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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 23015/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 4 agosto 2021 la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la precedente sentenza con cui il Tribunale di Milano, il giorno 24 febbraio 2020, rigettata l'istanza di giudizio abbreviato, aveva condannato, all'esito del dibattimento, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore delegato ed amministratore unico della S.R.L.

"Novaxia", alla pena di mesi 10 di reclusione, con pena sospesa, concedendo in sede di gravame il beneficio della non menzione, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10, ter, del D.Lgs. n. 74 del 2000; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione in particolare censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo necessari per l'integrazione della fattispecie di reato di cui all'imputazione; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che le argomentazioni svolte dal prevenuto, quali aver operato politiche aziendali volte al risanamento dell'impresa, compreso il pagamento dei debiti tributari, ed aver tentato di garantire una qualche continuità aziendale oltre a non fornire alcuna esimente in relazione alla condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] sono già state valutate e disattese dalla Corte territoriale; che i Giudici del merito hanno ritenuto sussistente l'oggettività del fatto e la sussistenza del dolo sulla scorta delle stesse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha ammesso di aver privilegiato il pagamento di altri creditori onde evitare il rientro degli affidamenti e pertanto di aver consapevolmente agito in danno dell'Erario; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] e te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 4 agosto 2021 la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la precedente sentenza con cui il Tribunale di Milano, il giorno 24 febbraio 2020, rigettata l'istanza di giudizio abbreviato, aveva condannato, all'esito del dibattimento, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore delegato ed amministratore unico della S.R.L. "Novaxia", alla pena di mesi 10 di reclusione, con pena sospesa, concedendo in sede di gravame il beneficio della non menzione, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10, ter, del D.Lgs. n. 74 del 2000; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione in particolare censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo necessari per l'integrazione della fattispecie di reato di cui all'imputazione; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che le argomentazioni svolte dal prevenuto, quali aver operato politiche aziendali volte al risanamento dell'impresa, compreso il pagamento dei debiti tributari, ed aver tentato di garantire una qualche continuità aziendale oltre a non fornire alcuna esimente in relazione alla condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] sono già state valutate e disattese dalla Corte territoriale; che i Giudici del merito hanno ritenuto sussistente l'oggettività del fatto e la sussistenza del dolo sulla scorta delle stesse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha ammesso di aver privilegiato il pagamento di altri creditori onde evitare il rientro degli affidamenti e pertanto di aver consapevolmente agito in danno dell'Erario; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] e te
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