CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 01531/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 220 legge fall., commesso il 12 marzo 2013. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: il primo in punto di configurabilità del reato; il secondo e il terzo in punto di trattamento sanzionatorio. Con successiva memoria ex art. 121 cod. proc. pen., il difensore dell'imputato ha illustrato la fondatezza dei motivi proposti. 3. Il ricorso non è inammissibile, quantomeno in relazione al secondo e terzo motivo di ricorso, dato che è meramente apparente la motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di entità della pena. Va rilevato, allora, che in data 12 settembre 2020 è decorso del termine di prescrizione del reato. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]