CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14217/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte –controAGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE– resistenti –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 528/2018,depositata il 16/03/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31977/2018Numero sezionale 3483/2026Numero di raccolta generale 14217/2026Data pubblicazione 14/05/20261. l’Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. treavvisi di accertamento con il quali, a seguito di indagini bancarie suconto correnti, intestati sia alla stessa che al rappresentante legale eal coniuge e alla madre di quest’ultimo, recuperava a tassazione unmaggior reddito per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012 riscontrandoprelievi e versamenti ingiustificati.La società spiegava separati ricorsi innanzi alla C.t.p. di Cuneo che,previa riunione, li accoglieva parzialmente.Avverso detta sentenza interponevano gravame entrambe le partie la C.t.r. rigettava l’appello principale della contribuente ed accoglievaparzialmente quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate.2. La contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza disecondo grado sia nei confronti dell’Agenzia delle entrate che delMinistero dell’Economia e delle Finanze, i quali hanno depositato, notaintestata «atto di costituzione», ai soli fini della eventualepartecipazione alla discussione orale e dichiarando di non averdepositato tempestivo controricorso.La contribuente ha depositato memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passivadel Ministero dell’Economia e delle Finanze posto che, a seguito deltrasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e dellecompetenze, in precedenza facenti capo al Ministero delle finanze, aisensi dell'art. 57, comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, il Ministeronon è più legittimato nei processi pendenti riguardanti i servizi attribuitialle agenzie fiscali spettando sia la legittimazione ad causam, sia quellaad processum alle suddette agenzie, con conseguente inammissibilitàdella domanda azionata nei confronti del Ministero (tra le più recentiCass. n. 31942/2024).Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 31977/2018Numero sezionale 3483/2026Numero di raccolta generale 14217/2026Data pubblicazione 14/05/20262. Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c. «violazione e falsa applicazionenorme di diritto» e, in particolare «l’illegittimità dell’avviso diaccertamento per violazione degli articoli 24 e 53 della Costituzione ela violazione dell’art. 6 della legge 212/2000 e la conseguente nullitàdegli avvisi di accertamento per difetto di motivazione».Con una prima censura lamenta che le indagini finanziarie avevanoriguardato, prevalentemente, conti intestati a terzi; che le stesse erano«acritiche», fondate sulla mera sommatoria dei movimenti, viziate inmaniera illogica. Aggiunge che alcuni dei conti ispezionati eranoutilizzati dagli intestatari anche nelle rispettive sfere personali, cosìcostringendo il contribuente ad una prova diabolica; che sul tema ledecisioni di entrambi gli organi giudicanti non erano condivisibili; chel’avviso di accertamento recepiva acriticamente le conclusioni deiverbalizzanti; che le medesime somme erano state imputate a duediversi soggetti; che l’Amministrazione finanziaria non aveva assolto alproprio onere probatorio; che la presunzione utilizzata dai verbalizzantiera priva degli elementi qualificanti; che l’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973non consentiva di giungere a risultati irreali e in violazione dell’art. 53Cost.; che, invece, l’Ufficio avrebbe dovuto procedere ad unaccertamento induttivo con adeguato riconoscimento dei costi. Perl’effetto conclude osservando che «L'insieme dei comportamentidescritti e delle relative erronee determinazioni (mancataconsiderazione degli utilizzi nella sfera privata dei contribuenti deimovimenti contestati attribuzione dei conti della società sportive senzasupporto di una idonea assunzione qualificata, recupero dellemovimentazioni giustificate dai bonifici bancari e asettica sommatoriadi ricavi e prelievi con determinazioni reddituali irreali); a non può checondurre alla declaratoria di legittimità dell'avviso di accertamento perCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 31977/2018Numero sezionale 3483/2026Numero di raccolta generale 14217/2026Data pubblicazione 14/05/2026palese violazione dei principi costituzionali di cui all'articolo 24 (dirittodi difesa) e articolo 53 (diritto alla tassazione del giusto reddito)».Con una seconda censura deduce l'illegittimità dell'avviso diaccertamento per assenza del contraddittorio preventivo e per palesedifetto di motivazione. Richiama alcune pronunce della Corte digiustizia in tema di onere probatorio in tema Comportamento abusivoo elusivo dei soggetti passivi.3. Il motivo è inammissibile.3.1. In base all'art. 366, primo comma, num. 4 c.p.c. il ricorso devecontenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede lacassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alladecisione impugnata; ciò comporta l'esatta individuazione del capo dipronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modointelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi didiritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea algiudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisumdella sentenza gravata. (Cass. n. 15517/2020). Il dirittod'impugnazione è esercitato in modo idoneo soltanto qualora i motivisi traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi,nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata,le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti talerequisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento delloscopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosinella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionatacon l'inammissibilità (Cass. n. 21296/2016).Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitatodai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa,condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesiCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 31977/2018Numero sezionale 3483/2026Numero di raccolta generale 14217/2026Data pubblicazione 14/05/2026tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo delricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività edella specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il viziodenunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c.(n. 11603/2018).3.2. Il motivo articolato dalla ricorrente non è conforme a questiprincipi.Il medesimo contiene una serie di rilievi volti a rinnovare le censuremosse all’avviso di accertamento e, dunque, prescindendo del tutto daldecisum e si rivolge indistintamente alle pronunce di primo e secondogrado. Per altro le censure mirano in gran parte a sollecitare unarivalutazione del ragionamento decisorio sicché, pur apparentementearticolate che violazione di norme di legge, si risolvono nella richiestadi un nuovo esame dei fatti in modo difforme rispetto alla sentenza disecondo grado, così da realizzare una surrettizia trasformazione delgiudizio di legittimità in un, non consentito, terzo grado di merito (Cass.n. 8758/2017).4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 5, c.p.c. l’omessa insufficiente econtraddittoria motivazione.Assume che la C.t.r. non ha adeguatamente motivato in riferimentoai profili di illegittimità degli atti impositivi e all’assenza dicontraddittorio; non ha valutato le eccezioni di merito in riferimentoalle movimentazioni contestate, liquidate in maniera complessiva afronte delle giustificazioni rese con riferimento a determinatimovimenti, come, ad esempio, i bonifici bancari o i giroconti. Aggiungeche pure immotivata è la conferma del recupero effettuato ai fini Iva.5. Il motivo è inammissibile.5.1. Poichè la sentenza impugnata è stata pubblicata nel 2018 trovaapplicazione l’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. nella formulazioneCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 31977/2018Numero sezionale 3483/2026Numero di raccolta generale 14217/2026Data pubblicazione 14/05/2026novellata dall’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, convertitocon modifiche nella legge n. 134 del 2012, che si applica in relazionealle sentenze d’appello pubblicate dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dondel’inammissibilità delle censure prospettate secondo la precedentedisciplina del vizio di motivazione.5.2. La Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. n. 8053/2014), hachiarito che l’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., così comeriformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principaleo secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti eabbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, num.6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il«fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua«decisività» (tra le tante, Cass. n. 19049/2022).5.3. Il motivo, per altro, in presenza di due sentenze di primo esecondo grado in gran parte conformi, non si rapporta nemmeno aldisposto di cui all’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. ed alla costantegiurisprudenza di questa Corte per la quale il ricorrente in cassazione- per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c.(nel testo riformulato) deve indicare le ragionidi fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono traloro diverse» (Cass. n. 26774/2016; in senso conforme: Cass. Sez. U.n. 22430/2018).Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 31977/2018Numero sezionale 3483/2026Numero di raccolta generale 14217/2026Data pubblicazione 14/05/20265.3. Anche a voler riqualificare il motivo come denuncia di error inprocedendo in relazione alla inesistenza della motivazione, varammentato che il vizio rilevante ai sensi dell’art. 132, num. 4, c.p.c.(e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c., si configura quando questa manchidel tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere,risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione – ovvero nel caso in cui essaformalmente esista come parte del documento, ma le sueargomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da nonpermettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione deldecisum. (Cass. Sez. U. n. 8053/2014).5.4. Il motivo, tuttavia, per come articolato, non si rapporta con ladecisione impugnata la quale ha chiaramente ed adeguatamenteillustrato le ragioni del decisum. La C.t.r., infatti, ha rilevato che dallecertificazioni degli istituti di credito risultava che tutti i conti correntifossero nella disponibilità dell'amministratore della societàcontribuente cosicché risultava pienamente legittima ed operante lapresunzione di cui all'articolo 32 d.P.R. n. 600 del 1973, conconseguente obbligo per la parte di fornire la prova contraria; che legiustificazioni rese con particolare riferimento ad alcunemovimentazioni non avevano trovato riscontro nei documenti sociali;che, trattandosi di accertamento di tipo analitico, non era possibilericonoscere i componenti negativi se non in caso di prova certa di questiultimi; che non vi era stata alcuna violazione del contraddittorio inquanto l'amministratore aveva negato qualsiasi implicazione nellagestione dei conti, cosicché quest'ultimo non avrebbe avuto alcunautilità; che, quanto all’Iva, a società non svolgeva solo attività rivoltaall'esportazione verso paesi extra Unione europea e che comunque nonCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 31977/2018Numero sezionale 3483/2026Numero di raccolta generale 14217/2026Data pubblicazione 14/05/2026vi era prova che le operazioni contestate fossero effettivamente diretteverso detti ultimi.6. Il ricorso, pertanto, deve essere complessivamente dichiaratoinammissibile.Non deve provvedersi sulle spese, stante la mancanza di attivitàdifensiva dei resistenti. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 23 aprile 2026.Il PresidenteMarcello Maria FracanzaniCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8