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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 02522/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]-FA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'PI che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alle sl at J :ioni n ordine alla confisca. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 15 giugno 2021 Fu , iffe r nato h responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato alla pena ile nenda disponendo altresì la confisca dei macchinari utilizzati per commettere il reato in o t ine alla contravvenzione di cui all'art. 279, comma 1 d.lgs. 152/2006 in relazione all'art. 272, ::omrru 2 del medesimo decreto, perché, secondo l'imputazione, quale proprietario di u imri :bile e( esercente l'attività di impresa artigiana, esercitava un impianto senza la in ?scrittr autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di falegnameria costi:unte attivik industriale soggetta alla normativa speciale (in Torre del Greco, il 22 novembre 2017) Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione trami :e I nroprir difensore di fiducia.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione e la viola!iene legge rappresentando che le risultanze investigative e le emergenze processuali r ori sa bben idonee a sostenere la sentenza di condanna, difettando la prova circa In su r;: istenzr dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato.

Rappresenta, a tale proposito, che non sarebbe stato dimostrato che i m3 ...Minar fossero effettivamente in funzione, essendo soltanto collegati alla presa ele .tr ca che v fossero lavoratori presenti.

Aggiunge che, come da consulenza tecnica di parte, in ragione della t arsa i Dtenzr energetica che alimentava il locale, sarebbe stato impossibile l'utilizzo anche di r Je sol macchinari contestualmente.

Deduce, inoltre, l'illegittimità della confisca ordinata sui macchinari, rapprosi)nt3 ido ch difetterebbe un'adeguata motivazione sul punto, essendosi il giudice limitato íì int( nere li mera correlazione tra il reato accertato e di beni confiscati.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è solo in parte fondato.

2. Le censure in ordine alla responsabilità ed alla sussistenza dei pres rppo per configurabilità della contravvenzione sono inammissibili perché articolale in atto r sostanzialmente finalizzate a sollecitare una valutazione alternativa del e eri :rgerzr processuali non consentita nel giudizio di legittimità.

Il Tribunale, peraltro, con argomentazioni giuridicamente corrette e con rioti azionr scevra da cedimenti logici o manifeste contraddizioni, ha diffusamente illusta o le 'agion per le quali ha ritenuto l'imputato responsabile della contravvenzione cont ?stata dandc conto di quanto accertato in sede di sopralluogo dalla polizia giudiziaria, delle cc ndi2 ioni de locali all'atto del controllo, nonché delle deduzioni difensive alle quali ha fo to r sposta considerando anche l'ambito di applicazione delle disposizioni applicate e l'interp E iazionc datane dalla giurisprudenza.

3. Risulta invece fondata la censura relativa alla confisca.

Il giudice si è limitato, nel provvedimento impugnato, ad affermare di disporre e -niscin ablativa ai sensi dell'art. 240, comma 1 cod. pen. dei "macchinari direttamento C011 ati alla commissione dell'illecito in parola", senza ulteriori specificazioni.

Si tratta di motivazione meramente apparente.

4. Occorre a tale proposito richiamare una precedente decisione di ices:r Corte menzionata anche in ricorso, nella quale, in un caso analogo, attinente ad un p rc vver ment di confisca per il reato di cui all'art. 279, comma 1, d.lgs. 152/2006 di ur l orr c per verniciatura di auto e di altre attrezzature, si è stabilito che, in tema di confisce f 3cc ativa a sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., la motivazione del provvedim ?nto r an pur essere basata sul solo rapporto di asservimento del bene rispetto al reato, rr a de i anchr riguardare la circostanza che il reo, secondo l'id quod plerumque accidit, reitere rapi:o attivit punibile se restasse nel possesso di detto bene, in quanto la misura, per la SI E naturc cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati (Sez. 3, n. 10091 c el lE / 1/2020 Marigliano, Rv. 278406).

Nella menzionata decisione, che il Collegio condivide, si ricorda come a co Dlidat giurisprudenza di questa Corte abbia affermato che la confisca facoltativa pr mist rt 240, comma primo, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asser mentc tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rap porto li men occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rilevatore dell'effettiva )robaI ità de ripetersi di un'attività punibile (ex multis, Sez. 6, n. 6062 del 5/11/2014 (dep. 2C 15),I n1 R\ 263111), tanto che, alla luce della natura cautelare della confisca facoltativa, la q Jal .ende prevenire la commissione di nuovi reati, neppure è sufficiente motivare il prov\ edin- E ,t0 chi la dispone affermando che il bene è servito per commettere il reato (ex mLlti 3, 3, n 30133 del 5/4/2017, S., Rv. 270324), necessitando invece un quid pIiris, c 11 dimostrazione che il reo, restando in possesso delle cose servite per comm ert , reato reiteri, secondo l'id quod plerumque accidit, l'attività punibile, cosicché, al fine di in- p edire futura ripetizione criminosa, si rende necessaria l'emanazione del provvedirr ento olativo strumentale alla tutela degli interessi che il diritto penale, mediante l'appl cazior o dellz misura di sicurezza reale, intende preservare. là Alla luce delle considerazioni sopra testualmente riportate, si im x ne lunqu( l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisc cor invio a Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio sul punto, da effettuarsi z.ttener dosi a richiamati principi.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

5. Ai sensi dell'art. 624, comma 1 cod. proc. pen. l'annullamento con rinvio f na li •zato a vaglio del solo punto indicato comporta il passaggio in giudicato della ser tEnz.3 quaritc all'affermazione di responsabilità dell'imputato, nonché sui capi e punti non oqi;e.tto d annullamento.

Conseguentemente, nel giudizio di rinvio, non può ulteriormen:e deo mere i temine di prescrizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio pi nucv( giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]-FA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'PI che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alle sl at J :ioni n ordine alla confisca. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 15 giugno 2021 Fu , iffe r nato h responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato alla pena ile nenda disponendo altresì la confisca dei macchinari utilizzati per commettere il reato in o t ine alla contravvenzione di cui all'art. 279, comma 1 d.lgs. 152/2006 in relazione all'art. 272, ::omrru 2 del medesimo decreto, perché, secondo l'imputazione, quale proprietario di u imri :bile e( esercente l'attività di impresa artigiana, esercitava un impianto senza la in ?scrittr autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di falegnameria costi:unte attivik industriale soggetta alla normativa speciale (in Torre del Greco, il 22 novembre 2017) Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione trami :e I nroprir difensore di fiducia. 2. Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione e la viola!iene legge rappresentando che le risultanze investigative e le emergenze processuali r ori sa bben idonee a sostenere la sentenza di condanna, difettando la prova circa In su r;: istenzr dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato. Rappresenta, a tale proposito, che non sarebbe stato dimostrato che i m3 ...Minar fossero effettivamente in funzione, essendo soltanto collegati alla presa ele .tr ca che v fossero lavoratori presenti. Aggiunge che, come da consulenza tecnica di parte, in ragione della t arsa i Dtenzr energetica che alimentava il locale, sarebbe stato impossibile l'utilizzo anche di r Je sol macchinari contestualmente. Deduce, inoltre, l'illegittimità della confisca ordinata sui macchinari, rapprosi)nt3 ido ch difetterebbe un'adeguata motivazione sul punto, essendosi il giudice limitato íì int( nere li mera correlazione tra il reato accertato e di beni confiscati. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo in parte fondato. 2. Le censure in ordine alla responsabilità ed alla sussistenza dei pres rppo per configurabilità della contravvenzione sono inammissibili perché articolale in atto r sostanzialmente finalizzate a sollecitare una valutazione alternativa del e eri :rgerzr processuali non consentita nel giudizio di legittimità. Il Tribunale, peraltro, con argomentazioni giuridicamente corrette e con rioti azionr scevra da cedimenti logici o manifeste contraddizioni, ha diffusamente illusta o le 'agion per le quali ha ritenuto l'imputato responsabile della contravvenzione cont ?stata dandc conto di quanto accertato in sede di sopralluogo dalla polizia giudiziaria, delle cc ndi2 ioni de locali all'atto del controllo, nonché delle deduzioni difensive alle quali ha fo to r sposta considerando anche l'ambito di applicazione delle disposizioni applicate e l'interp E iazionc datane dalla giurisprudenza. 3. Risulta invece fondata la censura relativa alla confisca. Il giudice si è limitato, nel provvedimento impugnato, ad affermare di disporre e -niscin ablativa ai sensi dell'art. 240, comma 1 cod. pen. dei "macchinari direttamento C011 ati alla commissione dell'illecito in parola", senza ulteriori specificazioni. Si tratta di motivazione meramente apparente. 4. Occorre a tale proposito richiamare una precedente decisione di ices:r Corte menzionata anche in ricorso, nella quale, in un caso analogo, attinente ad un p rc vver ment di confisca per il reato di cui all'art. 279, comma 1, d.lgs. 152/2006 di ur l orr c per verniciatura di auto e di altre attrezzature, si è stabilito che, in tema di confisce f 3cc ativa a sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., la motivazione del provvedim ?nto r an pur essere basata sul solo rapporto di asservimento del bene rispetto al reato, rr a de i anchr riguardare la circostanza che il reo, secondo l'id quod plerumque accidit, reitere rapi:o attivit punibile se restasse nel possesso di detto bene, in quanto la misura, per la SI E naturc cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati (Sez. 3, n. 10091 c el lE / 1/2020 Marigliano, Rv. 278406). Nella menzionata decisione, che il Collegio condivide, si ricorda come a co Dlidat giurisprudenza di questa Corte abbia affermato che la confisca facoltativa pr mist rt 240, comma primo, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asser mentc tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rap porto li men occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rilevatore dell'effettiva )robaI ità de ripetersi di un'attività punibile (ex multis, Sez. 6, n. 6062 del 5/11/2014 (dep. 2C 15),I n1 R\ 263111), tanto che, alla luce della natura cautelare della confisca facoltativa, la q Jal .ende prevenire la commissione di nuovi reati, neppure è sufficiente motivare il prov\ edin- E ,t0 chi la dispone affermando che il bene è servito per commettere il reato (ex mLlti 3, 3, n 30133 del 5/4/2017, S., Rv. 270324), necessitando invece un quid pIiris, c 11 dimostrazione che il reo, restando in possesso delle cose servite per comm ert , reato reiteri, secondo l'id quod plerumque accidit, l'attività punibile, cosicché, al fine di in- p edire futura ripetizione criminosa, si rende necessaria l'emanazione del provvedirr ento olativo strumentale alla tutela degli interessi che il diritto penale, mediante l'appl cazior o dellz misura di sicurezza reale, intende preservare. là Alla luce delle considerazioni sopra testualmente riportate, si im x ne lunqu( l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisc cor invio a Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio sul punto, da effettuarsi z.ttener dosi a richiamati principi. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. 5. Ai sensi dell'art. 624, comma 1 cod. proc. pen. l'annullamento con rinvio f na li •zato a vaglio del solo punto indicato comporta il passaggio in giudicato della ser tEnz.3 quaritc all'affermazione di responsabilità dell'imputato, nonché sui capi e punti non oqi;e.tto d annullamento. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio, non può ulteriormen:e deo mere i temine di prescrizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio pi nucv( giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisic
Decreto Cassazione n. 02522/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris