CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10843/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 20 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 21 ottobre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di estorsione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva contestata, è manifestamente infondato poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 - 01); considerato che, nel caso di specie, il giudice d'appello ha sottolineato come il precedente per violazione della normativa in materia di stupefacenti testimoniasse una maggiore pericolosità ed una accentuata propensione al crimine del prevenuto, incompatibile con l'accoglimento della richiesta avanzata dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] P