CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01072/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di LANCIANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ce ha concluso chiedendo timkg, i't€M ( gr7 x.i.<3)-1;u> u9ito il difensore ,U 14Zrao [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata, il Giudice di Pace di Lanciano ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di minaccia e lesione a lui ascritti perché il fatto non sussiste,nonché condannato, ai sensi degli artt. 542- 427 codice di rito, su richiesta dell'imputato, il querelante - costituito parte civile - alla rifusione delle spese sostenute dal predetto in occasione del giudizio, liquidate in complessivi euro 2100, oltre accessori di legge. 2. Ricorre per cassazione il querelante, già costituito parte civile, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo violazione di legge in relazione agli articoli 542, 427 codice di rito per mancanza dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela. Nel caso di specie non risulta accertata la colpa nell'esercizio del diritto di querela nè la motivazione al riguardo può ritenersi implicitamente contenuta nel discorso giustificativo svolto a fondamento della decisione assolutoria poggiando questa sull'insufficienza e contraddittorietà della prova a carico dell'imputato ( per essere stata la persona offesa ritenuta non attendibile per la contraddittorietà tra deposizione resa dalla medesima e quanto esposto in querela né essendo riscontrabili le sue dichiarazioni alla stregua del certificato del pronto soccorso in atti e delle testimonianze rese dai testi escussi ). Si assume che nel caso di specie i fatti descritti sono senza ombra di dubbio avvenuti; quanto riferito dal Cursio è stato in un certo qual modo confermato dal teste oculare. Ne discende che l'esercizio del diritto di querela è avvenuto perché il Cursio ha subito una lesione, certificata al [OSCURATO:PERSONA], e delle minacce, non pienamente provate alla luce di quelle che sono state le risultanze istruttorie ( i cui esiti non sono imputabili in buona sostanza al querelante ). 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre-2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato perché l'assoluzione ex art. 530 comma 2 codice di rito esclude la colpa del querelante; il difensore dell'imputato eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per cassazione poiché la sentenza del Giudice di Pace di Lanciano, n. 38 del 02.03.2020, andava impugnata con l'appello ai sensi dell'art. 39-bis del decreto legislativo 274/2000.Quanto al motivo del ricorso osserva che esso è inammissibile poiché si chiede alla Corte di Cassazione di censurare la sentenza del Giudice di Pace effettuando una diversa valutazione del materiale probatorio, attività questa riservata al Giudice di merito e non a quello di legittimità. In ogni caso il disposto di cui all' art. :39-bis del decreto legislativo 274/2000 esclude la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze del Giudice di Pace per vizio di motivazione ex art. 606 lettera e) del c.p.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Premesso che non è dubbio che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in forza dell'art. 576 c.p.p., applicabile nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la parte civile sia legittimata a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace ai soli effetti civili (Sez. 5, n. 35882 del 17 luglio 2009, Liporace e altro, Rv. 244919; nonché in motivazione Sez. 5, Ordinanza n. 30224 del 31/05/2017 Rv. 270878 - 01 ) e che lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'art. 542 cod. proc. pen., e che pertanto il ricorso qui in scrutinio deve ritenersi proposto per saltum ai sensi dell'art. 569 del c.p.p. con la conseguenza che poteva essere introdotto, come avvenuto, solo ai sensi dell'art. 606 lettere a, b) e c) codice di rito, deve rilevarsi la insussistenza della violazione di legge indicata. Ed invero, in alcuna violazione di legge è incorso il giudice di merito nel ritenere che non ricorressero giusti motivi per la compensazione totale o parziale delle spese, risultando piuttosto la condotta del querelante quanto meno connotata da colpa avendo egli esposto fatti in querela ( di essere stato colpito alla spalla e alla testa ) risultati diversi e poi negati durante l'esame dibattimentale, in cui riferiva peraltro fatti non menzionati nell'istanza punitiva ( il trauma alla gamba). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, è illegittima la sentenza che ometta di provvedere sulla richiesta dell'imputato, assolto per insussistenza del fatto, di condanna del querelante alla rifusione delle spese processuali, potendo tale statuizione essere esclusa solo in presenza di giusti motivi individuati e valutati dal giudice ( Sez. 5, Sentenza n. 13809 del 18/02/2020 Rv. 279076 - 01 ); e, se è vero che la condanna del querelante al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato assolto deve essere preceduta da un motivato giudizio positivo sull'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela ( tra tante, Sez. 2, n. 56929 del 03/10/2017 Rv. 271697 - 01 ), è altrettanto vero che nel caso di specie tale motivato giudizio è stato ben espresso nella articolata sentenza del Giudice di Pace di Lanciano sia esplicitamente, nei termini sopra indicati, che implicitamente come si evince dalla lettura della motivazione posta a base dell'epilogo assolutorio. 2.Ciò posto, consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Va disattesa infine la richiesta del difensore dell'imputato di condanna del querelante alle ulteriori spese sostenute dal querelato, che lo stesso ha inteso sostenere optando per la partecipazione al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta, altresì, l'istanza di condanna del querelante al pagamento delle ulteriori spese in favore del querelato. Così deciso il 12/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]