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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46283/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 giugno 1973 avverso la sentenza resa il 25 novembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nel motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio da parte di questa Corte di Cassazione che aveva annullato la sentenza resa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] DE Witt il 18 gennaio 2021, limitatamente agli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso e definitiva l'affermazione di responsabilità, ha rideterminato la pena inflitta in anni 7 mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 39.700 di multa. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso, tramite difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] DE Witt deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 599 bis e 627 codice procedura penale e vizio della motivazione poiché la difesa nel corso dell'udienza di rinvio dava atto dell'accordo raggiunto con il procuratore generale per definire il procedimento mediante concordato ex art. 599 bis cod. proc.pen., accordo che manteneva inalterata la pena base già individuata dalla Corte di appello per il reato ritenuto più grave, nel rispetto di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento, e riduceva leggermente gli aumenti in continuazione e quelli da infliggersi per i reati in materia di armi.

La Corte di appello ha tuttavia ritenuto inammissibile tale proposta di concordato perché formulata nel giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc.pen. , richiamando una sentenza della quinta sezione di questa Corte del 22 giugno 2020 n. 22774 RV 279595.

La pronunzia richiamata dalla corte territoriale ha rigettato il ricorso della difesa che aveva impugnato l'ordinanza di inammissibilità del concordato ex art. 599 bis cod. proc.pen. pronunziata dalla Corte di appello, osservando che tale proposta di concordato sarebbe in contrasto con la constatazione che il giudizio ha già avuto una sua definizione ordinaria, essendosi celebrato già il primo giudizio di legittimità.

A giudizio del ricorrente, tale motivazione non è condivisibile poiché non è coerente con l'orientamento giurisprudenziale già formatosi in relazione al precedente istituto del cd. patteggiamento in appello, secondo cui era ritenuto ammissibile il concordato anche nell'ipotesi di annullamento con rinvio; l'unico limite dettato al giudizio di rinvio è quello di cui all'articolo 627 comma tre cod. proc.pen. che si traduce nel dovere di non ricadere nel medesimo errore di diritto o di motivazione già rilevato dalla Cassazione.

L'istituto del concordato in appello non è soltanto finalizzato ad una più celere definizione del giudizio ma anche a limitare il carico dei ruoli delle corti territoriali, sicché non devono esistere preclusioni logico o giuridiche all'operatività dell'istituto, anche in sede di giudizio di rinvio.

Ne consegue che la decisione della corte di appello, di ritenere inammissibile la proposta di concordato è censurabile, sia perché non rispettosa dei principi giuridici sottesi, sia perché ha finito col frustrare l'esigenza perseguita dalla medesima proposta di pervenire ad una riduzione degli aumenti che tenesse conto dell'esistenza di due circostanze attenuanti e della differenza tra le tipologie di delitti in contestazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato .

Va premesso che sulla questione della legittimità o meno di un concordato di pena tra le parti ex articolo 599 bis cod. proc.pen. che intervenga in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento di questa Corte si sono registrate decisioni pervenute ad esiti opposti.

La pronunzia della quinta sezione di questa Corte del 22 giugno 2020 n. 22774(RV 279595) richiamata dalla corte territoriale ha escluso la compatibilità tra il concordato in appello ex art. 599 bis cod. proc.pen. e il giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc.pen. valorizzando la finalità deflattiva dell'istituto e ritenendo distonica rispetto a tale obiettivo la possibilità di proporre il concordato con rinunzia ai motivi di appello nel giudizio di rinvio, quando tutte le fasi ordinarie del processo si sono sostanzialmente esaurite.Altra pronunzia della quarta sezione penale di questa Corte, la n. 35966 del 2020, si limita ad aderire acriticamente alla pronunzia suindicata.

Di contro una successiva sentenza la n. 25797 del 2021 della terza sezione di questa Corte di Cassazione, non massimata, ha riconosciuto la legittimità della procedura di concordato intervenuta nel corso del giudizio di rinvio, osservando che nessuna espressa esclusione è stata prevista dalla legge al riguardo.

Nel merito tale pronunzia ha osservato che il giudizio di rinvio presenta una fase rescissoria caratterizzata da assoluta autonomia, negli ambiti indicati dall'articolo 627 cod. proc.pen., rispetto al giudizio rescindente e che l'argomentazione ritenuta dirimente dall'orientamento negativo, della inidoneità di tale concordato ad assolvere la finalità deflattiva dell'istituto del 599 bis cod. proc.pen. se intervenuto nel giudizio di rinvio, non risulta convincente, considerato che l'annullamento può essere disposto anche in ordine all'affermazione di responsabilità rispetto alla quale la rinunzia al corrispondente motivo di appello si risolve in una definizione in tempi contratti del giudizio.

Ritiene il collegio di aderire a questo secondo orientamento poiché in assenza di una specifica preclusione disposta per legge, non emergono dalle caratteristiche e finalità dell'istituto elementi ostativi alla proposizione di un concordato nel corso del giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc.pen.

Giova al riguardo rilevare che anche recentemente (v.sentenza Cass. Sez.2 n. 42052/2022), questa sezione ha valutato, sia pure incidenter tantum, l'applicazione da parte della medesima Corte di appello di Roma all'esito del giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc.pen., dell'istituto del concordato ex art. 599 bis nei confronti di alcuni imputati del processo a carico di un'ampia organizzazione criminale operante a Roma (cd. [OSCURATO:PERSONA]).

In conclusione non emergono ragioni per ritenere illegittima la proposizione dell'accordo ex articolo 599 post dinanzi al collegio di rinvio e le motivazioni formulate dalla Corte di Appello non appaiono condivisibili.

Si impone pertanto l'annullamento ,sen-za rinvio della sentenza impugnata e la / t c, trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma che rivaluterà l'ammissibilità del concordato proposto, alla luce di questo principio di diritto: anche nel giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc.pen. qualora residuino margini di discrezionalità nella decisione del giudice di rinvio nell'ambito dei limiti imposti dall'art. 627 cod.proc.pen. è ammissibile il concordato sulla pena ex art. 599 bis cod.proc.pen.

Nell'ordinanza resa a verbale sulla proposta di concordato la corte territoriale ha poi osservato che "i calcoli per la determinazione della pena effettuati dalle parti si discostano dei criteri indicati dalla Suprema Corte nella sentenza di annullamento".

Deve convenirsi con il ricorrente che tale affermazione non è condivisibile, poiché il concordato raggiunto dalle parti risulta rispettoso dei limiti indicati ex art. 627 comma 3 cod. proc.pen. e i termini dell'accordo rispettano i criteri di determinazione della pena indicati nella sentenza rescindente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

Roma 12 ottobre 2022 il consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 giugno 1973 avverso la sentenza resa il 25 novembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nel motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio da parte di questa Corte di Cassazione che aveva annullato la sentenza resa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] DE Witt il 18 gennaio 2021, limitatamente agli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso e definitiva l'affermazione di responsabilità, ha rideterminato la pena inflitta in anni 7 mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 39.700 di multa. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso, tramite difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] DE Witt deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 599 bis e 627 codice procedura penale e vizio della motivazione poiché la difesa nel corso dell'udienza di rinvio dava atto dell'accordo raggiunto con il procuratore generale per definire il procedimento mediante concordato ex art. 599 bis cod. proc.pen., accordo che manteneva inalterata la pena base già individuata dalla Corte di appello per il reato ritenuto più grave, nel rispetto di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento, e riduceva leggermente gli aumenti in continuazione e quelli da infliggersi per i reati in materia di armi. La Corte di appello ha tuttavia ritenuto inammissibile tale proposta di concordato perché formulata nel giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc.pen. , richiamando una sentenza della quinta sezione di questa Corte del 22 giugno 2020 n. 22774 RV 279595. La pronunzia richiamata dalla corte territoriale ha rigettato il ricorso della difesa che aveva impugnato l'ordinanza di inammissibilità del concordato ex art. 599 bis cod. proc.pen. pronunziata dalla Corte di appello, osservando che tale proposta di concordato sarebbe in contrasto con la constatazione che il giudizio ha già avuto una sua definizione ordinaria, essendosi celebrato già il primo giudizio di legittimità. A giudizio del ricorrente, tale motivazione non è condivisibile poiché non è coerente con l'orientamento giurisprudenziale già formatosi in relazione al precedente istituto del cd. patteggiamento in appello, secondo cui era ritenuto ammissibile il concordato anche nell'ipotesi di annullamento con rinvio; l'unico limite dettato al giudizio di rinvio è quello di cui all'articolo 627 comma tre cod. proc.pen. che si traduce nel dovere di non ricadere nel medesimo errore di diritto o di motivazione già rilevato dalla Cassazione. L'istituto del concordato in appello non è soltanto finalizzato ad una più celere definizione del giudizio ma anche a limitare il carico dei ruoli delle corti territoriali, sicché non devono esistere preclusioni logico o giuridiche all'operatività dell'istituto, anche in sede di giudizio di rinvio. Ne consegue che la decisione della corte di appello, di ritenere inammissibile la proposta di concordato è censurabile, sia perché non rispettosa dei principi giuridici sottesi, sia perché ha finito col frustrare l'esigenza perseguita dalla medesima proposta di pervenire ad una riduzione degli aumenti che tenesse conto dell'esistenza di due circostanze attenuanti e della differenza tra le tipologie di delitti in contestazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato . Va premesso che sulla questione della legittimità o meno di un concordato di pena tra le parti ex articolo 599 bis cod. proc.pen. che intervenga in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento di questa Corte si sono registrate decisioni pervenute ad esiti opposti. La pronunzia della quinta sezione di questa Corte del 22 giugno 2020 n. 22774(RV 279595) richiamata dalla corte territoriale ha escluso la compatibilità tra il concordato in appello ex art. 599 bis cod. proc.pen. e il giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc.pen. valorizzando la finalità deflattiva dell'istituto e ritenendo distonica rispetto a tale obiettivo la possibilità di proporre il concordato con rinunzia ai motivi di appello nel giudizio di rinvio, quando tutte le fasi ordinarie del processo si sono sostanzialmente esaurite.Altra pronunzia della quarta sezione penale di questa Corte, la n. 35966 del 2020, si limita ad aderire acriticamente alla pronunzia suindicata. Di contro una successiva sentenza la n. 25797 del 2021 della terza sezione di questa Corte di Cassazione, non massimata, ha riconosciuto la legittimità della procedura di concordato intervenuta nel corso del giudizio di rinvio, osservando che nessuna espressa esclusione è stata prevista dalla legge al riguardo. Nel merito tale pronunzia ha osservato che il giudizio di rinvio presenta una fase rescissoria caratterizzata da assoluta autonomia, negli ambiti indicati dall'articolo 627 cod. proc.pen., rispetto al giudizio rescindente e che l'argomentazione ritenuta dirimente dall'orientamento negativo, della inidoneità di tale concordato ad assolvere la finalità deflattiva dell'istituto del 599 bis cod. proc.pen. se intervenuto nel giudizio di rinvio, non risulta convincente, considerato che l'annullamento può essere disposto anche in ordine all'affermazione di responsabilità rispetto alla quale la rinunzia al corrispondente motivo di appello si risolve in una definizione in tempi contratti del giudizio. Ritiene il collegio di aderire a questo secondo orientamento poiché in assenza di una specifica preclusione disposta per legge, non emergono dalle caratteristiche e finalità dell'istituto elementi ostativi alla proposizione di un concordato nel corso del giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc.pen. Giova al riguardo rilevare che anche recentemente (v.sentenza Cass. Sez.2 n. 42052/2022), questa sezione ha valutato, sia pure incidenter tantum, l'applicazione da parte della medesima Corte di appello di Roma all'esito del giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc.pen., dell'istituto del concordato ex art. 599 bis nei confronti di alcuni imputati del processo a carico di un'ampia organizzazione criminale operante a Roma (cd. [OSCURATO:PERSONA]). In conclusione non emergono ragioni per ritenere illegittima la proposizione dell'accordo ex articolo 599 post dinanzi al collegio di rinvio e le motivazioni formulate dalla Corte di Appello non appaiono condivisibili. Si impone pertanto l'annullamento ,sen-za rinvio della sentenza impugnata e la / t c, trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma che rivaluterà l'ammissibilità del concordato proposto, alla luce di questo principio di diritto: anche nel giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc.pen. qualora residuino margini di discrezionalità nella decisione del giudice di rinvio nell'ambito dei limiti imposti dall'art. 627 cod.proc.pen. è ammissibile il concordato sulla pena ex art. 599 bis cod.proc.pen. Nell'ordinanza resa a verbale sulla proposta di concordato la corte territoriale ha poi osservato che "i calcoli per la determinazione della pena effettuati dalle parti si discostano dei criteri indicati dalla Suprema Corte nella sentenza di annullamento". Deve convenirsi con il ricorrente che tale affermazione non è condivisibile, poiché il concordato raggiunto dalle parti risulta rispettoso dei limiti indicati ex art. 627 comma 3 cod. proc.pen. e i termini dell'accordo rispettano i criteri di determinazione della pena indicati nella sentenza rescindente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Roma 12 ottobre 2022 il consigliere esten
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