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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 30700/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 27.1.2023, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo, quale giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha accolto l'appello del PM contro il provvedimento con cui il GIP presso il medesimo ufficio aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 3,4 e 6 cod. pen.;

2. ricorre per cassazione il difensore del Lipari deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 275, comma 3 e 292, comma 2, cod. proc. pen.: rileva che, a decorrere dalla data di rinvenimento delle armi sino alla ordinanza reiettiva della misura, nulla di significativo era accaduto non avendo le indagini in corso disvelato condotte sintomatiche di perdurante pericolosità criminale; segnala che, se il giudice della cautela non è tenuto, nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., a dar conto dei "pericula libertatis", è anche vero che è tenuto a motivare sulle ragioni della loro esclusione laddove direttamente evincibili dagli atti, anche con riguardo alla gravità delle condotte; sottolinea, dunque, la carenza motivazionale del provvedimento impugnato in assenza di rilievi di natura penale risultanti a carico del ricorrente per oltre due anni;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: richiamati i termini del ricorso, osserva che il Tribunale del Riesame ha correttamente ritenuto il mero decorso del tempo inidoneo ad intaccare le esigenze cautelari specialmente in relazione ad un contesto di appartenenza alle c.d. mafie storiche, sulla scorta della continuità e stabilità dei rapporti tra l'indagato e il clan di appartenenza; aggiunge che, altrettanto congruamente, i giudici della cautela hanno considerato che anche la assenza di ulteriori episodi delittuosi non vale per ciò solo a determinare un'attenuazione della diagnosi di pericolosità dell'indagato risultando intatta l'affectio ed essendo emersa, anzi, la sussistenza di elementi deponenti per una progressione associativa, auspicata, promossa e ricercata da tutti gli interlocutori dell'attività captativa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. L"imputazione provvisoria elevata a carico del Lipari era quella di aver fatto parte della associazione di stampo mafioso "[OSCURATO:PERSONA]", quale partecipe del sodalizio operante in Poggioreale e Salaparuta dal dicembre 2017 all'aprile del 2021.

Il Tribunale ha rilevato che il GIP aveva respinto la richiesta dando rilievo al "tempo silente" decorso dal fatto contestato rispetto alla data in cui il PM aveva sollecitato la adozione della misura e che, a suo avviso, era tale da superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen..

A fronte dell'appello proposto dal PM, la difesa - come si evince dal tenore del provvedimento impugnato - aveva eccepito anche la carenza di gravità indiziaria sostenendo che i fatti ascritti al giovale Lipari si risolverebbero nella mera frequentazione, dovuta ad antichi legami amicali, tra le famiglie Milazzo e Lipari; che le conversazioni valorizzate dalla pubblica accusa si sostanzierebbero in meri consigli e discussioni tra i componenti delle due famiglie per ragioni di contrasti tra allevatori ovvero in commenti sulle ragioni dei procedimenti giudiziari che avevano interessato in passato il Milazzo e sulla latitanza di [OSCURATO:PERSONA]; al più, nella manifestazione di meri propositi criminosi da parte del ricorrente, rimasti assolutamente inattuati.

2. Correttamente, peraltro, il Tribunale, a fronte della impugnazione del provvedimento con cui il GIP aveva respinto la richiesta del PM sul rilievo della assenza di esigenze cautelari, e tenendo conto delle sollecitazioni difensive, ha vagliato anche il profilo della gravità indiziaria (cfr., in tal senso, peraltro, Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, Grasso, Rv. 265008 - 01, in cui la Corte ha chiarito che qualora il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta di adozione di un provvedimento coercitivo per la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, sul presupposto della configurabilità, nel caso sottoposto al suo esame, dei gravi indizi di colpevolezza, il tribunale investito dell'appello proposto dal pubblico ministero ha l'onere, al fine di disporre la richiesta misura in accoglimento del gravame, di prendere in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 292 cod. proc. pen. e pertanto di adeguatamente motivare non solo in relazione al novellato giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, ma anche in ordine alla già ritenuta configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza, della quale l'indagato non aveva alcun interesse a dolersi essendo stata comunque disattesa nei suoi confronti la richiesta di applicazione della misura coercitiva; conf., Sez. 6 - , n. 41997 del 24/09/2019, Romano, Rv. 277205 - 01).

3. Fatto è che, con il ricorso, la difesa ha censurato il provvedimento del Tribunale solo ed esclusivamente sul piano della ritenuta sussistenza (e consistenza) delle ravvisate esigenze cautelari, non sollevando alcun rilievo quanto al profilo della gravità indiziaria.

4. Ed è proprio in quest'ottica, perciò, che va dato conto dei richiami, operati nella ordinanza, alle emergenze investigative che avevano consentito, secondo l'apprezzamento dei giudici di merito, l'emergere di una serie di condotte criminose "... ad opera del giovane indagato (danneggiamenti, attentati incendiari, detenzione illegale di armi) che, lungi dall'esaurirsi in singoli episodi criminosi o progettualità delittuose, costituiscono indicatori fattuali della fattiva disponibilità all'esecuzione di compiti strettamente correlati al raggiungimento degli scopi precipui dell'associazione mafiosa (controllo intimidatorio del territorio, potenziamento della sua dotazione armata); scopi ed obiettivi che sono univocamente svelati al giovane e dallo stesso condivisi nel corso delle medesime conversazioni captate" che "... pur intervenendo con stretti congiunti (padre e nonno), esulano dal ristretto ambito delle questioni familiari, per assumere, per chiara ammissione dei più anziani interlocutori, valenza, appunto, di condivisione di strategie e compiti associativi, da eseguire con vincolo di subordinazione gerarchica, avuto altresì riguardo alle loro connotazioni oggettive e all'esplicitazione della loro coerenza e continuità con il confessato passato e presente criminale dei due, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 41, quali sodali della famiglia di Salaparuta-Poggioreale" (cfr., così, pag. 14 dell'ordinanza in verifica).

In sostanza, secondo la incontrastata conclusione del Tribunale, "... la triangolazione di tali rapporti del giovane Lipari con i predetti congiunti attinge uno spessore associativo sorretto dalla relativa, stabile, affectio, avuto riguardo alla non celata e condivisa dagli interlocutori, tensione addirittura verso una progressione associativa dell'indagato, auspicata, promossa e ricercata da tutti i protagonisti delle captazioni" (cfr., ivi).

Ed è proprio sulla scorta di tali considerazioni che i giudici dell'appello cautelare hanno ritenuto non superabile la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operando una valutazione che non riposa su opzioni interpretative di principio quanto, in termini in realtà non sindacabili in questa sede, su un elemento fattuale a sua volta incontroverso, ovvero il sequestro, intervenuto nell'aprile del 2021, di un'arma da fuoco nella disponibilità del giovane indagato ma ritenuta, alla luce delle risultanze investigative, a disposizione del sodalizio.

Correttamente, peraltro, il Tribunale, al contrario di quanto era stato sostenuto dal GIP, ha escluso che l'avvenuto sequestro dell'arma, seguito dalla pronta ed autonoma definizione del relativo giudizio, potesse essere di ostacolo alla valutazione di tale episodio come espressione e manifestazione della persistenza della condotta associativa almeno sino a quella data, senz'altro prossima a quella di adozione della misura in termini tali da far congruamente ritenere non superata la presunzione di esistenza delle esigenze cautelari come quella di inadeguatezza di misure diverse da quella di massimo rigore (aspetto sul quale, in ogni caso, il ricorso è silente).

5. Il rigetto del ricorso 'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 27.1.2023, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo, quale giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha accolto l'appello del PM contro il provvedimento con cui il GIP presso il medesimo ufficio aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 3,4 e 6 cod. pen.; 2. ricorre per cassazione il difensore del Lipari deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 275, comma 3 e 292, comma 2, cod. proc. pen.: rileva che, a decorrere dalla data di rinvenimento delle armi sino alla ordinanza reiettiva della misura, nulla di significativo era accaduto non avendo le indagini in corso disvelato condotte sintomatiche di perdurante pericolosità criminale; segnala che, se il giudice della cautela non è tenuto, nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., a dar conto dei "pericula libertatis", è anche vero che è tenuto a motivare sulle ragioni della loro esclusione laddove direttamente evincibili dagli atti, anche con riguardo alla gravità delle condotte; sottolinea, dunque, la carenza motivazionale del provvedimento impugnato in assenza di rilievi di natura penale risultanti a carico del ricorrente per oltre due anni; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: richiamati i termini del ricorso, osserva che il Tribunale del Riesame ha correttamente ritenuto il mero decorso del tempo inidoneo ad intaccare le esigenze cautelari specialmente in relazione ad un contesto di appartenenza alle c.d. mafie storiche, sulla scorta della continuità e stabilità dei rapporti tra l'indagato e il clan di appartenenza; aggiunge che, altrettanto congruamente, i giudici della cautela hanno considerato che anche la assenza di ulteriori episodi delittuosi non vale per ciò solo a determinare un'attenuazione della diagnosi di pericolosità dell'indagato risultando intatta l'affectio ed essendo emersa, anzi, la sussistenza di elementi deponenti per una progressione associativa, auspicata, promossa e ricercata da tutti gli interlocutori dell'attività captativa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. L"imputazione provvisoria elevata a carico del Lipari era quella di aver fatto parte della associazione di stampo mafioso "[OSCURATO:PERSONA]", quale partecipe del sodalizio operante in Poggioreale e Salaparuta dal dicembre 2017 all'aprile del 2021. Il Tribunale ha rilevato che il GIP aveva respinto la richiesta dando rilievo al "tempo silente" decorso dal fatto contestato rispetto alla data in cui il PM aveva sollecitato la adozione della misura e che, a suo avviso, era tale da superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen.. A fronte dell'appello proposto dal PM, la difesa - come si evince dal tenore del provvedimento impugnato - aveva eccepito anche la carenza di gravità indiziaria sostenendo che i fatti ascritti al giovale Lipari si risolverebbero nella mera frequentazione, dovuta ad antichi legami amicali, tra le famiglie Milazzo e Lipari; che le conversazioni valorizzate dalla pubblica accusa si sostanzierebbero in meri consigli e discussioni tra i componenti delle due famiglie per ragioni di contrasti tra allevatori ovvero in commenti sulle ragioni dei procedimenti giudiziari che avevano interessato in passato il Milazzo e sulla latitanza di [OSCURATO:PERSONA]; al più, nella manifestazione di meri propositi criminosi da parte del ricorrente, rimasti assolutamente inattuati. 2. Correttamente, peraltro, il Tribunale, a fronte della impugnazione del provvedimento con cui il GIP aveva respinto la richiesta del PM sul rilievo della assenza di esigenze cautelari, e tenendo conto delle sollecitazioni difensive, ha vagliato anche il profilo della gravità indiziaria (cfr., in tal senso, peraltro, Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, Grasso, Rv. 265008 - 01, in cui la Corte ha chiarito che qualora il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta di adozione di un provvedimento coercitivo per la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, sul presupposto della configurabilità, nel caso sottoposto al suo esame, dei gravi indizi di colpevolezza, il tribunale investito dell'appello proposto dal pubblico ministero ha l'onere, al fine di disporre la richiesta misura in accoglimento del gravame, di prendere in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 292 cod. proc. pen. e pertanto di adeguatamente motivare non solo in relazione al novellato giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, ma anche in ordine alla già ritenuta configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza, della quale l'indagato non aveva alcun interesse a dolersi essendo stata comunque disattesa nei suoi confronti la richiesta di applicazione della misura coercitiva; conf., Sez. 6 - , n. 41997 del 24/09/2019, Romano, Rv. 277205 - 01). 3. Fatto è che, con il ricorso, la difesa ha censurato il provvedimento del Tribunale solo ed esclusivamente sul piano della ritenuta sussistenza (e consistenza) delle ravvisate esigenze cautelari, non sollevando alcun rilievo quanto al profilo della gravità indiziaria. 4. Ed è proprio in quest'ottica, perciò, che va dato conto dei richiami, operati nella ordinanza, alle emergenze investigative che avevano consentito, secondo l'apprezzamento dei giudici di merito, l'emergere di una serie di condotte criminose "... ad opera del giovane indagato (danneggiamenti, attentati incendiari, detenzione illegale di armi) che, lungi dall'esaurirsi in singoli episodi criminosi o progettualità delittuose, costituiscono indicatori fattuali della fattiva disponibilità all'esecuzione di compiti strettamente correlati al raggiungimento degli scopi precipui dell'associazione mafiosa (controllo intimidatorio del territorio, potenziamento della sua dotazione armata); scopi ed obiettivi che sono univocamente svelati al giovane e dallo stesso condivisi nel corso delle medesime conversazioni captate" che "... pur intervenendo con stretti congiunti (padre e nonno), esulano dal ristretto ambito delle questioni familiari, per assumere, per chiara ammissione dei più anziani interlocutori, valenza, appunto, di condivisione di strategie e compiti associativi, da eseguire con vincolo di subordinazione gerarchica, avuto altresì riguardo alle loro connotazioni oggettive e all'esplicitazione della loro coerenza e continuità con il confessato passato e presente criminale dei due, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 41, quali sodali della famiglia di Salaparuta-Poggioreale" (cfr., così, pag. 14 dell'ordinanza in verifica). In sostanza, secondo la incontrastata conclusione del Tribunale, "... la triangolazione di tali rapporti del giovane Lipari con i predetti congiunti attinge uno spessore associativo sorretto dalla relativa, stabile, affectio, avuto riguardo alla non celata e condivisa dagli interlocutori, tensione addirittura verso una progressione associativa dell'indagato, auspicata, promossa e ricercata da tutti i protagonisti delle captazioni" (cfr., ivi). Ed è proprio sulla scorta di tali considerazioni che i giudici dell'appello cautelare hanno ritenuto non superabile la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operando una valutazione che non riposa su opzioni interpretative di principio quanto, in termini in realtà non sindacabili in questa sede, su un elemento fattuale a sua volta incontroverso, ovvero il sequestro, intervenuto nell'aprile del 2021, di un'arma da fuoco nella disponibilità del giovane indagato ma ritenuta, alla luce delle risultanze investigative, a disposizione del sodalizio. Correttamente, peraltro, il Tribunale, al contrario di quanto era stato sostenuto dal GIP, ha escluso che l'avvenuto sequestro dell'arma, seguito dalla pronta ed autonoma definizione del relativo giudizio, potesse essere di ostacolo alla valutazione di tale episodio come espressione e manifestazione della persistenza della condotta associativa almeno sino a quella data, senz'altro prossima a quella di adozione della misura in termini tali da far congruamente ritenere non superata la presunzione di esistenza delle esigenze cautelari come quella di inadeguatezza di misure diverse da quella di massimo rigore (aspetto sul quale, in ogni caso, il ricorso è silente). 5. Il rigetto del ricorso 'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelle