CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19519/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 del GIP TRIBUNALE di PESCARA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Pescara, che ha applicato, su richiesta delle parti, a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi quattro e giorni sei di reclusione ed euro 1.750,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73 comma 5 del d.p.r. 309 del 1990, a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 comma 1 del d.p.r. 309 del 1990 e a [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la' continuazione anche esterna, la pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 4.000 di multa in aggiunta, per i reati di cui agli artt. 73 comma 1 del d.p.r. 309 del 1990. Con il primo motivo di ricorso, interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il difensore lamenta violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Il secondo motivo di ricorso, interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. in ordine alla censurabile motivazione circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento dal reato ascritto. I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo di ricorso, interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazione, quest'ultima, certamente ravvisabile nel caso in esame; Il secondo motivo di ricorso, interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01);Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M