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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 17928/2022

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di cassazione n. 6979/2018, depositata indata 20 marzo 2018;1 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/5/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;[OSCURATO:PERSONA]:1.Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 12 gennaio 2016,respingeva l’impugnazione per revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA].n.c. e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro il decretomediante il quale lo stesso tribunale aveva respinto il reclamo exart.26 l.fall. avverso il diniego di revoca del decreto di trasferimentodi un immobile rientrante nell’attivo (lotto 13-abitazione dei falliti).Riteneva in sintesi il tribunale che l’errore revocatorio denunciato -partecipazione all’asta nell’importo di € 13.800,00 in luogo di quellodi € 13.840,00 pari ad 1/10 del prezzo base di € 13.840,00- nonfosse in realtà tale, attestandosi sul versante dello scrutinio dilegittimità dell’ordinanza di vendita che aveva fissato la cauzione.2.

La Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 20 marzo2018, n. 6979, ha rigettato il ricorso per cassazione della sentenzadel tribunale di Lecce pubblicata il 12 gennaio 2016.

Per quel cheancora qui rileva, questa Corte ha rigettato il terzo motivo di ricorsoper cassazione, con cui la ricorrente aveva censurato la sentenzaimpugnata per non essersi avveduta che la curatela fallimentare erasfornita di un interesse proprio a contraddire alla domanda di revocadel decreto trasferimento nel giudizio di reclamo di cui all’art. 26l.fall.; sul punto, la Corte di cassazione ha affermato che l’art. 26,comma 8, l.fall., prevede espressamente che il reclamo debba esserenotificato al curatore che, d’altronde, era evidentementecontrointeressato rispetto alla domanda spiegata, «essendo larevoca del decreto di trasferimento potenzialmente idonea a2 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022riflettersi sull’attivo della procedura e dunque sull’attività liquidatoriadevoluta istituzionalmente al curatore».

La Corte di cassazione haanche rigettato il quarto motivo di ricorso per cassazione, propostodalla Frassanito per aver escluso che il tribunale, nel pronunciare insede di reclamo, fosse incorso in un errore revocatorio, «errore cheaveva invece riguardato la percezione della documentazione in atti,non avendo il tribunale tenuto conto delle proprie disposizionigenerali in materia di vendita immobiliare (nelle esecuzioniindividuali e nei fallimenti)».

Sul quarto motivo, questa Corte haevidenziato che il tribunale di Lecce, in sede di pronuncia sulladomanda di revocazione, «ha ritenuto che la questione sollevatadalla Frassanito in sede di reclamo investisse la legittimitàdell’ordinanza di vendita che aveva fissato la cauzione in misurainferiore ad 1/10 del prezzo base e, dunque, fosse estranea allafigura dell’errore revocatorio».

Non v’era stato alcun “abbaglio” daparte del tribunale di Lecce, in sede di revocazione, in quanto «ilgiudice delegato prima ed il tribunale in sede di reclamo poi hannoritenuto che l’ordinanza di vendita fissasse espressamente lacauzione, come in effetti era, in euro 13.400,00, somma che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva effettivamente pagato, con ciò escludendoche, mercé l’integrazione dell’ordinanza con le “disposizioni generaliin materia di vendita immobiliare nelle esecuzioni individuali e neifallimenti “, potesse ritenersi la società invece tenuta a corrisponderel’importo di euro 13.440,00».

Questa Corte ha dunque affermato che«se un errore fosse stato commesso, si tratterebbe di un erroreconcernente la portata precettiva dell’ordinanza di vendita e,dunque, non certo un errore revocatorio».3.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione exart. 391-bis c.p.c. la Frassanito, depositando anche memoria scritta.4.

È rimasta intimata la curatela del fallimento.3 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022CONSIDERATO CHE:1.

Anzitutto, si rileva che il ricorso per revocazione è statocorrettamente notificato dalla ricorrente al fallimento, all’indirizzoPEC del difensore (cfr.

Ricevuta di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] in data 21 maggio 2018).Invero, per questa Corte l'art. 330 c.p.c. - secondo cuil'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversaindicazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, pressoil procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilioeletto per il giudizio - si applica anche alla revocazione per errore difatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questatra i mezzi di impugnazione (Cass., sez. 3, 20 settembre 2021, n.25349; Cass., sez. 1, 20 aprile 2006, n. 9174).2.

Con il primo motivo di ricorso per revocazione la Frassanito siduole, a pagina 11 del ricorso, sub lettera A), della «statuizione diinfondatezza del terzo motivo del ricorso (che di seguito si trascrive)con il quale la signora [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazionedell’art. 100 c.p.c. (eccezione già sollevata innanzi al tribunale diLecce e sulla quale quest’ultimo ha omesso di pronunciarsi),denunciando la mancanza, in questo procedimento, di un interesseproprio della curatela fallimentare, idoneo a legittimarla ad opporsialla violazione della domanda della fallita (odierna ricorrente)».

LaCorte di cassazione sul motivo si è pronunciata nel senso che lostesso art. 26, ottavo comma, l.fall., stabilisce che il reclamo debbaessere notificato al curatore, che del resto era evidentementecontrointeressato rispetto alla domanda presentata dalla socia fallitain quanto la revoca del decreto di trasferimento poteva riflettersisull’attivo della procedura.

L’ordinanza di questa Corte sarebbeviziata da un errore di fatto, per non aver valutato una circostanza4 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022decisiva risultante dagli atti, indicata nel terzo motivo di ricorso; inparticolare, nel ricorso per cassazione la ricorrente aveva allegatoche la sua domanda dinanzi al tribunale di Lecce era stata formulatain funzione di un miglior risultato liquidatorio del patrimonio delfallimento, in quanto «dall’eventuale accoglimento della domandacondanna, ex art. 177 disposizioni di attuazione c.p.c.,dell’aggiudicatario inadempiente (la società ADLA), al pagamentodella differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il qualeè avvenuta la vendita».

Quest’ultima sarebbe dunque la “circostanzadecisiva” non considerata dalla Corte di cassazione.2.1.

Il motivo è inammissibile.2.2.

L’art. 391-bis c.p.c. (correzione degli errori materiali erevocazione delle sentenze della Corte di cassazione) prevede che«se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazioneè affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’art. 287, ovveroda errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4), la parte interessata puòrichiederne la correzione o la revocazione, con ricorso ai sensi degliarticoli 365 seguenti.

La correzione può essere chiesta, e può essererilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo.

La revocazione puòessere chiesta entro il termine perentorio di 60 giorni dallanotificazione ovvero di 6 mesi dalla pubblicazione delprovvedimento».2.3.

Per questa Corte, l'errore di fatto rilevante ai fini dellarevocazione della sentenza, compresa quella della Corte dicassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra duerappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenzaimpugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a)consistere in un errore di percezione o in una mera svista materialeche abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre5 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmenteescluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che ilfatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sulquale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza edobiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche oargomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel sensoche, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass., sez.6-2, 10 giugno 2021, n. 16439).2.4.

Si è anche chiarito che l’errore di fatto deve esserecontenuto in un determinato perimetro, sicché il confine va segnato,in modo chiaro, con riferimento alla violazione o falsa applicazionedi norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l’errore di fattoriguarda solo l’erronea presupposizione dell’esistenza odell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica dispazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizioche, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme checontempli rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremidell’error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle normemedesime, riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione, sia che siconcreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibileall’ipotesi della violazione (Cass., sez. un., 11 aprile 2018, n. 8984;Cass., sez.un., 27 dicembre 2017, n. 30994).

Resta, quindi,pacificamente esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilitàdi errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione ointerpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali cheinvestono direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe unerrore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., sez. un., 27dicembre 2017, n. 30994).6 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/20222.5.

Pertanto, la combinazione dell’art. 391-bis e dell’art. 395,primo comma, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazionedella sentenza di cassazione l’errore di diritto sostanziale oprocessuale e l’errore di giudizio o di valutazione.

Né, con riguardoal sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatoreordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall’art. 111 dellaCostituzione, della ricorribilità in cassazione per violazione di leggedi tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personalepronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali; sicché nonappare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi direvocazione una propria specifica funzione, escludendone gli errorigiuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro ledecisioni di merito nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione(Cass., sez.un., 11 aprile 2018, n. 8984).

Inoltre, con riferimentoall’effettività della tutela giudiziaria, anche la giurisprudenza europeae quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, unavolta divenute definitive, non possano essere messe in discussione,onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonchél’ordinata amministrazione della giustizia (Corte giust., 3 settembre2009, Olimpiclub; 30 settembre 2003, Kobler; 16 marzo 2006,Kapferer); Corte EDU 28 luglio 1998, Omar c.

Francia; 27 marzo2014, Erfar-Avef c.Grecia; 3 luglio 2012, Radeva c.

Bulgaria).

Di quila conclusione che il contenimento del rimedio revocatorio per ledecisioni di legittimità va ridotto ai soli casi di “sviste” o di “puriequivoci” senza che rilevino pretesi errori di valutazione (Corte cost.,n. 17 del 1986; n. 36 del 1991; n. 207 del 2009; Cass., sez.un., n.30994/2017).Pertanto, l’interpretazione letterale e sistematica, ma pure quellecostituzionalmente e convenzionalmente orientate, degli articoli391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., portano a non ammettere7 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022la revocazione delle decisioni di legittimità della Corte di cassazioneper pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali), oppurecircostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto diprecedente controversia, rispondendo la “non ulteriore impugnabilitàin generale” all’esigenza, tutelata come primaria dalle stesse normedella carta fondamentale e della CEDU, di conseguire l’immutabilitàe definitività della pronuncia all’esito di un sistema variamentestrutturato.2.6.

Per questa Corte, dunque, è manifestamente infondata - nécomporta la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustiziaU.E. - la questione di legittimità costituzionale del combinatodisposto degli artt. 395, 391-bis e 391-ter c.p.c., in riferimento agliartt. 2, 3, 11, 24, 101 e 111 della Costituzione ed in relazione all'art.6 della CEDU, nella parte in cui non ammettono la revocazione dellesentenze di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori didiritto o di fatto, diversi dalla mera svista su questioni non oggettodella precedente controversia, rispondendo la non ulterioreimpugnabilità all'esigenza, tutelata come primaria dalle stessenorme costituzionali e convenzionali, di conseguire il giudicatoall'esito di un sistema strutturato anche su differenti impugnazioni,con l'immutabilità e definitività della pronuncia che tutela i dirittidelle parti (Cass., 6-3, 29 aprile 2016, n. 8472).2.7.

Nella specie, invece, la ricorrente non denuncia affatto unamera svista su questioni non oggetto della controversia, bensì unaerronea valutazione in diritto circa la questione, oggetto del motivodi ricorso sul quale questa Corte ha pronunciato con la statuizioneimpugnata, relativa alla sussistenza di un interesse della curatelafallimentare a partecipare al giudizio di reclamo, valutazione chesostiene inficiata dalla omessa considerazione della «utilità concretache deriverebbe al fallimento e quindi, in pratica, la somma che lo8 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022stesso fallimento incasserebbe dall’eventuale accoglimento delladomanda attorea», dal quale infatti deriverebbe «la confisca dellacauzione e la condanna, ex art. 177 disposizioni di attuazione c.p.c.,dell’aggiudicatario inadempiente».È evidente che, attraverso la deduzione di un errore revocatorio,la ricorrente intende in effetti attaccare la valutazione in dirittocompiuta dalla ordinanza qui impugnata, che del resto haimplicitamente quanto chiaramente espresso il proprioconvincimento in ordine alla non decisività, ai fini della soluzionedella questione giuridica prospettata dalla ricorrente, del dispostodell’art. 177 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., rispetto aglialtri argomenti esposti nella ordinanza.3.

Con il secondo motivo di revocazione la ricorrente si duole, apagina 13 del ricorso, sub lettera B), della «statuizione diinfondatezza del quarto motivo del ricorso (che di seguito sitrascrive) con il quale la signora [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato laviolazione dell’art. 399 c.p.c., censurando la sentenza impugnata peraver escluso che il tribunale, nel pronunciare in sede di reclamo exart. 26 l.fall., fosse incorso in un errore revocatorio riguardante lapercezione della documentazione in atti».

Con il quarto motivo diricorso per cassazione, quindi, la Frassanito aveva dedotto la«violazione e falsa applicazione dell’art. 399 c.p.c.: in relazioneall’art. 360 numeri 3 e 5 c.p.c.», sostenendo che il Tribunale di Lecce,nel giudizio di revocazione, dopo aver trascritto il motivo direvocazione articolato nell’atto di citazione, aveva sostituito, conpuntini di sospensione, una frase, rilevante ai fini della propostaimpugnazione per revocazione, contenuta nella prima pagina delledisposizioni generali, e cioè: «La cauzione dovrà comunque esserepari almeno a 1/10 del prezzo offerto».

Il tribunale di Lecce avevaaffermato che tale supposto errore denunciato dall’attrice «non ha9 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022ad oggetto un fatto, ma una questione giuridica e cioè se sia o menolegittima un’ordinanza di vendita che fissi la cauzione in misurainferiore ad 1/10 del prezzo base ».

In realtà, per la Frassanito sitrattava di un errore percettivo nell’esame degli atti delprocedimento, in quanto il tribunale aveva posto come sicura basedella prima decisione un’ordinanza di vendita incompleta. [OSCURATO:PERSONA] cassazione, nel rigettare il quarto motivo, ha ritenuto che «se unerrore fosse stato commesso, si tratterebbe di un errore concernentela portata precettiva dell’ordinanza di vendita e, dunque, non certodi un errore revocatorio».

Sostiene invece la ricorrente che la Cortedi cassazione, avendo affermato che «il giudice delegato prima ed iltribunale in sede di reclamo poi hanno ritenuto che l’ordinanza divendita fissasse espressamente la cauzione, come in effetti era, ineuro 13.400,00», sarebbe incorsa in un evidente svista percettiva,avendo posto a base della prima decisione la supposizione di un fattola cui verità era incontestabilmente esclusa: in realtà, il giudicedelegato, dopo la vendita, non si era mai pronunciato in meritoall’ordinanza di vendita, ed il tribunale si era limitato ad affermareche l’errore di calcolo risaliva alla redazione dell’ordinanza di venditae non aveva formato oggetto di tempestiva opposizione.4.1.

Il motivo è inammissibile, sotto più profili.4.2.

In primo luogo, la Corte di cassazione si è limitata adevidenziare come la Frassanito si dolesse essenzialmente di unerrore di diritto, che non poteva essere oggetto di azione direvocazione avverso il decreto del tribunale di Lecce di rigetto delreclamo.

Particolarmente chiara è la pronuncia di questa Corteladdove si afferma che «l’aggiudicataria aveva versato integralmentele spese per il trasferimento dell’immobile ed il prezzo diaggiudicazione nella misura disposta dal giudice, mentre il tribunale,in sede di reclamo, ha ritenuto che la determinazione della cauzione10 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022nella misura indicata fosse dovuta a un errore di calcolo che nonaveva formato oggetto di tempestiva opposizione, e lo stessotribunale, in sede di pronuncia sulla domanda di revocazione, haritenuto che la questione sollevata dalla Frassanito in sede di reclamoinvestisse la legittimità dell’ordinanza di vendita che aveva fissato lacauzione in misura inferiore ad 1/10 del prezzo base e, dunque fosseestranea alla figura dell’errore revocatorio».

Pertanto, rettamentequesta Corte ha ritenuto che «nel caso in esame di “abbaglio” non èproprio il caso di discorrere.

Il giudice delegato prima ed il tribunalein sede di reclamo poi hanno ritenuto che l’ordinanza di venditafissasse espressamente la cauzione, come in effetti era, in euro13.400,00, somma che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva effettivamentepagato, con ciò escludendo che, mercé l’integrazione dell’ordinanzacon le “disposizioni generali in materia di vendita immobiliare nelleesecuzioni individuali e nei fallimenti”, potesse ritenersi la societàinvece tenuta a corrispondere l’importo di euro 13.440,00».Aggiunge la Corte di cassazione che «se un errore fosse statocommesso, si tratterebbe di un errore concernente la portataprecettiva dell’ordinanza di vendita e, dunque, non certo di un errorerevocatorio».4.3.

In secondo luogo, il motivo è inammissibile anche perché laquestione integra un punto controverso sul quale l’ordinanzaimpugnata per revocazione si è pronunciata, il che esclude laproponibilità dell’azione di revocazione.Per questa Corte, infatti, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.,richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bisc.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fattooggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbiacostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio11 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbiaformato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia aseguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dalgiudice (Cass., sez. 1, 4 aprile 2019, n. 9527; Cass., sez. 1, 15dicembre 2011, n. 27094).5.

Con il terzo motivo di impugnazione, rubricato sub lettera B-2, a pagina 19 del ricorso, la ricorrente lamenta che “la sentenza èin parte qua viziata da omessa pronuncia”. [OSCURATO:PERSONA] sostieneche, nel medesimo quarto motivo di ricorso per cassazione di cui alcapo che precede, aveva dedotto non solo l’insufficiente versamentodella cauzione, rispetto a quanto stabilito dall’art. 571 c.p.c., «maanche, e soprattutto, il mancato integrale versamento del prezzobase stabilito nell’ordinanza», che la società aggiudicataria avevaofferto per l’acquisto dell’immobile all’asta e per il quale, poi, le erastato aggiudicato e trasferito l’immobile.

Erano stati proposticumulativamente, dunque, due motivi, in quanto il quarto motivo diricorso per cassazione, «pur formalmente unico», conteneva «duedistinte censure idoneamente formulate».

L’abbaglio della Corteconsisterebbe nell’essersi pronunciata «solo sulla questionedell’insufficiente cauzione».

La Corte di cassazione, per mera svista,avrebbe limitato l’esame alla prima delle due autonome censureformulate, omettendo di pronunciarsi sul motivo di ricorso con cui laricorrente ha censurato la sentenza del tribunale relativamente allaseconda parte della motivazione.5.1.

Il motivo è inammissibile.Invero, per questa Corte, se «l'impugnazione per revocazionedelle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi dierrore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio dilegittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergentirappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza12 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022e l'altra dagli atti e documenti di causa» ed è pertanto «esperibile,ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., larevocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice dilegittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso»,«deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunziasul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazioneche non abbia preso specificamente in esame alcune delleargomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché intal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettivaimmediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione einterpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio»(cfr.Cass.S.U.n.31032 del 27/11/2019; Sez.6-L n.10184 del27/04/2018; Sez.6-3 n.3760 del 15/02/2018).5.2.

Nella specie, il motivo di revocazione in esame non evidenziaaffatto, mediante la trascrizione (a pag.14) del quarto motivo diricorso per cassazione sul quale questa Corte si è pronunciata, unasvista percettiva sul contenuto dell’atto -nella quale la Corte stessasarebbe incorsa- immediatamente percepibile.

Le espressioni che laCorte non avrebbe considerato nella motivazione del rigetto delmotivo («non si comprende, poi, come possa tale errore riverberarsisulla determinazione del prezzo complessivo dell’immobile:l’aggiudicatario doveva semplicemente versare il saldo prezzotenendo conto dell’importo della cauzione già versata ( e non l’hafatto)», lungi dall’evidenziare un profilo autonomo di doglianzariguardante il mancato integrale versamento del prezzo totale daparte dell’aggiudicataria, si mostrano piuttosto come dirette adesporre sinteticamente un argomento a confutazione dellaaffermazione (aggiuntiva) del giudice di merito circa il riverberarsidell’insufficiente versamento della cauzione sulla determinazione delprezzo complessivo dell’immobile.

Affermazione che peraltro la13 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022Corte, nella motivazione della statuizione qui impugnata, haimplicitamente quanto chiaramente ritenuto non decisiva, ritenendoassorbente la considerazione in diritto esposta (qui già censuratainammissibilmente con il secondo motivo di revocazione).In ogni caso, non emerge dall’illustrazione del motivo direvocazione una evidente errata percezione del contenuto del ricorsoper cassazione, e tanto basta, alla luce della giurisprudenza soprarichiamata, per escludere la ammissibilità anche sul punto delladenuncia di errore revocatorio.6.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.7.

In assenza di attività difensiva dell’intimato fallimento nondeve pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio2022Il PresidenteAndrea Scaldaferri14 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di cassazione n. 6979/2018, depositata indata 20 marzo 2018;1 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/5/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;[OSCURATO:PERSONA]:1.Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 12 gennaio 2016,respingeva l’impugnazione per revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA].n.c. e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro il decretomediante il quale lo stesso tribunale aveva respinto il reclamo exart.26 l.fall. avverso il diniego di revoca del decreto di trasferimentodi un immobile rientrante nell’attivo (lotto 13-abitazione dei falliti).Riteneva in sintesi il tribunale che l’errore revocatorio denunciato -partecipazione all’asta nell’importo di € 13.800,00 in luogo di quellodi € 13.840,00 pari ad 1/10 del prezzo base di € 13.840,00- nonfosse in realtà tale, attestandosi sul versante dello scrutinio dilegittimità dell’ordinanza di vendita che aveva fissato la cauzione.2. La Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 20 marzo2018, n. 6979, ha rigettato il ricorso per cassazione della sentenzadel tribunale di Lecce pubblicata il 12 gennaio 2016. Per quel cheancora qui rileva, questa Corte ha rigettato il terzo motivo di ricorsoper cassazione, con cui la ricorrente aveva censurato la sentenzaimpugnata per non essersi avveduta che la curatela fallimentare erasfornita di un interesse proprio a contraddire alla domanda di revocadel decreto trasferimento nel giudizio di reclamo di cui all’art. 26l.fall.; sul punto, la Corte di cassazione ha affermato che l’art. 26,comma 8, l.fall., prevede espressamente che il reclamo debba esserenotificato al curatore che, d’altronde, era evidentementecontrointeressato rispetto alla domanda spiegata, «essendo larevoca del decreto di trasferimento potenzialmente idonea a2 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022riflettersi sull’attivo della procedura e dunque sull’attività liquidatoriadevoluta istituzionalmente al curatore». La Corte di cassazione haanche rigettato il quarto motivo di ricorso per cassazione, propostodalla Frassanito per aver escluso che il tribunale, nel pronunciare insede di reclamo, fosse incorso in un errore revocatorio, «errore cheaveva invece riguardato la percezione della documentazione in atti,non avendo il tribunale tenuto conto delle proprie disposizionigenerali in materia di vendita immobiliare (nelle esecuzioniindividuali e nei fallimenti)». Sul quarto motivo, questa Corte haevidenziato che il tribunale di Lecce, in sede di pronuncia sulladomanda di revocazione, «ha ritenuto che la questione sollevatadalla Frassanito in sede di reclamo investisse la legittimitàdell’ordinanza di vendita che aveva fissato la cauzione in misurainferiore ad 1/10 del prezzo base e, dunque, fosse estranea allafigura dell’errore revocatorio». Non v’era stato alcun “abbaglio” daparte del tribunale di Lecce, in sede di revocazione, in quanto «ilgiudice delegato prima ed il tribunale in sede di reclamo poi hannoritenuto che l’ordinanza di vendita fissasse espressamente lacauzione, come in effetti era, in euro 13.400,00, somma che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva effettivamente pagato, con ciò escludendoche, mercé l’integrazione dell’ordinanza con le “disposizioni generaliin materia di vendita immobiliare nelle esecuzioni individuali e neifallimenti “, potesse ritenersi la società invece tenuta a corrisponderel’importo di euro 13.440,00». Questa Corte ha dunque affermato che«se un errore fosse stato commesso, si tratterebbe di un erroreconcernente la portata precettiva dell’ordinanza di vendita e,dunque, non certo un errore revocatorio».3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione exart. 391-bis c.p.c. la Frassanito, depositando anche memoria scritta.4. È rimasta intimata la curatela del fallimento.3 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022CONSIDERATO CHE:1. Anzitutto, si rileva che il ricorso per revocazione è statocorrettamente notificato dalla ricorrente al fallimento, all’indirizzoPEC del difensore (cfr. Ricevuta di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] in data 21 maggio 2018).Invero, per questa Corte l'art. 330 c.p.c. - secondo cuil'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversaindicazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, pressoil procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilioeletto per il giudizio - si applica anche alla revocazione per errore difatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questatra i mezzi di impugnazione (Cass., sez. 3, 20 settembre 2021, n.25349; Cass., sez. 1, 20 aprile 2006, n. 9174).2. Con il primo motivo di ricorso per revocazione la Frassanito siduole, a pagina 11 del ricorso, sub lettera A), della «statuizione diinfondatezza del terzo motivo del ricorso (che di seguito si trascrive)con il quale la signora [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazionedell’art. 100 c.p.c. (eccezione già sollevata innanzi al tribunale diLecce e sulla quale quest’ultimo ha omesso di pronunciarsi),denunciando la mancanza, in questo procedimento, di un interesseproprio della curatela fallimentare, idoneo a legittimarla ad opporsialla violazione della domanda della fallita (odierna ricorrente)». LaCorte di cassazione sul motivo si è pronunciata nel senso che lostesso art. 26, ottavo comma, l.fall., stabilisce che il reclamo debbaessere notificato al curatore, che del resto era evidentementecontrointeressato rispetto alla domanda presentata dalla socia fallitain quanto la revoca del decreto di trasferimento poteva riflettersisull’attivo della procedura. L’ordinanza di questa Corte sarebbeviziata da un errore di fatto, per non aver valutato una circostanza4 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022decisiva risultante dagli atti, indicata nel terzo motivo di ricorso; inparticolare, nel ricorso per cassazione la ricorrente aveva allegatoche la sua domanda dinanzi al tribunale di Lecce era stata formulatain funzione di un miglior risultato liquidatorio del patrimonio delfallimento, in quanto «dall’eventuale accoglimento della domandacondanna, ex art. 177 disposizioni di attuazione c.p.c.,dell’aggiudicatario inadempiente (la società ADLA), al pagamentodella differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il qualeè avvenuta la vendita». Quest’ultima sarebbe dunque la “circostanzadecisiva” non considerata dalla Corte di cassazione.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. L’art. 391-bis c.p.c. (correzione degli errori materiali erevocazione delle sentenze della Corte di cassazione) prevede che«se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazioneè affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’art. 287, ovveroda errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4), la parte interessata puòrichiederne la correzione o la revocazione, con ricorso ai sensi degliarticoli 365 seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essererilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione puòessere chiesta entro il termine perentorio di 60 giorni dallanotificazione ovvero di 6 mesi dalla pubblicazione delprovvedimento».2.3. Per questa Corte, l'errore di fatto rilevante ai fini dellarevocazione della sentenza, compresa quella della Corte dicassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra duerappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenzaimpugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a)consistere in un errore di percezione o in una mera svista materialeche abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre5 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmenteescluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che ilfatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sulquale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza edobiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche oargomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel sensoche, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass., sez.6-2, 10 giugno 2021, n. 16439).2.4. Si è anche chiarito che l’errore di fatto deve esserecontenuto in un determinato perimetro, sicché il confine va segnato,in modo chiaro, con riferimento alla violazione o falsa applicazionedi norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l’errore di fattoriguarda solo l’erronea presupposizione dell’esistenza odell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica dispazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizioche, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme checontempli rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremidell’error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle normemedesime, riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione, sia che siconcreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibileall’ipotesi della violazione (Cass., sez. un., 11 aprile 2018, n. 8984;Cass., sez.un., 27 dicembre 2017, n. 30994). Resta, quindi,pacificamente esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilitàdi errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione ointerpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali cheinvestono direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe unerrore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., sez. un., 27dicembre 2017, n. 30994).6 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/20222.5. Pertanto, la combinazione dell’art. 391-bis e dell’art. 395,primo comma, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazionedella sentenza di cassazione l’errore di diritto sostanziale oprocessuale e l’errore di giudizio o di valutazione. Né, con riguardoal sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatoreordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall’art. 111 dellaCostituzione, della ricorribilità in cassazione per violazione di leggedi tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personalepronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali; sicché nonappare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi direvocazione una propria specifica funzione, escludendone gli errorigiuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro ledecisioni di merito nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione(Cass., sez.un., 11 aprile 2018, n. 8984). Inoltre, con riferimentoall’effettività della tutela giudiziaria, anche la giurisprudenza europeae quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, unavolta divenute definitive, non possano essere messe in discussione,onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonchél’ordinata amministrazione della giustizia (Corte giust., 3 settembre2009, Olimpiclub; 30 settembre 2003, Kobler; 16 marzo 2006,Kapferer); Corte EDU 28 luglio 1998, Omar c. Francia; 27 marzo2014, Erfar-Avef c.Grecia; 3 luglio 2012, Radeva c. Bulgaria). Di quila conclusione che il contenimento del rimedio revocatorio per ledecisioni di legittimità va ridotto ai soli casi di “sviste” o di “puriequivoci” senza che rilevino pretesi errori di valutazione (Corte cost.,n. 17 del 1986; n. 36 del 1991; n. 207 del 2009; Cass., sez.un., n.30994/2017).Pertanto, l’interpretazione letterale e sistematica, ma pure quellecostituzionalmente e convenzionalmente orientate, degli articoli391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., portano a non ammettere7 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022la revocazione delle decisioni di legittimità della Corte di cassazioneper pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali), oppurecircostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto diprecedente controversia, rispondendo la “non ulteriore impugnabilitàin generale” all’esigenza, tutelata come primaria dalle stesse normedella carta fondamentale e della CEDU, di conseguire l’immutabilitàe definitività della pronuncia all’esito di un sistema variamentestrutturato.2.6. Per questa Corte, dunque, è manifestamente infondata - nécomporta la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustiziaU.E. - la questione di legittimità costituzionale del combinatodisposto degli artt. 395, 391-bis e 391-ter c.p.c., in riferimento agliartt. 2, 3, 11, 24, 101 e 111 della Costituzione ed in relazione all'art.6 della CEDU, nella parte in cui non ammettono la revocazione dellesentenze di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori didiritto o di fatto, diversi dalla mera svista su questioni non oggettodella precedente controversia, rispondendo la non ulterioreimpugnabilità all'esigenza, tutelata come primaria dalle stessenorme costituzionali e convenzionali, di conseguire il giudicatoall'esito di un sistema strutturato anche su differenti impugnazioni,con l'immutabilità e definitività della pronuncia che tutela i dirittidelle parti (Cass., 6-3, 29 aprile 2016, n. 8472).2.7. Nella specie, invece, la ricorrente non denuncia affatto unamera svista su questioni non oggetto della controversia, bensì unaerronea valutazione in diritto circa la questione, oggetto del motivodi ricorso sul quale questa Corte ha pronunciato con la statuizioneimpugnata, relativa alla sussistenza di un interesse della curatelafallimentare a partecipare al giudizio di reclamo, valutazione chesostiene inficiata dalla omessa considerazione della «utilità concretache deriverebbe al fallimento e quindi, in pratica, la somma che lo8 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022stesso fallimento incasserebbe dall’eventuale accoglimento delladomanda attorea», dal quale infatti deriverebbe «la confisca dellacauzione e la condanna, ex art. 177 disposizioni di attuazione c.p.c.,dell’aggiudicatario inadempiente».È evidente che, attraverso la deduzione di un errore revocatorio,la ricorrente intende in effetti attaccare la valutazione in dirittocompiuta dalla ordinanza qui impugnata, che del resto haimplicitamente quanto chiaramente espresso il proprioconvincimento in ordine alla non decisività, ai fini della soluzionedella questione giuridica prospettata dalla ricorrente, del dispostodell’art. 177 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., rispetto aglialtri argomenti esposti nella ordinanza.3. Con il secondo motivo di revocazione la ricorrente si duole, apagina 13 del ricorso, sub lettera B), della «statuizione diinfondatezza del quarto motivo del ricorso (che di seguito sitrascrive) con il quale la signora [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato laviolazione dell’art. 399 c.p.c., censurando la sentenza impugnata peraver escluso che il tribunale, nel pronunciare in sede di reclamo exart. 26 l.fall., fosse incorso in un errore revocatorio riguardante lapercezione della documentazione in atti». Con il quarto motivo diricorso per cassazione, quindi, la Frassanito aveva dedotto la«violazione e falsa applicazione dell’art. 399 c.p.c.: in relazioneall’art. 360 numeri 3 e 5 c.p.c.», sostenendo che il Tribunale di Lecce,nel giudizio di revocazione, dopo aver trascritto il motivo direvocazione articolato nell’atto di citazione, aveva sostituito, conpuntini di sospensione, una frase, rilevante ai fini della propostaimpugnazione per revocazione, contenuta nella prima pagina delledisposizioni generali, e cioè: «La cauzione dovrà comunque esserepari almeno a 1/10 del prezzo offerto». Il tribunale di Lecce avevaaffermato che tale supposto errore denunciato dall’attrice «non ha9 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022ad oggetto un fatto, ma una questione giuridica e cioè se sia o menolegittima un’ordinanza di vendita che fissi la cauzione in misurainferiore ad 1/10 del prezzo base ». In realtà, per la Frassanito sitrattava di un errore percettivo nell’esame degli atti delprocedimento, in quanto il tribunale aveva posto come sicura basedella prima decisione un’ordinanza di vendita incompleta. [OSCURATO:PERSONA] cassazione, nel rigettare il quarto motivo, ha ritenuto che «se unerrore fosse stato commesso, si tratterebbe di un errore concernentela portata precettiva dell’ordinanza di vendita e, dunque, non certodi un errore revocatorio». Sostiene invece la ricorrente che la Cortedi cassazione, avendo affermato che «il giudice delegato prima ed iltribunale in sede di reclamo poi hanno ritenuto che l’ordinanza divendita fissasse espressamente la cauzione, come in effetti era, ineuro 13.400,00», sarebbe incorsa in un evidente svista percettiva,avendo posto a base della prima decisione la supposizione di un fattola cui verità era incontestabilmente esclusa: in realtà, il giudicedelegato, dopo la vendita, non si era mai pronunciato in meritoall’ordinanza di vendita, ed il tribunale si era limitato ad affermareche l’errore di calcolo risaliva alla redazione dell’ordinanza di venditae non aveva formato oggetto di tempestiva opposizione.4.1. Il motivo è inammissibile, sotto più profili.4.2. In primo luogo, la Corte di cassazione si è limitata adevidenziare come la Frassanito si dolesse essenzialmente di unerrore di diritto, che non poteva essere oggetto di azione direvocazione avverso il decreto del tribunale di Lecce di rigetto delreclamo. Particolarmente chiara è la pronuncia di questa Corteladdove si afferma che «l’aggiudicataria aveva versato integralmentele spese per il trasferimento dell’immobile ed il prezzo diaggiudicazione nella misura disposta dal giudice, mentre il tribunale,in sede di reclamo, ha ritenuto che la determinazione della cauzione10 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022nella misura indicata fosse dovuta a un errore di calcolo che nonaveva formato oggetto di tempestiva opposizione, e lo stessotribunale, in sede di pronuncia sulla domanda di revocazione, haritenuto che la questione sollevata dalla Frassanito in sede di reclamoinvestisse la legittimità dell’ordinanza di vendita che aveva fissato lacauzione in misura inferiore ad 1/10 del prezzo base e, dunque fosseestranea alla figura dell’errore revocatorio». Pertanto, rettamentequesta Corte ha ritenuto che «nel caso in esame di “abbaglio” non èproprio il caso di discorrere. Il giudice delegato prima ed il tribunalein sede di reclamo poi hanno ritenuto che l’ordinanza di venditafissasse espressamente la cauzione, come in effetti era, in euro13.400,00, somma che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva effettivamentepagato, con ciò escludendo che, mercé l’integrazione dell’ordinanzacon le “disposizioni generali in materia di vendita immobiliare nelleesecuzioni individuali e nei fallimenti”, potesse ritenersi la societàinvece tenuta a corrispondere l’importo di euro 13.440,00».Aggiunge la Corte di cassazione che «se un errore fosse statocommesso, si tratterebbe di un errore concernente la portataprecettiva dell’ordinanza di vendita e, dunque, non certo di un errorerevocatorio».4.3. In secondo luogo, il motivo è inammissibile anche perché laquestione integra un punto controverso sul quale l’ordinanzaimpugnata per revocazione si è pronunciata, il che esclude laproponibilità dell’azione di revocazione.Per questa Corte, infatti, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.,richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bisc.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fattooggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbiacostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio11 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbiaformato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia aseguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dalgiudice (Cass., sez. 1, 4 aprile 2019, n. 9527; Cass., sez. 1, 15dicembre 2011, n. 27094).5. Con il terzo motivo di impugnazione, rubricato sub lettera B-2, a pagina 19 del ricorso, la ricorrente lamenta che “la sentenza èin parte qua viziata da omessa pronuncia”. [OSCURATO:PERSONA] sostieneche, nel medesimo quarto motivo di ricorso per cassazione di cui alcapo che precede, aveva dedotto non solo l’insufficiente versamentodella cauzione, rispetto a quanto stabilito dall’art. 571 c.p.c., «maanche, e soprattutto, il mancato integrale versamento del prezzobase stabilito nell’ordinanza», che la società aggiudicataria avevaofferto per l’acquisto dell’immobile all’asta e per il quale, poi, le erastato aggiudicato e trasferito l’immobile. Erano stati proposticumulativamente, dunque, due motivi, in quanto il quarto motivo diricorso per cassazione, «pur formalmente unico», conteneva «duedistinte censure idoneamente formulate». L’abbaglio della Corteconsisterebbe nell’essersi pronunciata «solo sulla questionedell’insufficiente cauzione». La Corte di cassazione, per mera svista,avrebbe limitato l’esame alla prima delle due autonome censureformulate, omettendo di pronunciarsi sul motivo di ricorso con cui laricorrente ha censurato la sentenza del tribunale relativamente allaseconda parte della motivazione.5.1. Il motivo è inammissibile.Invero, per questa Corte, se «l'impugnazione per revocazionedelle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi dierrore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio dilegittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergentirappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza12 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022e l'altra dagli atti e documenti di causa» ed è pertanto «esperibile,ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., larevocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice dilegittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso»,«deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunziasul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazioneche non abbia preso specificamente in esame alcune delleargomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché intal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettivaimmediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione einterpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio»(cfr.Cass.S.U.n.31032 del 27/11/2019; Sez.6-L n.10184 del27/04/2018; Sez.6-3 n.3760 del 15/02/2018).5.2. Nella specie, il motivo di revocazione in esame non evidenziaaffatto, mediante la trascrizione (a pag.14) del quarto motivo diricorso per cassazione sul quale questa Corte si è pronunciata, unasvista percettiva sul contenuto dell’atto -nella quale la Corte stessasarebbe incorsa- immediatamente percepibile. Le espressioni che laCorte non avrebbe considerato nella motivazione del rigetto delmotivo («non si comprende, poi, come possa tale errore riverberarsisulla determinazione del prezzo complessivo dell’immobile:l’aggiudicatario doveva semplicemente versare il saldo prezzotenendo conto dell’importo della cauzione già versata ( e non l’hafatto)», lungi dall’evidenziare un profilo autonomo di doglianzariguardante il mancato integrale versamento del prezzo totale daparte dell’aggiudicataria, si mostrano piuttosto come dirette adesporre sinteticamente un argomento a confutazione dellaaffermazione (aggiuntiva) del giudice di merito circa il riverberarsidell’insufficiente versamento della cauzione sulla determinazione delprezzo complessivo dell’immobile. Affermazione che peraltro la13 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018Numero registro generale 17107/2018Numero sezionale 2089/2022Numero di raccolta generale 17928/2022Data pubblicazione 01/06/2022Corte, nella motivazione della statuizione qui impugnata, haimplicitamente quanto chiaramente ritenuto non decisiva, ritenendoassorbente la considerazione in diritto esposta (qui già censuratainammissibilmente con il secondo motivo di revocazione).In ogni caso, non emerge dall’illustrazione del motivo direvocazione una evidente errata percezione del contenuto del ricorsoper cassazione, e tanto basta, alla luce della giurisprudenza soprarichiamata, per escludere la ammissibilità anche sul punto delladenuncia di errore revocatorio.6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.7. In assenza di attività difensiva dell’intimato fallimento nondeve pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio2022Il PresidenteAndrea Scaldaferri14 Cons.est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17107/2018
Decreto Cassazione n. 17928/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris