Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 51420/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa inaudita altera parte, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale che [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato in ordine al reclamo dallo stesso opposto avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile detto reclamo perché mancante della sottoscrizione del proponente.

Ha osservato il Tribunale che l'istanza di correzione dell'errore materiale è inammissibile in quanto manifestamente infondata, essendo onere della parte depositare il reclamo sottoscritto.

Inoltre, alla stregua dell'esegesi di legittimità, non può darsi luogo alla correzione dell'errore materiale quando essa si risolva nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta.

2. Avverso tale ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 127 e 130 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di sorveglianza ha omesso l'instaurazione del contraddittorio, in violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. 2.2.

Ulteriore violazione di legge processuale con riferimento all'art. 130 cod. proc. pen., per avere il giudice erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di correzione dell'errore materiale.

Nel ricorso si riporta la raffigura- zione della Pec del 9/2/2023, ore 11.14, inviata dal difensore dello Scaglione, da cui evincere l'allegazione del reclamo sottoscritto digitalmente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto, nei seguenti termini.

1.1. Preliminarmente, la situazione procedimentale deve ricondursi nel paradigma delle impugnazioni, nel senso che l'istanza di correzione deve essere piuttosto qualificata come ricorso per cassazione, risultando tempestivamente presentata rispetto al termine per impugnare l'originario decreto di inammissibilità del Magistrato di sorveglianza del 16/3/2023, che aveva rilevato l'assenza della sottoscrizione del reclamo, ed essendo per l'appunto diretta a contestare tale circostanza.

Invero, deve farsi applicazione del principio di conservazione degli atti, al quale si ispira la regola stabilita dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, sicché trova applicazione anche con riferimento all'istanza e impropriamente qualificata di correzione di errore materiale ai sensi dell'art.130 cod. proc. pen. (in termini: Sez. 3, n. 48032 del 25/10/2019, P., Rv. 278013; Sez. 2, n. 39117 del 16/09/2003, Monterosso, Rv. 227258; Sez.

U, Ordinanza n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 - 01).

1.2. Da ciò discende, anzitutto, l'annullamento senza rinvio disposto con il secondo provvedimento - quello del Tribunale di sorveglianza, che ha omesso di qualificare correttamente l'atto sottoposto al suo vaglio ed è risultato reiterativo della inammissibilità pronunciata con il primo - in quanto la mancata qualificazione ha precluso il diretto esame da parte di questa Corte dell'atto medesimo, da qualificarsi come ricorso per cassazione e, quindi, da delibarsi nella presente sede.

Trascorrendo, quindi, all'esame del primo provvedimento, ossia decreto di inammissibilità del reclamo adottato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, la doglianza proposta avverso tale atto deve essere accolta per la dirimente ragione che la suddetta Autorità giudiziaria non poteva assumere tale determinazione con decreto inaudita altera parte, modalità non consentita in secondo grado, poiché il reclamo deve essere esaminato dal collegio nel contraddittorio delle parti: deve, in questa direzione, riaffermarsi il principio di diritto secondo cui il reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza è riconducibile al genus delle impugnazioni, sicché la dichiarazione di inammissibilità, anche ove ricorra una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896 - 01) L'annullamento di tale decreto va pronunciata con rinvio in modo che, nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di sorveglianza verifichi se il reclamo abbia o meno i requisiti di forma necessari e, in caso affermativo, valuti il merito o, in caso negativo, replichi l'inammissibilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 31.05.2023 e, qualificata come ricorso per cassazione l'istanza di correzione proposta il 16.03.2023 avverso il decreto emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania il 16.03.2023, annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Così deciso il 14 dicemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa inaudita altera parte, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale che [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato in ordine al reclamo dallo stesso opposto avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile detto reclamo perché mancante della sottoscrizione del proponente. Ha osservato il Tribunale che l'istanza di correzione dell'errore materiale è inammissibile in quanto manifestamente infondata, essendo onere della parte depositare il reclamo sottoscritto. Inoltre, alla stregua dell'esegesi di legittimità, non può darsi luogo alla correzione dell'errore materiale quando essa si risolva nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta. 2. Avverso tale ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 127 e 130 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di sorveglianza ha omesso l'instaurazione del contraddittorio, in violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. 2.2. Ulteriore violazione di legge processuale con riferimento all'art. 130 cod. proc. pen., per avere il giudice erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di correzione dell'errore materiale. Nel ricorso si riporta la raffigura- zione della Pec del 9/2/2023, ore 11.14, inviata dal difensore dello Scaglione, da cui evincere l'allegazione del reclamo sottoscritto digitalmente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, nei seguenti termini. 1.1. Preliminarmente, la situazione procedimentale deve ricondursi nel paradigma delle impugnazioni, nel senso che l'istanza di correzione deve essere piuttosto qualificata come ricorso per cassazione, risultando tempestivamente presentata rispetto al termine per impugnare l'originario decreto di inammissibilità del Magistrato di sorveglianza del 16/3/2023, che aveva rilevato l'assenza della sottoscrizione del reclamo, ed essendo per l'appunto diretta a contestare tale circostanza. Invero, deve farsi applicazione del principio di conservazione degli atti, al quale si ispira la regola stabilita dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, sicché trova applicazione anche con riferimento all'istanza e impropriamente qualificata di correzione di errore materiale ai sensi dell'art.130 cod. proc. pen. (in termini: Sez. 3, n. 48032 del 25/10/2019, P., Rv. 278013; Sez. 2, n. 39117 del 16/09/2003, Monterosso, Rv. 227258; Sez. U, Ordinanza n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 - 01). 1.2. Da ciò discende, anzitutto, l'annullamento senza rinvio disposto con il secondo provvedimento - quello del Tribunale di sorveglianza, che ha omesso di qualificare correttamente l'atto sottoposto al suo vaglio ed è risultato reiterativo della inammissibilità pronunciata con il primo - in quanto la mancata qualificazione ha precluso il diretto esame da parte di questa Corte dell'atto medesimo, da qualificarsi come ricorso per cassazione e, quindi, da delibarsi nella presente sede. Trascorrendo, quindi, all'esame del primo provvedimento, ossia decreto di inammissibilità del reclamo adottato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, la doglianza proposta avverso tale atto deve essere accolta per la dirimente ragione che la suddetta Autorità giudiziaria non poteva assumere tale determinazione con decreto inaudita altera parte, modalità non consentita in secondo grado, poiché il reclamo deve essere esaminato dal collegio nel contraddittorio delle parti: deve, in questa direzione, riaffermarsi il principio di diritto secondo cui il reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza è riconducibile al genus delle impugnazioni, sicché la dichiarazione di inammissibilità, anche ove ricorra una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896 - 01) L'annullamento di tale decreto va pronunciata con rinvio in modo che, nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di sorveglianza verifichi se il reclamo abbia o meno i requisiti di forma necessari e, in caso affermativo, valuti il merito o, in caso negativo, replichi l'inammissibilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 31.05.2023 e, qualificata come ricorso per cassazione l'istanza di correzione proposta il 16.03.2023 avverso il decreto emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania il 16.03.2023, annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso il 14 dicemb
Decreto Cassazione n. 51420/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris