Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 42790/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 372, cod. pen..

Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, in punto di: 1) esclusione dell'esimente di cui all'art. 384, cod. pen.; 2) sussistenza del reato, per non aver egli reso dichiarazioni difformi da quanto effettivamente percepito.

La sua difesa ha depositato altresì memoria scritta, insistendo per l'accoglimento di entrambi i motivi di ricorso.

2. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.

2.1. Il primo è manifestamente infondato.

Al di là della correttezza e pertinenza o meno del richiamo effettuato alla sentenza di primo grado, i giudici d'appello hanno esplicitato le ragioni per le quali non si sarebbe potuto ravvisare, per il Turturici, alcun nocumento per la sua libertà e gli argomenti difensivi di confutazione non hanno alcun pregio.

Va ricordato, infatti, che l'art. 384, cit., richiede che detto nocumento sia grave (e certo non è tale un'eventuale incriminazione per ingiuria, benché all'epoca non ancora depenalizzata) ed inevitabile, se non attraverso la commissione del reato: ma, se egli avesse riferito, conformemente al vero, del coinvolgimento del proprio amico D'Amico nella rissa, non necessariamente se ne sarebbe desunto anche il suo concorso nelle lesioni da quegli provocate a tale Segreto.

2.2. Il secondo, prim'ancora che fondato su una rilettura dei dati probatori, non consentita al giudice di legittimità, è generico.

Il ricorso, infatti, s'impegna a dimostrare soltanto che Turturici non avrebbe visto D'Amico sferrare il pugno a Segreto, quando la falsità della sua deposizione risiede nell'aver egli affermato che D'Amico non solo si era tenuto in disparte dalla lite, ma addirittura, al momento dell'accendersi della rissa, si era totalmente allontanato da quel luogo: circostanza - secondo quanto si legge in sentenza - smentita da tutti i testimoni oculari, e che il ricorso prova ad eludere, con una interpretazione delle sue dichiarazioni totalmente illogica ed in contrasto con il loro significato palese.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 372, cod. pen.. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, in punto di: 1) esclusione dell'esimente di cui all'art. 384, cod. pen.; 2) sussistenza del reato, per non aver egli reso dichiarazioni difformi da quanto effettivamente percepito. La sua difesa ha depositato altresì memoria scritta, insistendo per l'accoglimento di entrambi i motivi di ricorso. 2. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili. 2.1. Il primo è manifestamente infondato. Al di là della correttezza e pertinenza o meno del richiamo effettuato alla sentenza di primo grado, i giudici d'appello hanno esplicitato le ragioni per le quali non si sarebbe potuto ravvisare, per il Turturici, alcun nocumento per la sua libertà e gli argomenti difensivi di confutazione non hanno alcun pregio. Va ricordato, infatti, che l'art. 384, cit., richiede che detto nocumento sia grave (e certo non è tale un'eventuale incriminazione per ingiuria, benché all'epoca non ancora depenalizzata) ed inevitabile, se non attraverso la commissione del reato: ma, se egli avesse riferito, conformemente al vero, del coinvolgimento del proprio amico D'Amico nella rissa, non necessariamente se ne sarebbe desunto anche il suo concorso nelle lesioni da quegli provocate a tale Segreto. 2.2. Il secondo, prim'ancora che fondato su una rilettura dei dati probatori, non consentita al giudice di legittimità, è generico. Il ricorso, infatti, s'impegna a dimostrare soltanto che Turturici non avrebbe visto D'Amico sferrare il pugno a Segreto, quando la falsità della sua deposizione risiede nell'aver egli affermato che D'Amico non solo si era tenuto in disparte dalla lite, ma addirittura, al momento dell'accendersi della rissa, si era totalmente allontanato da quel luogo: circostanza - secondo quanto si legge in sentenza - smentita da tutti i testimoni oculari, e che il ricorso prova ad eludere, con una interpretazione delle sue dichiarazioni totalmente illogica ed in contrasto con il loro significato palese. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re est
Sentenza Cassazione n. 42790/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris