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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 29173/2026

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del 22 maggio 2026 inrelazione al r icorso n. 8626 relativo a XXXXXXXXXXXXX, nato inXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, si è disposto l’annullamento della sentenzadella Corte di appello di Perugia del 19 settembre 2025, con rinvio per nuovogiudizio in punto di trattamento sanzionatorio per i residui reati di cui ai capi B) eC) ad altra Sezione della Corte di appello di Perugia;rilevato che, in tal modo, si è incorsi in errore materiale in quanto la Corte diappello di Perugia ha un’unica sezione penale;ritenuto, pertanto, che debba procedersi alla correzione dell’errore materialecontenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 22 maggio 2026, inrelazione al procedimento dinnanzi menzionato, nel senso che laddove è scritto“ad altra sezione della Corte di appello di Perugia”, deve leggersi ed intendersi“alla Corte di appello di Firenze”;ritenuto che debba mandarsi alla cancelleria per le annotazioni sugli originali; P.Q.MDispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sulruolo di udienza del 22 maggio 2026 sul ricorso n. 8626 di XXXXXXXXXXXXX,[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], nel senso che, ove e' scritto "ad altrasezione della Corte di appello di Perugia" deve leggersi e intendersi "alla Corte diappello di Firenze".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 22 maggio 2026 inrelazione al r icorso n. 8626 relativo a XXXXXXXXXXXXX, nato inXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, si è disposto l’annullamento della sentenzadella Corte di appello di Perugia del 19 settembre 2025, con rinvio per nuovogiudizio in punto di trattamento sanzionatorio per i residui reati di cui ai capi B) eC) ad altra Sezione della Corte di appello di Perugia;rilevato che, in tal modo, si è incorsi in errore materiale in quanto la Corte diappello di Perugia ha un’unica sezione penale;ritenuto, pertanto, che debba procedersi alla correzione dell’errore materialecontenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 22 maggio 2026, inrelazione al procedimento dinnanzi menzionato, nel senso che laddove è scritto“ad altra sezione della Corte di appello di Perugia”, deve leggersi ed intendersi“alla Corte di appello di Firenze”;ritenuto che debba mandarsi alla cancelleria per le annotazioni sugli originali; P.Q.MDispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sulruolo di udienza del 22 maggio 2026 sul ricorso n. 8626 di XXXXXXXXXXXXX,[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], nel senso che, ove e' scritto "ad altrasezione della Corte di appello di Perugia" deve leggersi e intendersi "alla Corte diappello di Firenze". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 29173/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris