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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33184/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., indicata in rubrica, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili, afferenti alla mancanza di motivazione in punto di responsabilità e alla pena applicata nella misura corrispondente all'accordo delle parti, e, dunque, su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio.

La pena convenuta, infatti, non è inficiata da illegalità, nozione che va limitata ai casi in cui la pena ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato ovvero quando la misura di pena applicata si risolva, surrettiziamente, in un cumulo materiale di pene.

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso I'll luglio 2024 SEZ;Z:'STETTi--

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., indicata in rubrica, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili, afferenti alla mancanza di motivazione in punto di responsabilità e alla pena applicata nella misura corrispondente all'accordo delle parti, e, dunque, su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio. La pena convenuta, infatti, non è inficiata da illegalità, nozione che va limitata ai casi in cui la pena ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato ovvero quando la misura di pena applicata si risolva, surrettiziamente, in un cumulo materiale di pene. Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll luglio 2024 SEZ;Z:'STETTi--
Sentenza Cassazione n. 33184/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris