CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02096/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28930/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco de Sanctis n. 15, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentatoe difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - Avverso la sentenza n. 8542/2022del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 26 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] – COMPENSAZIONE – MOTIVAZIONE r.g. n. 28930/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 29 novembre2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propose innanzi il Giudice di pace di Roma opposizione avverso una cartella di pagamento, causalmente ascritta a sanzioni amministrative irrogate dal Comune di Roma, deducendo l’estinzione della pretesa creditoria per prescrizione; all’esito del giudizio di prime cure, l’adita A.G. rigettò l’opposizione, condannando –per quanto qui interessa - l’attore alla refusione delle spese processuali in favore del Comune di Roma; [OSCURATO:PERSONA] interpose appello limitatamente a quest’ultima statuizione, asserendo la illegittimità della condanna alle spese di lite in quanto il Comune di Roma si era costituito in giudizio a mezzo di proprio funzionario delegato; la decisione in epigrafe indicata ha accolto l’appello, riformando la sentenza nel solo capo di condanna alle spese in favore del Comune di Roma, ma ha compensato le spese del grado di impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, articolando un motivo, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolge difese nel giudizio di legittimità l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l’unico motivo censura, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la compensazione delle spese del giudizio di appello, poiché disposta sulla scorta di motivi («la speciale particolarità della motivazione») estranei alla previsione codicistica delle «gravi ed eccezionali ragioni», in tal guisa illegittimamente derogando al principio della soccombenza; la doglianza è fondata; r.g. n. 28930/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione risultante all’esito della pronuncia additiva della Corte Costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77, consente al giudice di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, qualora sussistano «gravi ed eccezionali ragioni» analoghe a quelle specificamente previste dalla norma («assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»); la disposizione, di natura elastica (cioè a dire strutturata in guisa di clausola generale, da adeguare al contesto storico-sociale ovvero alle situazioni controverse), se, per un verso, conferisce al giudice di merito una facoltà discrezionale di compensazione, dall’altro impone la espressa e puntuale specificazione delle ragioni fondati il così operato regolamento delle spese di lite, il quale, in parte qua, concreta un giudizio di diritto fondato su norme giuridiche, censurabile in sede di legittimità in ordine alla verifica dell ’ idoneità in astratto delle ragioni poste a fondamento della pronuncia (cfr., tra le tante, Cass.31/05/2018, n. 13767; Cass. 11/03/2022, n. 7992); per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, le «gravi ed eccezionali ragioni» legittimanti la compensazione, totale o parziale, delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche, tautologiche, meramente apparenti o locuzioni anodine (quali «la particolarità della fattispecie», «le peculiarità della vicenda», «la natura della decisione» et similia ) inidone e a consentire il necessario controllo(ex plurimis, per arresti relativi a motivazioni come quelle riportate, Cass.14/07/2016, n. 14411; Cass. 31/05/2016, n. 11217; Cass. 25/09/2017, n. 22310; Cass. 29/11/2017, n 28484; Cass. 12/10/2018, n. 25594; Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass.26/07/2021, n. 21400; Cass. 09/12/2022, n. 36076; Cass.15/06/2023, n. 17197); r.g. n. 28930/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] chiara si appalesa dunque l’illegittimità della gravata statuizione di compensazione, argomentata con insignificante formula di mero stile («speciale particolarità della motivazione») ed al fondo disposta dalla sentenza impugnata per aver fatto applicazione «pro bono pacis» di un non condiviso orientamento del giudice della nomofilachia, con una motivazione del tutto difforme dai paradigmi di diritto positivo; accolto il ricorsoe disposta la cassazione della sentenza gravata, la non essendo necessari ulteriori accertamenti fatto, la causa può essere decisa nel merito: e, non ravvisandosi motivi per derogare al principio della soccombenza, va emessa condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla refusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di appello, liquidate secondo tariffa come da dispositivo e distratte in favore del difensore dello stesso, per dichiarazione di anticipo resa; il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, anch’esse distratte in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi antistataria del ricorrente,segue la soccombenza; p. q. m. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] alla refusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio diappello, liquidate in euro 400 per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generalinella misura del 15 per cento ed oltre agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per dichiarazione di anticipo resa. Condanna la controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], alla refusione in favore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 400 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 (incluso contributo unificato) ed agli accessori, fiscali e r.g. n. 28930/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] previdenziali, dilegge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per dichiara