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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 1988

Cassazione n. 06457/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05PPG1V) nato a (GEORGIA) il 17/05/1988 avverso la sentenza del 02/05/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado con riguardo alla posizione dell'imputato, il quale era stato ritenuto responsabile del delitto pluriaggravato di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio e, in particolare, con riguardo alla valutazione dell'individuazione fotografica, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché del tutto aspecifico, essendo privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica adeguatamente gli elementi che sono alla base della censura formulata mentre pretermette di confrontarsi con il complessivo compendio di elementi che sostengono l'identificazione dell'imputato nella decisione impugnata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 14/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05PPG1V) nato a (GEORGIA) il 17/05/1988 avverso la sentenza del 02/05/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado con riguardo alla posizione dell'imputato, il quale era stato ritenuto responsabile del delitto pluriaggravato di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio e, in particolare, con riguardo alla valutazione dell'individuazione fotografica, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché del tutto aspecifico, essendo privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica adeguatamente gli elementi che sono alla base della censura formulata mentre pretermette di confrontarsi con il complessivo compendio di elementi che sostengono l'identificazione dell'imputato nella decisione impugnata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]
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