CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 29982/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22829-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, via Cairoli 8 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] GITTO , rappresentata e difesa dall’AvvocatoGiacomo [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] PELLICANÒ; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Titolo giudiziale - In particolare, decreto ingiuntivo - Nullità/inesistenza della notificazione - Rimedi esperibili R.G.N.22829/2022 Cron. Rep. Ud.03/07/2024 Adunanza camerale Avversola sentenza n. 474/2022 d ella Corte d ’ appello di Palermo , depositata il 23/03/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 474/22 , del 23 marzo 2022 , della Corte d ’ appello di Palermo , che – nel respingerne il gravame avverso la sentenza n. 292 / 19 del Tribunale diSciacca – ha confermato il rigetto dell ’ opposizione ex art. 614 cod. proc. civ. proposto avverso l’esecuzione intrapresa dalla [OSCURATO:PERSONA], società cooperativa agricola (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”). 2. Riferisce, in punto di fatto, l ’ odiern a ricorrente di essersi opposta al precetto intimatole dalla [OSCURATO:PERSONA], in forza di titolo giudiziale costituito da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sciacca, opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta sul rilievo che la notifica del provvedimento monitorio dovesse considerarsi “inesistente”, in quanto avvenuta a mani di [OSCURATO:PERSONA], presso l’abitazione del di lei padre, [OSCURATO:PERSONA], erroneamente indicato quale legale rappresentante della predetta società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. La proposta opposizione – dopo che l ’ istanza di sospensione ex art. 62 4 cod. proc. civ. , inizialmente respinta dal giudice dell’esecuzione, veniva accolta in sede di reclamo– veniva , però, rigettata dal Tribunale saccense. A tale esito, esso perveniva osservando che l ’ opponente non avrebbe provato che il luogo ove era stata rinvenuta [OSCURATO:PERSONA] non fosse la sede della società,destinataria della notifica.Esperito gravame, il giudice d’appello lo rigettava, rilevando che, in difetto della proposizione di querela di falso, la società opponente non avrebbe superato la presunzione secondo cui, qualora dalla relazione di notificazione risulti la presenza di una persona nella sede –legale o effettiva – della società destinataria della notificazione, deve ritenersi sussistente piena prova, ex art.2700 cod. civ., che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica medesima. 3. Avverso la sentenza della Corte panormita ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], sulla base –come detto – di un unico motiv o . 3.1. Essodenuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 cod. civ. e 145 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente attribuito piena efficacia probatoria alla relata di notificazione redatta dall ’ ufficiale giudiziario in calce al predetto decreto ingiuntivo. Si assume, infatti, che l’efficacia probatoria privilegiata di cui all’art. 2700 cod. civ. risulta limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni dal medesimo raccolte , senza implicare l ’ intrinseca veridicità di esse, che andava verificata senza necessità, per l’opponente, di ricorrere alla querela di falso. La Corte territoriale, piuttosto, avrebbe dovuto valutare complessivamente le prove offerte dall ’ odierna ricorrente (in particolare , la visura della Camera di Commercio della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] e il certificato storico di residenza di [OSCURATO:PERSONA] ), tramite le quali si assume essere stato dimostrato che il luogo di notific a del decreto ingiuntivo non era affatto la sede legale della società destinataria, bensì la residenza privata di [OSCURATO:PERSONA] .4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.Entrambe le parti ha nno presentato memori a . 7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 8. Ilricorso è inammissibile . 8.1. Il solo motivo proposto, infatti, non è utilmente scrutinabile, atteso che l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. non costituiva il rimedio da esperire nel caso di specie. Invero, dal momento che il vizio di notificazione del provvedimento costituente il titolo giudiziale della presente esecuzione integra un’ipotesi nullità, e non di inesistenza, del procedimento notificatorio (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916, Rv. 640603-01), trova applicazione il principio secondo cui, “in tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l’ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile il rimedio dell’opposizione all’esecuzione a norma dell’art. 615 cod. p roc . c iv .; nel secondo caso, invece, quello dell’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma”(da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 18 maggio 2020, n. 9050, Rv. 657739-01). Invero, “ l ’ inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale”– qual è quella che ricorre nella specie –“nella categoria della nullità” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 26 maggio 2023, n. 14692, Rv. 667981-01). 8.2. Del resto, come premesso, nell’esaminare il presente ricorso non si può prescindere da quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 14916 del 2016, cit.), i cui “dicta”in materia di invalidità della notificazione del ricorso per cassazione presentano valenza, evidentemente, generale, riferibile alla notificazione di tutti gliatti processuali. Ed invero, il [OSCURATO:PERSONA],muovendo dal rilievo che , “ in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della «inesistenza»”, ha sottolineato la necessità, per l’interprete, di “ ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione”.Su tali basi, dunque, si è affermato “che l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto”. Siffatti elementi sono stati, in particolare, identificati: “a) nell’attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l’attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita”. Per contro, restano esclusi “ i casi in cui l ’ atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”. Orbene, “la presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell’atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l’attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge”. Su tali basi, pertanto, le Sezioni Unite hanno ritenuto “superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del «collegamento» (o del « riferimento » ) tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza”– esse precisano – “ ricade, in base all’insieme delle considerazioni fin qui svolte, nell’ambito della nullità”.Nella specie, dunque, la dedotta assenza di alcuna relazione tra il luogo di esecuzione della notificazione (la supposta residenza privata di [OSCURATO:PERSONA]) e la società destinataria della stessa integrava, come detto, un’ipotesi di nullità, e non già di inesistenza del procedimento notificatorio: invero, nella stessa prospettazione delle parti l’indirizzo in cui la notificazione ha avuto luogo corrispondeva a quello della sede sociale della destinataria, benché, se non altro in tesi, in diversa unità immobiliare. 9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 10. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando l a società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. rifondere, a lla [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa agricola, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 5 . 5 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente , al competente ufficio di merito, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma