CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16687/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo il dibattimento si riporta ai motivi di ricorso insiste per raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo il dibattimento si riporta ai motivi di ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 17 dicembre 2020 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del tribunale di Parma che ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per concorso in rapina a mano armata avvenuta il 27 ottobre 2019, porto e detenzione di armi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentano un unico ricorso, lamentando: vizio della motivazione. Contestano la valutazione degli elementi probatori, sostengono che le dichiarazioni delle parti offese presentano elementi di discrasia anche laddove hanno operato i riconoscimenti degli imputati. In particolare, viene sottolineato che la teste [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto i rapinatori dopo avere perso i sensi; vizio della motivazione cui riguardo al capo B) (detenzione e porto di armi) si sostiene che non c'è prova della autenticità delle armi. [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio della motivazione con riguardo l'attendibilità dei riconoscimenti. Contesta la valutazione delle prove. Lamenta il diniego delle attenuanti generiche. Si duole della entità della pena e sostiene la prescrizione del reato di cui è il capo B) (porto detenzione di .armi). Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui investono analoga questione devono essere dichiarati inammissibili, giacché le doglianze in essi dedotte sono manifestamente infondate e ripropongono ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare anche non specifici. Sulla manifesta infondatezza, in particolare, della censura, diretta ad invalidare il valore probatorio dell'individuazione fotografica e personale, vale la pena di evidenziare che correttamente i giudici di merito hanno tratto il convincimento della colpevolezza dell'imputato anche da tali elementi di prova, costituendo essi accertamenti di fatto utilizzabili in virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, che consentono il ricorso non solo alle cosiddette prove legali, ma anche ad elementi di giudizio diversi, purché acquisiti non in violazione di specifici divieti. Deve aggiungersi che i giudici di merito hanno evidenziato anche altri elementi idonei a riscontrare gli avvenuti riconoscimenti, quali la circostanza che la vettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] era nei pressi dei locaIL poi divenuti oggetto di rapinae che il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto senza ombra di dubbio [OSCURATO:PERSONA] come colui che si trovava a bordo dell'autovettura WW Golf parcheggiata all'esterno del bar Giardino di Busseto ad 1 km di distanza dall'esercizio [OSCURATO:PERSONA] il giorno della rapina. Il teste ha riferito di avere notato due uomini a bordo della Golf intenti ad effettuare manovre per yt- uscire dal posteggio e che uno di questi indossava un passamontagna arrotolato sulla testa che gli lasciava ben visibile il volto. Tale circostanza aveva destato il suo sospetto al punto di avere annotato parzialmente il numero di targa Cauto che aveva seguito per un tratto di strada. Quanto ad [OSCURATO:PERSONA] i giudici di merito hanno sottolineato come lo stesso è stato riconosciuto senza ombra di dubbio sia da [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:PERSONA] come colui che dirigeva le operazioni e ricopriva un ruolo gerarchicamente sovraordinato rispetto ai correi. Con riguardo alla ulteriore censura avanzata da [OSCURATO:PERSONA] deve rilevarsi che la motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato dai giudici di merito si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte di doglianze aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo di ricorso lamentano omessa motivazione in ordine alla censura che investiva la prova della sussistenza del reato di cui al capo B) (detenzione e porto di armi). Lamentano che non è stato valorizzato alcun elemento da cui poter desumere che le armi utilizzate dai rapinatori fossero vere. Effettivamente la Corte d'appello di Bologna non ha fornito risposta in ordine a detta doglianza, avanzata con i motivi d'appello. il reato alla data odierna è però prescritto con conseguente declaratoria di prescrizione ed eliminazione della relativa pena pari ad anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa. Declaratoria di prescrizione che va applicata con effetto estensivo al coimputato [OSCURATO:PERSONA] il cui ricorso, che non ha investito il reato di cui al capo B) deve essere dichiarato inammissibili. Il reato di cui al capo B) considerate le sospensioni non era infatti prescritto alla data della sentenza di appello. L'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce però la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente ([OSCURATO:PERSONA]. N. 10223 del 2013 Rv. 254640 - 01, N. 16158 del 2019 Rv. 275403 - 01; N. 189 del 2020 Rv. 277814 - 02) La sentenza deve pertanto essere annullata nei confronti di tutti i ricorrenti limitatamente al reato sub B) perché estinto per prescrizione ed eliminata la relativa pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa. Devono essere dichiarati inammissibili nel resto i ricorsi P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti limitatamente al reato sub B) perché il reato è estinto per prescrizione e, per l'effetto, elimina la relativa pena di anni uno di reclusione ed euro 300