CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17587/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; RG 39042/24 - HAZIRI Baskim OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 e 635 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo, che prospetta l'insussistenza dell'elemento soggettivo in relazione sia alla resistenza a pubblico ufficiale che al danneggiamento, è meramente reiterativo dell'atto di appello e non si confronta adeguatamente con la motivazione dell'impugnata sentenza che ha disatteso le relative censure difensive con argomentazioni prive di vizi logiche e corrette sul piano giuridico alla luce di una puntuale lettura delle emergenze acquisite (cfr. p. 4-5 della sentenza); Ritenuto, quanto alla pena, che la sentenza impugnata, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, contiene un'autonoma e motivata valutazione in punto di recidiva (cfr. p. 5 della sentenza, in cui si dà conto della pericolosità del ricorrente anche in relazione ai suoi precedenti penali) noncè in relazione alla continuazione (cfr. p. 6 della sentenza); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso