CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 17174/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, tramite il difensore, l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Firenze il 18.10.2022, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello con cui l'imputato ha contestato il giudizio di responsabilità espresso dal Giudice di pace di Empoli nella sentenza n. 32/22, emessa nei suoi confronti, di condanna alla pena di Euro 800,00 di multa per il delitto di lesione volontaria, oltre che al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. Il difensore ricorrente denuncia violazione di legge sostanziale in riferimento aWart.37 del D.LGS. n. 274/2000 e all'art. 574 co. 4 cod. proc. pen. per avere il giudice monocratico dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo, erroneamente, non impugnato il capo della sentenza afferente il risarcimento del danno, richiamando il prevalente orientamento di questa Corte secondo cui, invece, l'impugnazione proposta avverso i capi della sentenza che riguardano la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti anche agli altri punti che dipendono dai primi, tra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, laddove peraltro nel caso di specie era stato impugnato anche proprio il capo della sentenza relativo al risarcimento (avendo il ricorrente chiesto con l'atto di appello non solo l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto ma anche la revoca della condanna al risarcimento del danno). 3. li ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, e succ. mod., senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, avendo l'imputato appellato la pronuncia di condanna, anche al risarcimento del danno, contestandola innanzitutto sotto il profilo della affermazione della responsabilità penale. 1.1. Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, oramai consolidato, che il Collegio ritiene senz'altro da preferire, è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza dei giudice di pace di condanna a pena pecuniaria, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc, pen., secondo cui l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, fra i quali rientra quello concernente il risarcimento del danno, che trova il suo necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (ex multis Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Rv. 276459 - 01, Sez. 5, n. 17784 del 12/01/2017, Sez. 5, n. 35023 del 17-5-2016, Sez. 5, n. 31619 del 1-4-2016, Sez. 5, n. 5017 del 14-12-2015, dep. 2016; Sez.5, n. 31678 del 22-5-2015, Sez. 5, n. 7455 del 16-10-2013, dep. 2014). Infatti, a norma dell'art. 2 d. 1g. n. 274 del 2000, nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal predetto decreto si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale, di talchè l'applicazione dell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., invocata nel caso di specie, trova applicazione, in combinato disposto con l'art. 37 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 426 del 2008, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 d. Ig. 274 del 2000, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., ha chiarito che il riferimento alle sentenze che applicano la sola pena pecuniaria è da intendersi relativo alle pronunce che rechino esclusivamente tale condanna, non accompagnata da statuizioni civili. D'altronde è incontrovertibile che, ove l'imputato contesti, con l'atto di impugnazione, la responsabilità, gli effetti della sentenza che verrà pronunciata si estenderanno alle statuizioni civili. Non vi è dunque alcuna necessità che queste ultime vengano espressamente impugnate, poiché è già implicita nell'impugnazione del punto relativo alla responsabilità quella afferente le statuizioni civili, dipendenti dalla condanna. Del resto, la ratio della disposizione di cui all'art. 37 d. Ig. 274 del 2000 è proprio quella di assicurare maggiori garanzie all'imputato qualora quest'ultimo debba affrontare la parte civile (Cass,, Sez. 5, n. 4967 del 6-12-2006, deo. 2007, Rv. 236610) e di evitare che una sentenza di primo grado inappellabile possa pregiudicare l'imputato, impedendogli di promuovere un sindacato di merito sulla sua responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito, nel procedimento ordinario, dal primo comma dell'art 574 cod. proc. pen., che consente all'imputato di proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano gli interessi civili (Cass., Sez. 5, n. 33545 del 21-9- 2006, Rv. 235226). In questa prospettiva, è dunque razionale che, ove si impugni, invece, un punto diverso dalla responsabilità (ad esempio, il trattamento sanzionatorio o la qualificazione giuridica del fatto o l'insussistenza di un'aggravante o la ravvisabilità di un'attenuante) sia necessaria, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, un'esplicita impugnazione delle statuizioni civili; ma ove le censure investano la tematica relativa alla responsabilità, è superflua l'impugnazione delle statuizioni civili. L'art. 574, comma 4, c.p.p., invero, afferma un principio generale, ovvero il principio della necessaria estensione dell'impugnazione dell'imputato contro a pronuncia di condanna / i penale anche alla pronuncia sui capi contenenti le statuizioni civili, alla condizione della' dipendenza di questi ultimi dalla prima, che in quanto tale ben può trovare spazio anche nella normativa speciale riguardante le impugnazioni delle sentenze del giudice di pace, non essendo peraltro affatto in contrasto, come visto, con la ratio di quella disciplina. Infatti, la norma dell'art. 37, laddove subordina l'appellabilità, da parte dell'imputato, delle condanne a pena pecuniaria, al requisito della contestuale impugnazione del capo relativo al risarcimento del danno, di fatto non regola diversamente la stessa materia del precetto codicistico di cui all'articolo 574, comma 4, c.p.p., ma pone un indice limitativo, a ben vedere utilmente interpretabile alla luce del principio generale dal medesimo espresso, dal momento che la sua applicazione non ne contraddice la ratio anzi la esalta, giacché, da un lato, lascia integro il principio della appellabilità delle sole sentenze - con condanna a pena pecuniaria - pronunciate anche sui profili civili, dall'altro, consente di garantire il doppio grado di giudizio in tutti i casi in cui vi sia stata tale pronuncia, a prescindere dalla formale impugnazione del capo, in perfetta linea con la scelta legislativa al riguardo confluita nel decreto legislativo indicato, che ha inteso « privilegiare » unicamente le pronunce che si riflettono anche sugli interessi civilistici, differenziandole da quelle di condanna alla sola pena pecuniaria senza statuizione civilistica (perché, evidentemente, meno significative e non meritevoli della doppia impugnazione). Sicché deve concludersi che sia l'art. 574. comma 4, c.p.p., che l'art. 37, comma 1. d. Igs. n. 274\2000l disciplinino armonicamente il tema dell'ampiezza della devoluzione dipendente dalla impugnazione dell'imputato sul punto o capo relativo alla responsabilità. D'altra parte, è innegabile che l'eventuale accoglimento dell'appello dell'imputato sulla responsabilità, con conseguente sua assoluzione, comporti l'automatica revoca delle statuizioni civili; laddove peraltro nel caso di specie sia pure genericamente si è espressamente richiesta anche la revoca delle statuizioni civili. 2. Il provvedimento impugnato va dunque annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso e quindi per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione deg