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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 05690/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, risolvendosi nella valorizzazione della omogeneità dei reati, della prossimità cronologica degli stessi e della identità delle modalità esecutive, dati che sono stati valutati dal giudice dell'esecuzione che ha evidenziato che i fatti erano stati, commessi a distanza di almeno sei mesi l'uno dagli altri e in due diverse regioni; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese P mout processuali e della somma di euro tremi a Ila assa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2021.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] •anchi Vinc.nzo [OSCURATO:PERSONA].4-( D E IN t7 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, risolvendosi nella valorizzazione della omogeneità dei reati, della prossimità cronologica degli stessi e della identità delle modalità esecutive, dati che sono stati valutati dal giudice dell'esecuzione che ha evidenziato che i fatti erano stati, commessi a distanza di almeno sei mesi l'uno dagli altri e in due diverse regioni; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese P mout processuali e della somma di euro tremi a Ila assa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] •anchi Vinc.nzo [OSCURATO:PERSONA].4-( D E IN t7 2022
Sentenza Cassazione n. 05690/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris