2 cod. pen., con la conseguenza che tali rimborsi, ancorché avvenuti anticipatamente rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, non integrerebbero il delitto di bancarotta. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione all’art.82 cod. proc. pen., o, in subordine, vizi motivazionali rispetto alle conclusioni formulate nel giudizio di appello dalle parti private ed al loro contenuto.

Si deduce contraddittorietà della motivazione che, nonostante la intervenuta rinuncia alla costituzione di parte civile, ha confermato le statuizioni civili. 2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Si duole che la Corte d’appello nel negare il riconoscimento del beneficio non avrebbe valutato la condotta positiva dell’imputato né valorizzato la rilevanza della bonaria definizione intervenuta tra le parti private. 2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali, in punto di trattamento sanzionatorio.

Si duole della mancata rideterminazione della pena,anche mediante lo strumento delle attenuanti generichenonostante l’esclusione di alcune delle condotte contestate (la distrazione del semirimorchio) e l’accertamento della scarsarilevanza di una delle condotte appropriative(i prelievi per contanti). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto limitatamente alle statuizioni civili.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il motivoappare reiterativo di censure dedotte in grado di appello e decise dalla Corte territoriale con motivazione non illogica e immune da vizi e censure. 2.1 Con riguardo alla bancarotta distrattiva mediante bonifici a proprio favore , con provviste derivanti dai conti sociali,nonché mediante emissione di assegni circolari a sé intestati dai conti correnti sociali, nonché mediante altri prelevamenti , dedotti quali restituzione di somme versate dal [OSCURATO:PERSONA], a titolo di finanziamenti infruttiferi in favore della società,il motivo non si confronta con la sentenza impugnata.

Come condivisibilmente rilevato dal Procuratore Generale nelle conclusioni scritte, alle quali si aderisce richiamandole, il ricorrente non si confronta con l'insieme dei profili messi congruamente in rilievo dalla decisione impugnata, con particolare riferimento (v. pag.5-6) alla insussistenza, in fatto, del credito per finanziamento infruttifero ed alla riconducibilità di questo al perimetro applicativo dell'art. 2467 cod. civ.

Correttamente, dunque, la Corte d’appello, in doppia conforme, ha ritenuto in definitiva che le operazioni di finanziamento del socio fossero destituite di prova, e che, comunque, anche nel caso di assolvimento della prova delle dazioni, effettuate dal [OSCURATO:PERSONA], a favore della società, questi non avrebbe mai potutoanteporre, in violazione della regola della postergazione, di cui all’art.2467 cod. civ., il proprio personale interesse, estinguendo, in periodo di dissesto, i propri crediti in precedenza rispetto a quelli degli altri creditori sociali, in quanto tale condotta rientra nella bancarotta distrattiva.

Il ricorrente in questa sede invoca l’applicazionedell’art.1, comma 239, L.205/2017 -a termini del quale “ La tesi difensiva non può essere accolta.

Va ribadito che nella fattispecie in esame appare dirimente il fatto, più volte messo in risalto, secondo cui le operazioni di finanziamento asseritamente effettuate dal ricorrente alla società sono sfornite di prova.

Dirimente risulta altresì il dato della mancata allegazione degli elementi idonei a ricondurre il dedotto versamento di denaro del ricorrente ad un “prestito sociale”.

Ciò premesso è da rilevarsi, comunque, che le deduzioni del ricorrente non si confrontano con il persuasivo orientamento di legittimità, richiamato dalla sentenza impugnata (v. pag.6), sull’inapplicabilità, “in tema di successione di leggi penali nel tempo, del principio di retroattività della norma favorevole, affermato dall’art. 2, comma quarto, cod. pen., in caso di successione nel tempo di norme extrapenali, integratrici del precetto penale, che non incidano sulla struttura essenziale del reato e, quindi, sulla fattispecie tipica”, tra le quali rientra indubbiamente l’art.2467 c.c.,rimodulata nel 2017, ma comportino solo una variazione del contenuto del precetto, delineando la portata del comando (Sez. 2, n. 46669 del 23/11/2011, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252194; 32797/2013; 39813/2014; Sez. 5, Sentenza n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Rv. 266474; Sez. 3, Sentenza n. 11520 del 29/01/2019, Rv. 275990; Sez. 3, Sentenza n. 5411 del 25/10/2019, dep. 2020, Rv. 278595; Sez. 7, Ordinanza n. 3544 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285864; U, sent. n. 2451 del 27/09/2007, PG in proc.

Magera, Rv. 238197 riferita all'adesione della Romania all'Unione europea, con il conseguente acquisto da parte dei rumeni della condizione di cittadini europei, vicenda, tuttavia, non comportante la non punibilità del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato commesso dagli stessi prima dell'adesione; Sez. 6, sent. n. 10656 del 15/01/2003, Villani e altro, Rv. 224017 in tema di normativa di settore della dirigenza medica).

La modifica di un elemento normativo di natura extrapenale assume, invece, effetto retroattivo ove il medesimo integri direttamente la fattispecie penale, in tal modo venendo a partecipare della natura di questa (Sez. 1, sent. n. 4050 del 17/10/2012 Canovari, Rv. 254190 riguardante la detenzione e il porto di caricatori di arma comune da sparo non più previsti come reato a seguito della entrata in vigore dell'art. 1-bis D. L.gs. 30 dicembre 1992, n. 527, inserito dall'art. 2 D. L.gs. 26 ottobre 2010, n. 204, che espressamente non li contempla più tra le 'parti di armi', categoria in cui essi, invece, rientravano in precedenza ai sensi dell'art. 19 legge 18 aprile 1975, n. 110 nonché Sez. 3, sent. n. 15481 del 11/01/2011, Guttà e altro, Rv. 250119 in fattispecie in cui è stato, peraltro, escluso l'effetto abrogativo).

Deve, pertanto, ribadirsi nella fattispecie il principio secondo cui, in tema di successione di leggi penali, la modificazione della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso solo se tale norma è integratrice di quella penale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva (Sez.

U, n. 2451 del 27/09/2007, dep. 2008, Rv. 238197).

Nella specie, non ci si trova dinanzialla modifica di una disposizione incriminatrice o incidente sul trattamento sanzionatorio e nemmeno, più in generale, si verte in "materia penale", data la natura civilistica delle regole sulle società cooperative, in punto di postergazione dei finanziamenti dei soci,ma di norma extrapenale integratrice del precetto, che non incide sulla struttura essenziale del reato di bancarotta fraudolenta, analogamente ai casi esaminati dalla giurisprudenza di questa Corte, rappresentati dalla possibilità di concedere finanziamenti o di fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, oppure i limiti di affidamento diretto di appalti, ovvero i criteri di scomputo di perdite sui crediti.

Ed è noto che per tali norme non vale il principio di applicazione retroattiva della legge più favorevole di cui all'art. 2, comma 4 cod. pen., come stabilito a più riprese dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Si tratta, dunque, di un contesto normativo che non è coperto dalla garanzia di cui all'art. 25 Cost. né soggiace alla regola prevista dall'art. 2, primo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 45642 del 03/10/2024, Giammarinaro, Rv. 287372 - 01).

La modifica alla regola della postergazione del finanziamento soci,di cui all’art.2467 cod. civ.,attuata con la citata disposizione normativa, La Corte territoriale non si confronta con il motivo d’appelloe non ha tenuto conto della revoca della costituzione di parte civile, conseguente alla bonaria definizione delle pretese risarcitorie.

Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, quando la rinuncia della parte civile alla propria costituzione, nel corso del giudizio di appello, sia illimitata ed incondizionata (e, quindi, prescinda del tutto anche dal soddisfacimento delle pretese restitutorie o di risarcimento del danno azionate con l'originaria costituzione), il giudice di appello deve revocare la condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese ed ai danni in favore della stessa parte civile ( cfr. Cass. Sez. 2, 08/11/1984 [OSCURATO:PERSONA];Sez. 2, Sentenza n. 25673 del 19/05/2009, Rv. 244169 – 01).

Ebbene,nel caso di specie, il contenuto della dichiarazione di revoca del la costituzione di parte civile nel procedimento penale in questione, e “di rinuncia ad ogni domanda formulata e/o formulanda con tale atto”,effettuata dalla curatela del fallimento SCU.BA soc. coop., nelle conclusioni depositate nel dibattimento di appello,per intervenuta bonaria definizione delle domande oggetto della costituzione di parte civile, ha carattere ampiamente liberatorio, avendo la querelante precisato di non avere null'altro a pretendere dall'imputato in relazione ai fatti in contestazione.

La sentenza impugnata avrebbedovuto, pertanto, revocare le statuizioni civili della sentenza di primo grado, che vanno in questa sede eliminate.

4. Riguardo al trattamento sanzionatorio, il ricorso è infondato.

Il motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Il diniego delle attenuanti generiche è congruamente valutato, con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, la quale pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, e, in quanto tali, stimati ostativi ad una ulteriore riduzione della pena inflitta,rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione,e abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, imposte dall'art. 27 Cost. in modo da ragguagliarla alle necessità di rieducazione del reo, con la conseguenza che una cifra inferiore di pena altererebbe il criterio della proporzionalità della sanzione inflitta in rapporto alla gravità del reato e alla funzione rieducativa che la pena deve assicurare(Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

Le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sul diniego delle circostanze attenuanti generiche che richiamano la entità delle distrazioni, articolate su svariate decine di migliaia di euro (bonifici e assegni circolari), nonché la sopravvenuta significativa condanna, sono immuni da censure.

Peraltro, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 5.Alla stregua delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della Corte d'appello di Bologna [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Piacenzadel 7.10.2020, che condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nella qualità di legale rappresentante della SCU.BA.soc. coop., dichiarata fallita dal Tribunale di Piacenza con sentenza del 4 aprile 2016,limitatamente alla condotta distrattiva mediante bonifici ed emissione di assegni circolari,nonché della distrazione del trattore stradale di cui alla imputazione, e correggeva l’errore materiale, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena. 2.Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propo ne ricorso , affidato a quattro motiv i , di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamentaviolazione di legge, in relazione all’erronea applicazione dell’art.2 cod. pen. in riferimento all’art.1, comma 239, L.205/2017. Con riguardo al principio di postergazione del rimborso dei finanziamenti del socio di cooperativa, si deduce la erroneità della sentenza impugnata che ha ritenuto inapplicabile la disposizione normativa, integratrice del precetto penale, che, recependo i più attenti orientamenti giurisprudenziali, esclude le società cooperative dalla sfera di applicazione dell’art.2467 cod. civ., suggellando la immediata esigibilità del prestito operato dal socio nell’ambito della cooperativa.La disposizione di cui all’art.1, comma 239, L.205/2015, in quanto norma più favorevole per l’imputato, sarebbe applicabile nei termini di cui all’art.2 cod. pen., con la conseguenza che tali rimborsi, ancorché avvenuti anticipatamente rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, non integrerebbero il delitto di bancarotta. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione all’art.82 cod. proc. pen., o, in subordine, vizi motivazionali rispetto alle conclusioni formulate nel giudizio di appello dalle parti private ed al loro contenuto. Si deduce contraddittorietà della motivazione che, nonostante la intervenuta rinuncia alla costituzione di parte civile, ha confermato le statuizioni civili. 2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si duole che la Corte d’appello nel negare il riconoscimento del beneficio non avrebbe valutato la condotta positiva dell’imputato né valorizzato la rilevanza della bonaria definizione intervenuta tra le parti private. 2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali, in punto di trattamento sanzionatorio. Si duole della mancata rideterminazione della pena,anche mediante lo strumento delle attenuanti generichenonostante l’esclusione di alcune delle condotte contestate (la distrazione del semirimorchio) e l’accertamento della scarsarilevanza di una delle condotte appropriative(i prelievi per contanti). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto limitatamente alle statuizioni civili. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il motivoappare reiterativo di censure dedotte in grado di appello e decise dalla Corte territoriale con motivazione non illogica e immune da vizi e censure. 2.1 Con riguardo alla bancarotta distrattiva mediante bonifici a proprio favore , con provviste derivanti dai conti sociali,nonché mediante emissione di assegni circolari a sé intestati dai conti correnti sociali, nonché mediante altri prelevamenti , dedotti quali restituzione di somme versate dal [OSCURATO:PERSONA], a titolo di finanziamenti infruttiferi in favore della società,il motivo non si confronta con la sentenza impugnata. Come condivisibilmente rilevato dal Procuratore Generale nelle conclusioni scritte, alle quali si aderisce richiamandole, il ricorrente non si confronta con l'insieme dei profili messi congruamente in rilievo dalla decisione impugnata, con particolare riferimento (v. pag.5-6) alla insussistenza, in fatto, del credito per finanziamento infruttifero ed alla riconducibilità di questo al perimetro applicativo dell'art. 2467 cod. civ. Correttamente, dunque, la Corte d’appello, in doppia conforme, ha ritenuto in definitiva che le operazioni di finanziamento del socio fossero destituite di prova, e che, comunque, anche nel caso di assolvimento della prova delle dazioni, effettuate dal [OSCURATO:PERSONA], a favore della società, questi non avrebbe mai potutoanteporre, in violazione della regola della postergazione, di cui all’art.2467 cod. civ., il proprio personale interesse, estinguendo, in periodo di dissesto, i propri crediti in precedenza rispetto a quelli degli altri creditori sociali, in quanto tale condotta rientra nella bancarotta distrattiva. Il ricorrente in questa sede invoca l’applicazionedell’art.1, comma 239, L.205/2017 -a termini del quale “ La tesi difensiva non può essere accolta. Va ribadito che nella fattispecie in esame appare dirimente il fatto, più volte messo in risalto, secondo cui le operazioni di finanziamento asseritamente effettuate dal ricorrente alla società sono sfornite di prova. Dirimente risulta altresì il dato della mancata allegazione degli elementi idonei a ricondurre il dedotto versamento di denaro del ricorrente ad un “prestito sociale”. Ciò premesso è da rilevarsi, comunque, che le deduzioni del ricorrente non si confrontano con il persuasivo orientamento di legittimità, richiamato dalla sentenza impugnata (v. pag.6), sull’inapplicabilità, “in tema di successione di leggi penali nel tempo, del principio di retroattività della norma favorevole, affermato dall’art. 2, comma quarto, cod. pen., in caso di successione nel tempo di norme extrapenali, integratrici del precetto penale, che non incidano sulla struttura essenziale del reato e, quindi, sulla fattispecie tipica”, tra le quali rientra indubbiamente l’art.2467 c.c.,rimodulata nel 2017, ma comportino solo una variazione del contenuto del precetto, delineando la portata del comando (Sez. 2, n. 46669 del 23/11/2011, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252194; 32797/2013; 39813/2014; Sez. 5, Sentenza n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Rv. 266474; Sez. 3, Sentenza n. 11520 del 29/01/2019, Rv. 275990; Sez. 3, Sentenza n. 5411 del 25/10/2019, dep. 2020, Rv. 278595; Sez. 7, Ordinanza n. 3544 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285864; U, sent. n. 2451 del 27/09/2007, PG in proc. Magera, Rv. 238197 riferita all'adesione della Romania all'Unione europea, con il conseguente acquisto da parte dei rumeni della condizione di cittadini europei, vicenda, tuttavia, non comportante la non punibilità del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato commesso dagli stessi prima dell'adesione; Sez. 6, sent. n. 10656 del 15/01/2003, Villani e altro, Rv. 224017 in tema di normativa di settore della dirigenza medica). La modifica di un elemento normativo di natura extrapenale assume, invece, effetto retroattivo ove il medesimo integri direttamente la fattispecie penale, in tal modo venendo a partecipare della natura di questa (Sez. 1, sent. n. 4050 del 17/10/2012 Canovari, Rv. 254190 riguardante la detenzione e il porto di caricatori di arma comune da sparo non più previsti come reato a seguito della entrata in vigore dell'art. 1-bis D. L.gs. 30 dicembre 1992, n. 527, inserito dall'art. 2 D. L.gs. 26 ottobre 2010, n. 204, che espressamente non li contempla più tra le 'parti di armi', categoria in cui essi, invece, rientravano in precedenza ai sensi dell'art. 19 legge 18 aprile 1975, n. 110 nonché Sez. 3, sent. n. 15481 del 11/01/2011, Guttà e altro, Rv. 250119 in fattispecie in cui è stato, peraltro, escluso l'effetto abrogativo). Deve, pertanto, ribadirsi nella fattispecie il principio secondo cui, in tema di successione di leggi penali, la modificazione della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso solo se tale norma è integratrice di quella penale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva (Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007, dep. 2008, Rv. 238197). Nella specie, non ci si trova dinanzialla modifica di una disposizione incriminatrice o incidente sul trattamento sanzionatorio e nemmeno, più in generale, si verte in "materia penale", data la natura civilistica delle regole sulle società cooperative, in punto di postergazione dei finanziamenti dei soci,ma di norma extrapenale integratrice del precetto, che non incide sulla struttura essenziale del reato di bancarotta fraudolenta, analogamente ai casi esaminati dalla giurisprudenza di questa Corte, rappresentati dalla possibilità di concedere finanziamenti o di fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, oppure i limiti di affidamento diretto di appalti, ovvero i criteri di scomputo di perdite sui crediti. Ed è noto che per tali norme non vale il principio di applicazione retroattiva della legge più favorevole di cui all'art. 2, comma 4 cod. pen., come stabilito a più riprese dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Si tratta, dunque, di un contesto normativo che non è coperto dalla garanzia di cui all'art. 25 Cost. né soggiace alla regola prevista dall'art. 2, primo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 45642 del 03/10/2024, Giammarinaro, Rv. 287372 - 01). La modifica alla regola della postergazione del finanziamento soci,di cui all’art.2467 cod. civ.,attuata con la citata disposizione normativa, La Corte territoriale non si confronta con il motivo d’appelloe non ha tenuto conto della revoca della costituzione di parte civile, conseguente alla bonaria definizione delle pretese risarcitorie. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, quando la rinuncia della parte civile alla propria costituzione, nel corso del giudizio di appello, sia illimitata ed incondizionata (e, quindi, prescinda del tutto anche dal soddisfacimento delle pretese restitutorie o di risarcimento del danno azionate con l'originaria costituzione), il giudice di appello deve revocare la condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese ed ai danni in favore della stessa parte civile ( cfr. Cass. Sez. 2, 08/11/1984 [OSCURATO:PERSONA];Sez. 2, Sentenza n. 25673 del 19/05/2009, Rv. 244169 – 01). Ebbene,nel caso di specie, il contenuto della dichiarazione di revoca del la costituzione di parte civile nel procedimento penale in questione, e “di rinuncia ad ogni domanda formulata e/o formulanda con tale atto”,effettuata dalla curatela del fallimento SCU.BA soc. coop., nelle conclusioni depositate nel dibattimento di appello,per intervenuta bonaria definizione delle domande oggetto della costituzione di parte civile, ha carattere ampiamente liberatorio, avendo la querelante precisato di non avere null'altro a pretendere dall'imputato in relazione ai fatti in contestazione. La sentenza impugnata avrebbedovuto, pertanto, revocare le statuizioni civili della sentenza di primo grado, che vanno in questa sede eliminate. 4. Riguardo al trattamento sanzionatorio, il ricorso è infondato. Il motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Il diniego delle attenuanti generiche è congruamente valutato, con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, la quale pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, e, in quanto tali, stimati ostativi ad una ulteriore riduzione della pena inflitta,rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione,e abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, imposte dall'art. 27 Cost. in modo da ragguagliarla alle necessità di rieducazione del reo, con la conseguenza che una cifra inferiore di pena altererebbe il criterio della proporzionalità della sanzione inflitta in rapporto alla gravità del reato e alla funzione rieducativa che la pena deve assicurare(Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sul diniego delle circostanze attenuanti generiche che richiamano la entità delle distrazioni, articolate su svariate decine di migliaia di euro (bonifici e assegni circolari), nonché la sopravvenuta significativa condanna, sono immuni da censure. Peraltro, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 5.Alla stregua delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alle
Sentenza Cassazione n. 06496/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris