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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 novembre 2025

Cassazione n. 29202/2026

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o di [OSCURATO:PERSONA] del 06/11/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.

D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza pronunciata in data 06/11/2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 03/12/2024,condannava CarloLirosi alla pena di mesi 10 di reclusione e euro 750 di multa, in ordine aldelitto di cui all’articolo 2 commi 1 e 1-bis, l. 463/1983, per avere omesso di versare leritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendentirelativamente ai seguenti periodi:- annualità 2017 relativa alla [OSCURATO:PERSONA] srl (capo 1);- annualità 2018 relativa alla [OSCURATO:PERSONA] srl (capo 2);- annualità 2017 relativa alla [OSCURATO:PERSONA] srl (capo 4).2.

Avverso la sentenza l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorsoper cassazione.2.1.

Con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione degli artt. 192, 194, 195, 468 cod.proc. pen., in relazione all’escussione di un testimone non indicato nella lista del pubblicoministero e individuato solo come «delegato» del teste effettivamente in lista, omettendo poiogni valutazione sulla sua attendibilità.La difesa, poi, non ha mai rinunciato alla audizione del teste originariamente indicatonella lista del pubblico ministero, con conseguente ulteriore profilo di nullità.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza, in punto disussistenza dell’elemento oggettivo del reato, non essendo stata raggiunta la provadell’effettiva retribuzione dei dipendenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo è inammissibile.2.1.

La sentenza impugnata chiarisce di avere ritratto la prova della colpevolezzadell’imputato non già dalla deposizione del teste Neri, soggetto effettivamente escusso (chea pagina 6 viene definita «generica e a tratti confusa»), bensì dalla documentazionecostituita dalle attestazioni INPS circa le omissioni contributive e dagli avvisi di ricevimentodelle raccomandate contenenti le diffide INPS.La doglianza, che non si confronta con il chiaro tenore della sentenza, è quindigenerica e inammissibile.2.2.

Inammissibile è anche la censura secondo cui la parte privata non avrebbe intesorinunciare alla audizione del teste originariamente indicato nella lista testi del pubblicoministero.Ed infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v. ex multis Sez. 5, n.51522 del 30/09/2013, Sez. 5, Sentenza n. 18351 del 17/02/2012, Rv. 252680), il potereofficioso di escludere le prove (anche implicitamente) già ammesse ma successivamenterivelatesi superflue, previsto dall’art. 495 c.p.p., comma 4, è dipendente e costituiscenull’altro che un limite del principale diritto della parte di difendersi provando, cuispecularmente corrisponde il diritto dell’accusato ad ottenere l’escussione dei testimoni adiscarico e di quelli a carico.La mancata escussione, ove accertata, potrebbe pertanto integrare una nullità di ordinegenerale a regime intermedio, che, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., quando la parte viassiste, deve essere eccepita - laddove non sia possibile prima del suo compimento (ed è ilcaso di specie) - «immediatamente dopo».

Con la conseguenza che, in caso contrario, essaè sanata.Infatti, il disposto dell’art. 180 c.p.p., secondo cui la nullità di ordine generale verificatasinel corso del giudizio è deducibile dalla parte, dopo la deliberazione della sentenza delgrado successivo, trova un limite nel disposto dell’art. 182 c.p.p., comma 2, il quale prevedeuna eccezione alla regola della deducibilità appena illustrata, con riferimento al caso in cui laparte assista al compimento dell’atto nullo.Per tale ipotesi è sancito che la parte, se non può essere eccepire la nullità prima delcompimento dell’atto stesso, deve farlo immediatamente dopo.Nel caso di specie, il difensore che partecipò alla discussione aveva proprio tale spazioprocessuale per formulare l’eccezione di nullità, che, tuttavia, non deduce di avere formulato,con conseguente sanatoria della (eventuale) nullità e conseguente decadenza dallapossibilità di proporre in seguito la relativa doglianza (e in ogni caso con genericità dellastessa, ove tempestivamente formulata ma non dedotta in sede di ricorso).3.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.3.1. [OSCURATO:PERSONA] premette che il punto focale della decisione impugnata è costituito dallavalorizzazione dei c.d.

«DM10 virtuali» trasmessi tramite sistema UNIEMENS.Sul punto, si rammenta che, fino al 2009, le denunce mensili venivano inoltrate all'INPSdel flusso UNIEMENS, il datore di lavoro doveva compilare il modello DM10 per denunciareall'INPS le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l’eventualeconguaglio delle prestazioni, delle agevolazioni e degli sgravi anticipati per conto dell’INPS.I modelli DM10 presentati online erano soggetti sia a una verifica formale nel momentodel loro ingresso nel sistema dell’Istituto, sia a un controllo di merito relativo alla compatibilitàdelle voci (accredito o a debito) esposte, rispetto alle caratteristiche contributive associatealla matricola dell’azienda.

Unitamente al modello DM10 era necessario inoltrare anche ilmodello EMENS, introdotto a gennaio 2005, che consisteva in un flusso telematico tramitecui i sostituti d’imposta tenuti al rilascio della [OSCURATO:PERSONA] (CU) trasmettevanomensilmente agli enti previdenziali, direttamente o tramite gli incaricati, entro l’ultimo giornodel mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili:- al calcolo dei contributi;- all’implementazione delle posizioni assicurative individuali;- all’erogazione delle prestazioni.A partire dalle denunce con competenza relativa al mese di maggio 2009, dapresentarsi quindi entro il 30 giugno 2009, ha preso il via l’unificazione dei flussi EMENS eDM10 in un unico flusso informativo denominato UNIEMENS.Per i datori di lavoro, l'invio del flusso UNIEMENS deve avvenire entro l'ultimo giornodel mese successivo a quello di competenza.

L'invio della denuncia mensile tramite flussoUNIEMENS deve essere inoltrato online all'INPS attraverso il servizio dedicato.L’utilizzo del sistema UNIEMENS è obbligatorio per i datori di lavoro privati.Le Sezioni Unite della Corte (Sez.

U, n. 10424 del 18/01/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272163 –01, citata nella sentenza impugnata) hanno chiarito che «la procedura prevede un controllodi congruità delle dichiarazioni, con possibilità di correzione o rettifica, ricorso a successiviprocessi di regolarizzazione ed ulteriori attività di verifica che possono dar luogo ad eventualivariazioni contributive, sia a credito che a debito.

Ne consegue che anche sulla base di taliadempimenti può compiutamente definirsi l'ammontare del debito contributivo, attraverso unsistema, per così dire, fluido, che in alcuni casi consente l'esatta individuazione degli importidovuti solo all'esito di determinati calcoli», così sottolineando l’attendibilità e la piena valenzaprobatoria del sistema in parola.3.2.

Scendendo in concreto, la decisione impugnata fa buon governo dellagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di omesso versamento delle ritenuteprevidenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo ilsistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettivacorresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dalsistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultantidalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente» (Sez.U, n. 10424 del 18/01/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272163 – 01; Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016 -dep. 10/10/2016, Franzoni, Rv. 267781-01; Sez. 3, n. 28672 del 24/09/2020, Brunozzi, Rv.280089 – 01; Sez. 7, Ordinanza n. 39300 del 16/09/2022, Ciullo).Ancora, questa Corte ritiene che, «in tema di omesso versamento delle ritenuteprevidenziali ed assistenziali, ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638, la provadell'effettiva corresponsione della retribuzione ai lavoratori agricoli può essere desuntadall'invio telematico del modello DMAG da parte dell'imprenditore all'istituto previdenziale»(Sez. 3, n. 51214 del 15/10/2019, Pappalardo, Rv. 277617 – 01; in riferimento ai «vecchi»DM10, v.

Sez. 3, n. 6934 del 23/11/2017 - dep. 13/02/2018, Locatelli, Rv. 27212001).Pertanto, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa medianteproduzione degli UNIEMENS, spettava all'imputato allegare il contrario sulla base di concretied oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio dellac.d.

«vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tuttigli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020,Bruzzese, Rv. 278373 – 01; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Borroni, Rv. 259245 – 01).Onere di allegazione cui il ricorrente non si è attenuto, con conseguente difetto dispecificità della doglianza.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso debbaessere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto dellasentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non viè ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di [OSCURATO:PERSONA] del 06/11/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G. D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 06/11/2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 03/12/2024,condannava CarloLirosi alla pena di mesi 10 di reclusione e euro 750 di multa, in ordine aldelitto di cui all’articolo 2 commi 1 e 1-bis, l. 463/1983, per avere omesso di versare leritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendentirelativamente ai seguenti periodi:- annualità 2017 relativa alla [OSCURATO:PERSONA] srl (capo 1);- annualità 2018 relativa alla [OSCURATO:PERSONA] srl (capo 2);- annualità 2017 relativa alla [OSCURATO:PERSONA] srl (capo 4).2. Avverso la sentenza l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorsoper cassazione.2.1. Con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione degli artt. 192, 194, 195, 468 cod.proc. pen., in relazione all’escussione di un testimone non indicato nella lista del pubblicoministero e individuato solo come «delegato» del teste effettivamente in lista, omettendo poiogni valutazione sulla sua attendibilità.La difesa, poi, non ha mai rinunciato alla audizione del teste originariamente indicatonella lista del pubblico ministero, con conseguente ulteriore profilo di nullità.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza, in punto disussistenza dell’elemento oggettivo del reato, non essendo stata raggiunta la provadell’effettiva retribuzione dei dipendenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è inammissibile.2.1. La sentenza impugnata chiarisce di avere ritratto la prova della colpevolezzadell’imputato non già dalla deposizione del teste Neri, soggetto effettivamente escusso (chea pagina 6 viene definita «generica e a tratti confusa»), bensì dalla documentazionecostituita dalle attestazioni INPS circa le omissioni contributive e dagli avvisi di ricevimentodelle raccomandate contenenti le diffide INPS.La doglianza, che non si confronta con il chiaro tenore della sentenza, è quindigenerica e inammissibile.2.2. Inammissibile è anche la censura secondo cui la parte privata non avrebbe intesorinunciare alla audizione del teste originariamente indicato nella lista testi del pubblicoministero.Ed infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v. ex multis Sez. 5, n.51522 del 30/09/2013, Sez. 5, Sentenza n. 18351 del 17/02/2012, Rv. 252680), il potereofficioso di escludere le prove (anche implicitamente) già ammesse ma successivamenterivelatesi superflue, previsto dall’art. 495 c.p.p., comma 4, è dipendente e costituiscenull’altro che un limite del principale diritto della parte di difendersi provando, cuispecularmente corrisponde il diritto dell’accusato ad ottenere l’escussione dei testimoni adiscarico e di quelli a carico.La mancata escussione, ove accertata, potrebbe pertanto integrare una nullità di ordinegenerale a regime intermedio, che, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., quando la parte viassiste, deve essere eccepita - laddove non sia possibile prima del suo compimento (ed è ilcaso di specie) - «immediatamente dopo». Con la conseguenza che, in caso contrario, essaè sanata.Infatti, il disposto dell’art. 180 c.p.p., secondo cui la nullità di ordine generale verificatasinel corso del giudizio è deducibile dalla parte, dopo la deliberazione della sentenza delgrado successivo, trova un limite nel disposto dell’art. 182 c.p.p., comma 2, il quale prevedeuna eccezione alla regola della deducibilità appena illustrata, con riferimento al caso in cui laparte assista al compimento dell’atto nullo.Per tale ipotesi è sancito che la parte, se non può essere eccepire la nullità prima delcompimento dell’atto stesso, deve farlo immediatamente dopo.Nel caso di specie, il difensore che partecipò alla discussione aveva proprio tale spazioprocessuale per formulare l’eccezione di nullità, che, tuttavia, non deduce di avere formulato,con conseguente sanatoria della (eventuale) nullità e conseguente decadenza dallapossibilità di proporre in seguito la relativa doglianza (e in ogni caso con genericità dellastessa, ove tempestivamente formulata ma non dedotta in sede di ricorso).3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.3.1. [OSCURATO:PERSONA] premette che il punto focale della decisione impugnata è costituito dallavalorizzazione dei c.d. «DM10 virtuali» trasmessi tramite sistema UNIEMENS.Sul punto, si rammenta che, fino al 2009, le denunce mensili venivano inoltrate all'INPSdel flusso UNIEMENS, il datore di lavoro doveva compilare il modello DM10 per denunciareall'INPS le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l’eventualeconguaglio delle prestazioni, delle agevolazioni e degli sgravi anticipati per conto dell’INPS.I modelli DM10 presentati online erano soggetti sia a una verifica formale nel momentodel loro ingresso nel sistema dell’Istituto, sia a un controllo di merito relativo alla compatibilitàdelle voci (accredito o a debito) esposte, rispetto alle caratteristiche contributive associatealla matricola dell’azienda. Unitamente al modello DM10 era necessario inoltrare anche ilmodello EMENS, introdotto a gennaio 2005, che consisteva in un flusso telematico tramitecui i sostituti d’imposta tenuti al rilascio della [OSCURATO:PERSONA] (CU) trasmettevanomensilmente agli enti previdenziali, direttamente o tramite gli incaricati, entro l’ultimo giornodel mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili:- al calcolo dei contributi;- all’implementazione delle posizioni assicurative individuali;- all’erogazione delle prestazioni.A partire dalle denunce con competenza relativa al mese di maggio 2009, dapresentarsi quindi entro il 30 giugno 2009, ha preso il via l’unificazione dei flussi EMENS eDM10 in un unico flusso informativo denominato UNIEMENS.Per i datori di lavoro, l'invio del flusso UNIEMENS deve avvenire entro l'ultimo giornodel mese successivo a quello di competenza. L'invio della denuncia mensile tramite flussoUNIEMENS deve essere inoltrato online all'INPS attraverso il servizio dedicato.L’utilizzo del sistema UNIEMENS è obbligatorio per i datori di lavoro privati.Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 10424 del 18/01/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272163 –01, citata nella sentenza impugnata) hanno chiarito che «la procedura prevede un controllodi congruità delle dichiarazioni, con possibilità di correzione o rettifica, ricorso a successiviprocessi di regolarizzazione ed ulteriori attività di verifica che possono dar luogo ad eventualivariazioni contributive, sia a credito che a debito. Ne consegue che anche sulla base di taliadempimenti può compiutamente definirsi l'ammontare del debito contributivo, attraverso unsistema, per così dire, fluido, che in alcuni casi consente l'esatta individuazione degli importidovuti solo all'esito di determinati calcoli», così sottolineando l’attendibilità e la piena valenzaprobatoria del sistema in parola.3.2. Scendendo in concreto, la decisione impugnata fa buon governo dellagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di omesso versamento delle ritenuteprevidenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo ilsistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettivacorresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dalsistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultantidalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente» (Sez.U, n. 10424 del 18/01/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272163 – 01; Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016 -dep. 10/10/2016, Franzoni, Rv. 267781-01; Sez. 3, n. 28672 del 24/09/2020, Brunozzi, Rv.280089 – 01; Sez. 7, Ordinanza n. 39300 del 16/09/2022, Ciullo).Ancora, questa Corte ritiene che, «in tema di omesso versamento delle ritenuteprevidenziali ed assistenziali, ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638, la provadell'effettiva corresponsione della retribuzione ai lavoratori agricoli può essere desuntadall'invio telematico del modello DMAG da parte dell'imprenditore all'istituto previdenziale»(Sez. 3, n. 51214 del 15/10/2019, Pappalardo, Rv. 277617 – 01; in riferimento ai «vecchi»DM10, v. Sez. 3, n. 6934 del 23/11/2017 - dep. 13/02/2018, Locatelli, Rv. 27212001).Pertanto, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa medianteproduzione degli UNIEMENS, spettava all'imputato allegare il contrario sulla base di concretied oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio dellac.d. «vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tuttigli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020,Bruzzese, Rv. 278373 – 01; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Borroni, Rv. 259245 – 01).Onere di allegazione cui il ricorrente non si è attenuto, con conseguente difetto dispecificità della doglianza.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso debbaessere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto dellasentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non viè ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]
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