CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07878/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19881/2024 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19881/2024Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 7878/2026Data pubblicazione 31/03/2026BATAZZI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 120/2023 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte, depositata il 20/3/2023.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugnò dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Torino, con distinti ricorsi, dueavvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate avevadeterminato a suo carico maggiori imponibili, rispettivamente ai finiIres e Iva, per l’anno d’imposta 2012. L’avviso di accertamento relativoall’Ires si fondava su due rilievi: una contestata cessione di oro ad unasocietà svizzera ad un prezzo inferiore a quello di mercato e unacontestata cessione di oro “in nero” per oltre 7,7 milioni di euro. L’altroavviso di accertamento costituiva il riflesso, ai fini Iva, del secondorilievo sopra indicato.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure, con distinte sentenze, accolse i ricorsiin ragione della ritenuta decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo,non sussistendo le condizioni per l’operatività del cd. raddoppio deitermini di cui agli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57,comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19881/2024Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 7878/2026Data pubblicazione 31/03/20263. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte,investita degli appelli dell’Agenzia delle entrate, poi riuniti, riformò lasentenza in materia di Ires solo limitatamente al primo rilievo,dichiarando sul punto l’estinzione del giudizio per intervenutaconciliazione tra le parti, mentre rigettò per il resto i gravamiconfermando l’impostazione decisoria adottata dal primo Giudice.4. Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, cui la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso e ricorso incidentalebasato su tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633del 1972 poiché la sentenza impugnata ha escluso l’operatività del cd.raddoppio dei termini per l’accertamento tributario, dando erroneamenterilievo, ai fini di tale esclusione, ad elementi successivi alla denunciapenale della Guardia di finanza.2. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 43, comma3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633del 1972 poiché la sentenza impugnata non ha tenuto conto del fatto chela contestata vendita sottocosto alla società svizzera, oggetto del primorilievo posto a base dell’accertamento in materia di Ires, costituiva un fattopenalmente rilevante comportante obbligo di denuncia, checonseguentemente determinava il raddoppio dei termini rispetto a tuttele contestazioni confluite nell’avviso di accertamento, essendo il raddoppiodei termini riferito a tutte le violazioni commesse nell’anno d’imposta incui sono stati posti in essere i fatti costituenti reato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19881/2024Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 7878/2026Data pubblicazione 31/03/20263. Con il terzo mezzo, formulato in via alternativa rispetto al secondo,si svolgono le medesime censure articolate in quest’ultimo, ma sotto ilprofilo dell’omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., su unaquestione prospettata nel giudizio di merito.4. Con i tre motivi del ricorso incidentale la società contribuentecensura, in varia guisa, la regolamentazione delle spese di lite dispostadal Giudice d’appello.5. A prescindere dall’esame dei singoli motivi, si rileva che con notadepositata il 23 marzo 2026 l’Agenzia delle entrate ha rappresentato chenelle more del presente giudizio l’atto dalla cui impugnativa è sorta lacontroversia è stato annullato in via di autotutela, ciò nell’ambito di unapiù ampia conciliazione che ha interessato anche una distinta pretesaimpositiva relativa all’anno 2013; ha quindi chiesto che venga dichiaratala cessazione della materia del contendere.La rimozione da parte dell’amministrazione finanziaria, nell’eserciziodel proprio potere di autotutela, dell’atto impositivo contestato determinaeffettivamente il venir meno di ogni interesse dell’Agenzia fiscale acoltivare l’impugnazione e, correlativamente, della contribuente aresistere ai motivi su cui l’impugnazione si fonda; d’altra parte, l’accordoconciliativo raggiunto dalle parti, prevedendo, come desumibile dalloscambio di corrispondenza allegato alla predetta nota, la compensazionedelle spese processuali, esclude qualsiasi ulteriore interesse della societàalla decisione del proprio ricorso incidentale, come detto diretto acensurare solo il profilo della regolamentazione delle spese di giudizio.Di conseguenza, va dichiarata cessata la materia del contendere.3. Le spese del presente giudizio di legittimità possono essereinteramente compensate, tenuto conto dell’espresso accordo in tal sensoraggiunto dalle parti. P.Q.MNumero registro generale 19881/2024Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 7878/2026Data pubblicazione 31/03/2026La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara cessata la materia delcontendere e compensa interamente le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026La PresidenteTania Hmeljak