CassazionedecretoSezione LDecisione del 4 settembre 2026
Cassazione n. 24996/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del2026 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope3241 legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il13/03/2024 R.G.N. 10549/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10049/2024Numero sezionale 3241/20261. Il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, per quaNnumtoer oq dui rai ccolta generale 24996/2026Data pubblicazione 04/09/2026ancora rileva, ha respinto l’opposizione allo stato passivo dellaliquidazione coatta amministrativa dell’[OSCURATO:PERSONA] CroceRossa Italiana proposta da [OSCURATO:PERSONA], tenente colonnellodel Corpo militare CRI fino al collocamento in quiescenzadall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per rivendicate differenze di TFS pari a €39.297,56 (o, in subordine, € 20.636,07) in privilegio.2. L’opponente aveva dedotto di avere diritto, previoriconoscimento della sua appartenenza al Comparto SicurezzaDifesa e Soccorso Pubblico, alla rideterminazione del TFS con ilcomputo di sei aumenti periodici di stipendio previsti dall’art.1911 d. lgs. 66/2010 (“Codice dell’ordinamento militare”),oppure, in via subordinata, per effetto della detrazione del26,04% spettante ai dipendenti pubblici a norma dell’art. 91,comma 2, d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.).3. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria;resiste con controricorso ESACRI in LCA.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 1911 d. lgs. n. 66/2010, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che il [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente interpretato e applicato talenormativa, denegando il riconoscimento in favore del ricorrentedel beneficio di sei aumenti periodici di stipendio, ai fini dellaliquidazione del trattamento di fine servizio.2. Il motivo non è fondato.3. L’art. 1911 del d.lgs. 66/2010 (la cui rubrica reca“Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini deltrattamento di fine servizio”), in particolare, prevede al commaNumero registro generale 10049/20241: “In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinataN umero sezionale 3241/2026Numero di raccolta generale 24996/2026dall'articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possonoData pubblicazione 04/09/2026chiedere l'attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamentodi fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiuntaa qualsiasi altro beneficio spettante.” Il ricorrente nella sostanzaprospetta che il beneficio dei sei scatti previsto da taledisposizione per le FF.AA debba trovare applicazione anche peril Corpo militare della CRI.4. La tesi del ricorrente non può essere accolta in ragione delquadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Comeaffermato dalla giurisprudenza amministrativa, non sussistealcuna estensione automatica o piena equiparazione (salvo chein tempo di guerra), come invece prospetta il ricorrente, tra iltrattamento economico di FF.AA. e quello del personale militaredella C.R.I., essendo sempre necessario un espressoprovvedimento del vertice dell’ente - di natura discrezionale-volto ad estendere la disciplina stipendiale prevista per i militari(cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4121 del 2017; cfr., anche, sez. IV,n. 7676 e n. 7341 del 2022 con specifico riguardo allaprevalenza della disciplina speciale della C.R.I. che fissa, in viaimperativa, i criteri di decorrenza economica in caso dipromozione e alla legittimità della ricostruzione in pejus deltrattamento economico a seguito dell’annullamento inautotutela delle promozioni).5. La natura di corpo ausiliario di Forza armata riconosciutoalla C.R.I. non giustifica l’estensione, in via interpretativa oanalogica, al personale della medesima del peculiare regimegiuridico riservato agli appartenenti alle FF.AA. Il giudiceamministrativo ha affermato (Cons Stato, Sez. IV, Sentenza,25/08/2016, n. 3690, Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza,31/08/2017, n. 4115, Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza,Numero registro generale 10049/202431/08/2017, n. 4117) che in tempo di pace, non v’è automaticoN umero sezionale 3241/2026Numero di raccolta generale 24996/2026aggancio degli stipendi dei militari CRI agli emolumenti per leData pubblicazione 04/09/2026D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66). La giurisprudenza amministrativa,come ricordato da Cons. Stato, Sezione Seconda, sentenza n.3288/2026, ha, infatti, costantemente statuito, anche primadell’entrata in vigore del c.m., che il corpo militare della Crocerossa italiana, anche se fa parte delle Forze armate dello Stato,è regolato da norme di legge speciali per cui deve escludersil’automatica applicabilità in favore dei dipendenti C.R.I. dellenorme dettate per le altre Forze armate (cfr. Cons. Stato, sez.IV, n. 751 del 2011, relativa all’impossibilità di estendere in viaautomatica alla C.R.I. la possibilità di avvalersi di personalemaschile e femminile in quanto prevista dall’art. 1 d.lgs. 31gennaio 2000 n. 24 solo per le Forze armate; sez. VI, n. 4924del 2011, relativa al trasferimento alle funzioni civili di unappartenente al ruolo del corpo militare della C.R.I.). Laspecialità dello statuto giuridico ed economico del personalemilitare di Forza armata - da cui discende la non applicabilità invia analogica ed estensiva dello stesso al personaleappartenente ad altra amministrazione- è stata ribadita anchesuccessivamente all’entrata in vigore del codice militare. È statoinfatti evidenziato - anche topograficamente (il personale delCorpo militare della C.R.I. è disciplinato in un libro autonomo, ilV, rispetto a quello in cui è disciplinato il personale delle Forzearmate vere e proprie, il IV) – il carattere meramente ausiliariodella organizzazione e dei compiti del personale per cui è causa(cfr. Cons. Stato n. 3288/2026 cit.).6. Peraltro, la Corte costituzionale (ord. n. 36 del 2023, sent.nn. 33 del 2023 e 270 del 2022) ha, in particolare, sancito chela comune appartenenza al comparto Difesa, sicurezza eNumero registro generale 10049/2024soccorso pubblico non elide le differenze e le specificità deNl umero sezionale 3241/2026Numero di raccolta generale 24996/2026rapporto di lavoro alle dipendenze di forza armata rispetto aData pubblicazione 04/09/2026quelle alle dipendenze di forze di polizia ad ordinamento civile.Ciò in quanto l’impiego militare è caratterizzato da una fortecompenetrazione fra i profili ordinamentali e la disciplina delrapporto di servizio, come attesta lo stesso codice militare che,non a caso, ha normato contestualmente i diversi profili (l’art.1860 c.m. richiama, infatti, l’art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973in tema di valutazione a fini pensionistici del periodo di studiuniversitari per gli ufficiali).7. Come evidenziato nella pronuncia impugnata, dopo averricordato che sia la normativa previgente che l’attuale d.lgs.66/2010 hanno sempre configurato il Corpo militare della C.R.I.quale corpo speciale, ausiliario delle [OSCURATO:PERSONA], Corte cost.n. 273/1999 ha giudicato manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimentoagli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti dell'art. 3, commi 1 e 3,della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, conmodificazioni, del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5) e degli artt. 1, 2, 3,34 e 35 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, nella parte in cui noncomprendono nella disposta revisione del sistemaordinamentale e del trattamento economico del personale "dellepersonale militare della Croce rossa italiana. Invero, ancorchésottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare eda quelle sostanziali del codice penale ed obbligato algiuramento, il corpo militare della CRI, corpo specialevolontario, ausiliario delle Forze armate, non fa parte integrantedi queste ultime, ed è sottoposto ad una specifica autonomadisciplina del trattamento economico - fissato con disposizioneavente valore di legge, in quanto adottata ai sensi dell'art. 3, n.Numero registro generale 10049/20241, della legge 31 gennaio 1926 - la quale prevede la possibilitàN umero sezionale 3241/2026Numero di raccolta generale 24996/2026di successivi provvedimenti diretti ad un adeguamento inData pubblicazione 04/09/2026analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delleamministrazioni statali, come forma di modifica in relazione allevarianti che successivamente venissero stabilite per l'Esercito.Ne consegue che l'adeguamento non è assolutamenteautomatico e che, pertanto, deve escludersi in radice l'esistenzadi una lacuna nelle norme denunciate in ordine alla omessaprevisione del personale militare della CRI in quanto estraneoalle finalità e all'oggetto della normativa stessa (v. anche Cortecost. n. 79/2019).8. Da tale omessa equiparazione integrale del personalemiliare CRI a quello delle Forze armate e degli altri corpi militaridiscende l’infondatezza della pretesa di ricalcolo del TFS concomputo di emolumento previsto per il solo personale dellealiis Corte dei conti Lazio, Sez. giurisdiz., Sentenza,25/02/2025, n. 118, che ha affermato “(…) in ragione delquadro normativo, in particolare dell’art. 625 del d.lgs. n. 66 del2010, delle pronunce della Corte costituzionale (ordinanza n.273/1999 e sentenza n. 79/2019) e della costantegiurisprudenza contabile (tra le altre Sez. II GiurisdizionaleCentrale d'Appello, sent. n. 6/2023; Sez. III GiurisdizionaleCentrale d'Appello, sent. 54/2022; questa Sezione, sent. n.380/2022), non sussiste alcuna equiparazione tra il personaledella "C.R." e le [OSCURATO:PERSONA] ai fini pensionistici, in quanto ilpersonale della "C.R." è ausiliario della [OSCURATO:PERSONA] e non puòequipararsi al personale militare, come ben argomentato dallacitata sentenza n. 6/2023 della II [OSCURATO:PERSONA]Appello, alla cui condivisa motivazione si rinvia ai sensidell'art. 39, comma 2, lett. d).”Numero registro generale 10049/20249. Peraltro, anche la Circolare INPS n. 13 del 4.2.2020N umero sezionale 3241/2026Numero di raccolta generale 24996/2026afferma che per il personale militare della [OSCURATO:PERSONA] trovaData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]applicazione, limitatamente ai periodi prestati in tempo diguerra o di grave crisi internazionale, la speciale disciplina inmateria pensionistica prevista per il personale delle ForzeArmate.10. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce violazionee falsa applicazione del d.P.R. n. 917/1986, art. 19, comma 2bis, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendoche il Tribunale di Roma non ha correttamente applicato talenormativa nella parte in cui riconosce al dipendente cessato dalservizio la detrazione del 26,04%, ai fini del computo della baseimponibile del trattamento di fine servizio.11. Il motivo non è ammissibile.12. Esso non si confronta con la motivazione della pronunciaimpugnata sul punto, che ha dato atto della correttezza deiconteggi dell’Ente e dell’imputabilità (in assenza di specificheallegazioni) della maggior somma richiesta unicamenteall’IRPEF; quindi, a pretesa di natura tributaria rispetto allaquale l’ente ha agito come sostituto d’imposta, restandolegittimata passiva l’Agenzia delle Entrate rispetto alla richiestaapplicazione di detrazione.13. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce omesso esamedi fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per non avereil Tribunale di Roma valutato la circostanza, comprovata dallaallegazione in prime cure della nota del Ministero della Difesadel 10 maggio 1999, della conferma, da parte del Ministero dellaDifesa vigilante, nonché del Ministero del Tesoro, della necessitàdi adeguamento del criterio di calcolo del trattamento di fineservizio del personale militare CRI in servizio continuativo, aquello applicato al personale delle [OSCURATO:PERSONA], nonché laNumero registro generale 10049/2024circostanza che la debenza dell'emolumento non risultaN umero sezionale 3241/2026Numero di raccolta generale 24996/2026espressamente denegata dalla nota CRI n. 71033 delData pubblicazione 04/09/202613.12.2012.14. Il motivo non è ammissibile.15. Con esso viene riproposta, sotto diverso profilo, la tesidell’equiparazione del personale militare della [OSCURATO:PERSONA] a quello delle Forze armate e degli altri corpi militari aifini del trattamento economico di fine servizio, già oggetto delprimo motivo.16. Ribadite in diritto le ragioni del rigetto, quanto allavalutazione delle prove si osserva, per completezza, chespettano al giudice di merito la selezione e valutazione delleprove a base della decisione, l’individuazione delle fonti delproprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenzaall'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà diescludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza diuna prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui la controversia può essere decisasenza necessità di ulteriori acquisizioni; che il giudice del merito,nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quellodi indicare le ragioni del proprio convincimento, senza esseretenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte lededuzioni difensive; che, quando la decisione adottata comportila reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, si deveravvisare una statuizione implicita di rigetto quando la pretesaavanzata col capo di domanda non espressamente esaminatorisulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica dellapronuncia.17. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato nel suocomplesso.Numero registro generale 10049/2024Numero sezionale 3241/202618. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidatNeu mceorom di era ccolta generale 24996/2026Data pubblicazione 04/09/2026da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio cheliquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, aisensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 3 luglio 2026.La PresidenteIrene Tricomi