CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01819/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi manifestamente infondati, avendo la Corte adeguatamente argomentato, senza incorrere in vizi logici o giuridici, in ordine alla illecita destinazione della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente (cfr. le pagine da 3 a 5); ritenuto, inoltre, che, quanto alla dedotta insufficienza del narcotest, non risulta che il ricorrente abbia sollecitato alcun accertamento peritale nel giudizio di merito, né contestato la natura drogante della sostanza (cfr. quanto alla idoneità di tale test a provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, si veda Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino, Rv. 269007); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 dicembre