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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35285/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 2 322 / 201 5 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma in via S. [OSCURATO:PERSONA] n. 1; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 2322/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona della procuratrice Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via degli Scipioni n. 267, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA – sede di Milanon. 3197 / 1 4 depositat a il 1 6 / 6 /201 4 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 luglio 202 2 , tenutasi mediante collegamento da remoto; Rilevato che: Con cartella di pagamenton. 068 2012 01932211 56, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (d’ora in avanti, anche “l’agente della riscossione” ) chiese il pagamento di tributi (Irpef, addizionale Irpef comunale e regionale) con relativi interessi e sanzioniasseritamente dovuti per gli anni 2004 e 2005.

L’atto sarebbe stato notificato incompleto e lacunoso.

Esso fu impugnato dal Gratani (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’agente della riscossione.

La C.T.P. adìta dichiarò inammissibile il ricorso per tardività.

La C.T.R. dichiarò inammissibile l’appelloconfermando, in motivazione, la intempestività del ricorso dichiarata dal primo giudice e rilevando l’omessa notifica dell’appello all’Agenzia delle Entrate.

Contro la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, articolati in vari profili. r.g. n. 2322/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione hanno depositato un controricorso.

L’agente della riscossione ha depositato una memoria in vista dell’adunanza camerale, ex art. 380bis.1. c.p.c.

Considerato che: 1.Con il primoprofilo del primo motivo, rubricato “ Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

Nullità della sentenza e del procedimento.

Litisconsorzio necessario processuale .

Erronea sanzione di inammissibilità dell’appello –Omessa integrazione del contraddittorio”, il contribuente censura la sentenza di appello per aver dichiarato inammissibile il gravame senza concedere il termine per l’estensione del contraddittorio all’Agenzia delle Entrate.

1.2. Con il secondo profilo del primo motivo, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione degli artt. 14 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 331 c.p.c. –Artt. 3, 24, 101 comma 2, 111 Cost.”, il contribuente censura la sentenza di appello per non aver rilevato la scindibilità o l’inscindibilità della causa di primo grado, omettendo gli adempimenti conseguenti e pronunciando ingiustamente l’inammissibilità del gravame.

1.3. Con il terzo profilodel primo motivo, rubricato “ Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. –Violazione o falsa applicazione dell’art. 156 comma 1 c.p.c. in relazione all’art. 53 comma 2 d.lgs. n. 546/1992 – Assenza di sanzione (art. 53 cit.) – Errata inammissibilità del gravame – Ius receptum: principio di tassatività delle inammissibilità– Violazione artt. 3, 24, 97, 70, 76-77, 101 comma 2, 111 Cost.”, il contribuente censura la sentenza di appello perché l’omessa notifica del gravame all’Agenzia r.g. n. 2322/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entratenon avrebbe potuto produrre la nullità dell’appello, che è una sanzione applicabile solo nei casi previsti dalla legge.

1.4. Con il quarto profilo del primo motivo, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.– Violazione o falsa applicazione degli artt. 101 comma 2 e 183 comma 4 c.p.c., artt. 14 comma 2 d.lgs. n. 546/1992 e 331 c.p.c., artt. 3, 24, 97, 70, 76, 77, 101 comma 2, 111 Cost. –Pronuncia “a sorpresa” – Mancato contraddittorio ” , il contribuente censura la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per mancata notifica dell’impugnazionea tutte le parti del giudizio di primo grado senza aver prima sollecitato il contraddittorio sul punto.

1.5. Con il quinto profilo del primo motivo, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. –Violazione o falsa applicazione degli artt. 14 del d.lgs. n. 546/1992, anche in relazione all’art. 84 comma 2 disp. att. c.p.c., 101 comma 2, 156 e 183 comma 4c.p.c., 331 c.p.c., 3, 24, 97, 70, 76, 77, 101 comma 2, 111 Cost.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto del fatto che l’Agenzia delle Entrate ha comunque partecipato alla discussione del giudizio di appello, così sanando qualsiasi vizio derivante dall’omessa notificazione del gravame.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione dell’art. 21 comma 1 d.lgs. n. 546/1992, artt. 153, 326-327 c.p.c., 112, 132 disp. att. c.p.c., art. 2935 c.c. anche in relazione all’art. 115 comma 1 c.p.c.– Art. 1 L. n. 742/1969 –Art. 5, 7, 10 L. n. 212/2000 – Artt. 26 d.P.R. n. 602 /1973, 60 d.P.R. n. 600/1973, 137c.p.c. e 3 L. n. 890/1982 – Art. 45 d.lgs. n. 112/1999 –Art. 3 L. n. 241/1990 – Artt. 3, 24, 97, 70, 76, 77, 101 comma 2 , 111 Cost. – Artt. 125 e 480 comma 4 c.p.c. e dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973”, il contribuente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha confermato la dichiarazione di inammissibilità per tardività del ricorso di primo grado da parte della C.T.P. r.g. n. 2322/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il contribuente che gli sarebbe stato notificato un atto incompleto, sicché non sarebbe nemmeno esistito l’atto oggetto di impugnazione.

La incompletezza della cartella di pagamento impugnatanon sarebbe mai stata oggetto di contestazione nei giudizi di merito da parte dell’agente della riscossione, che non avrebbe nemmeno prodotto in giudizio l’atto completo.

La decorrenza del termine per impugnare un atto tributario presupporrebbe la piena conoscenza dello stesso da parte del contribuente, conoscenza che egli nel caso di specie non avrebbe potuto avere a causa dell’incompletezza dell’atto.

La conoscenza dell’atto il contribuente l’avrebbe avuta solo il 19/9/2012, non il 10/9/2012, come ha affermato la C.T.R., che peraltro non avrebbe fatto alcuna verifica della regolarità del procedimento notificatorio: la cartella impugnata in prime cure era stata notificata a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento direttamente dall’agentedella riscossione, che non si sarebbe avvalso dei soggetti di cui all’art. 26, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 602 del 1973.

Non vi sarebbe stata la compilazione di una rituale relata di notifica.

Non si sarebbe verificata alcuna sanatoria della notificazione ex art.156 c.p.c., essendosi in presenza di un atto stragiudiziale.

La C.T.R., inoltre, avrebbe anche computato male il termine per l’impugnazione, in quanto avrebbe computato quale dies a quo il primo giorno successivo al periodo feriale (1° a gosto/15 settembre 2012) , nonostante che questo fosse un giorno festivo.

Il giudice di appello, inoltre, non avrebbe esaminato la richiesta di rimessione in termini fatta dal contribuentea fronte della notificazione di un atto lacunoso; non sarebbe stato rispettato l’obbligo di r.g. n. 2322/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] indicazione del responsabile del procedimento notificatorio, che non avrebbe sottoscritto la cartella di pagamento.

La C.T.R., dunque, avrebbe errato nel ritenere valida una cartella di pagamentopriva di sottoscrizione da parte del funzionario competente.

3. Con il terzo motivo, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. –Art. 324-325 c.p.c.”, il contribuentededuce che la sentenza n. 136/45/13 pronunciata dalla C.T.R. avrebbe annullato l’avviso di accertamento posto a base della cartella di pagamento impugnata in prime cure, che pertanto ne sarebbe rimasta travolta.

4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. –Violazione o falsa applicazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 25, comma 1, lett.

C) del d.P.R. n. 602/1973 – Prescrizione/Decadenza”, il contribuente deduce che si sarebbe verificata la prescrizione del credito d’imposta e che la cartella di pagamento sarebbe stata notificata oltre il termine di decadenza previsto dalla legge.

5. Occorre esaminare in primis, per ragioni di ordine logico, il secondo motivo di ricorso, in quanto investe la conferma, da parte della C.T.R., della dichiarazione di inammissibilità per tardività del ricorso di primo grado: a tutela del principio della ragionevole durata del processo, infatti, il detto motivo assume valore pregiudiziale anche rispetto al primo, visto che sarebbe inutile rimettere la causa al giudice di appello per vizi attinenti all’integrazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado, se il ricorso di prime cure sia stato comunque tardivo (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 10839 del 18/04/2019, Rv. 653636 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501 -01). 5.1.Il secondo motivo di ricorso è infondato.

La cartella di pagamento non può essere considerata inesistente se essa sia incompleta in quanto mancante di alcune pagine. r.g. n. 2322/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] qualora manchi degli elementi essenziali di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602/73, infatti, la cartella di pagamento, riconoscibile comunque come tale, è nulla, e la nullità non esclude l’onere tempestivo di impugnazione in capo al contribuente.

Orbene, nel caso di specie, il contribuente non si lamenta di non aver potuto riconoscere la cartella di pagamento notificatagli come atto recante una pretesa tributariainviatogli dall’agente della riscossione.

Egli, in realtà, si duole di non essere stato messo nelle condizioni, vista l’incompletezza dell’atto notificatogli, di comprendere le motivazioni dell’atto; senonché l’atto non motivato o non congruamente motivato è nullo, e tale nullità deve essere fatta valere in giudizio proponendo ricorso nel termine di decadenza previsto dalla legge (arg. ex Cass., Sez. 5, n. 10860/2021).

L’affermazione secondo la quale il contribuente avrebbe ricevuto la notifica della cartella di pagamentonon il 10/9/2012, come ha ritenuto la C.T.R., ma il 19/9/2012 è rimasta a livello di mera deduzione, non specificamente argomentata e sostenuta.

Quanto all’invio diretto della raccomandata postale con avviso di ricevimento, contenente la cartella di pagamento contestata, se ne deve escludere la nullità o, amaggior ragione, l’inesistenza (cfr. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019 , Rv. 653680 – 01 ; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018 , Rv. 651834 - 01).

E’, inoltre, infondatala doglianza del contribuente relativa al computo dei termini condotto dalla C.T.R. per giungere alla conclusione della tardività del ricorso di primo grado.

Egli, infatti, nel caso, come quello che qui viene in rilievo, di notifica dell’atto in pendenza del periodo feriale, intenderebbe escludere dal computo del termine per l’impugnazione in primo grado della cartella di pagamento non solo il primo giorno successivo alla fine del periodo r.g. n. 2322/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] feriale ( in applicazione del principio dies a quo non computatur , cf r., ex multis, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19874 del 14/11/2012 , Rv. 624148 - 01 ) , ma anche , qualora festiv i , i giorn i successiv i al primo giornodopo la fine del periodo feriale, in contrasto con l’interpretazione che delle regole per il computo dei termini processuali dà questa Suprema Corte (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 6679 del 30/03/2005 , Rv. 581705 -01).

Gli altri profili del secondo motivo di ricorso, che fanno valere vizi formali della cartella di pagamento e la decadenza dalla potestà esattiva,nonché i motivi primo, terzo e quarto, restano assorbiti dal rigetto dei profili, testé esaminati,del secondo motivo di ricorso .

In particolare, l’assorbimento del terzo motivo di ricorso non esclude che il contribuente possaproporre le opposizioni consentite dall’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973contro gli atti esecutivi fondati su cartelle di pagamento travolte dall’annullamento giurisdizionale degli avvisi di accertamento a monte (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 21801 del 29/08/2019, Rv. 654827 -01).

6. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

6.1. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in euro novecento per onorari, oltre alle spese prenotate a debito, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ed in euro millecentosessantaper onorari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva, cpae ad euro duecento di esborsi. r.g. n. 2322/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 2 322 / 201 5 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma in via S. [OSCURATO:PERSONA] n. 1; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 2322/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona della procuratrice Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via degli Scipioni n. 267, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. LOMBARDIA – sede di Milanon. 3197 / 1 4 depositat a il 1 6 / 6 /201 4 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 luglio 202 2 , tenutasi mediante collegamento da remoto; Rilevato che: Con cartella di pagamenton. 068 2012 01932211 56, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (d’ora in avanti, anche “l’agente della riscossione” ) chiese il pagamento di tributi (Irpef, addizionale Irpef comunale e regionale) con relativi interessi e sanzioniasseritamente dovuti per gli anni 2004 e 2005. L’atto sarebbe stato notificato incompleto e lacunoso. Esso fu impugnato dal Gratani (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’agente della riscossione. La C.T.P. adìta dichiarò inammissibile il ricorso per tardività. La C.T.R. dichiarò inammissibile l’appelloconfermando, in motivazione, la intempestività del ricorso dichiarata dal primo giudice e rilevando l’omessa notifica dell’appello all’Agenzia delle Entrate. Contro la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, articolati in vari profili. r.g. n. 2322/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione hanno depositato un controricorso. L’agente della riscossione ha depositato una memoria in vista dell’adunanza camerale, ex art. 380bis.1. c.p.c. Considerato che: 1.Con il primoprofilo del primo motivo, rubricato “ Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza e del procedimento. Litisconsorzio necessario processuale . Erronea sanzione di inammissibilità dell’appello –Omessa integrazione del contraddittorio”, il contribuente censura la sentenza di appello per aver dichiarato inammissibile il gravame senza concedere il termine per l’estensione del contraddittorio all’Agenzia delle Entrate. 1.2. Con il secondo profilo del primo motivo, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione degli artt. 14 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 331 c.p.c. –Artt. 3, 24, 101 comma 2, 111 Cost.”, il contribuente censura la sentenza di appello per non aver rilevato la scindibilità o l’inscindibilità della causa di primo grado, omettendo gli adempimenti conseguenti e pronunciando ingiustamente l’inammissibilità del gravame. 1.3. Con il terzo profilodel primo motivo, rubricato “ Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. –Violazione o falsa applicazione dell’art. 156 comma 1 c.p.c. in relazione all’art. 53 comma 2 d.lgs. n. 546/1992 – Assenza di sanzione (art. 53 cit.) – Errata inammissibilità del gravame – Ius receptum: principio di tassatività delle inammissibilità– Violazione artt. 3, 24, 97, 70, 76-77, 101 comma 2, 111 Cost.”, il contribuente censura la sentenza di appello perché l’omessa notifica del gravame all’Agenzia r.g. n. 2322/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entratenon avrebbe potuto produrre la nullità dell’appello, che è una sanzione applicabile solo nei casi previsti dalla legge. 1.4. Con il quarto profilo del primo motivo, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.– Violazione o falsa applicazione degli artt. 101 comma 2 e 183 comma 4 c.p.c., artt. 14 comma 2 d.lgs. n. 546/1992 e 331 c.p.c., artt. 3, 24, 97, 70, 76, 77, 101 comma 2, 111 Cost. –Pronuncia “a sorpresa” – Mancato contraddittorio ” , il contribuente censura la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per mancata notifica dell’impugnazionea tutte le parti del giudizio di primo grado senza aver prima sollecitato il contraddittorio sul punto. 1.5. Con il quinto profilo del primo motivo, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. –Violazione o falsa applicazione degli artt. 14 del d.lgs. n. 546/1992, anche in relazione all’art. 84 comma 2 disp. att. c.p.c., 101 comma 2, 156 e 183 comma 4c.p.c., 331 c.p.c., 3, 24, 97, 70, 76, 77, 101 comma 2, 111 Cost.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto del fatto che l’Agenzia delle Entrate ha comunque partecipato alla discussione del giudizio di appello, così sanando qualsiasi vizio derivante dall’omessa notificazione del gravame. 2. Con il secondo motivo, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione dell’art. 21 comma 1 d.lgs. n. 546/1992, artt. 153, 326-327 c.p.c., 112, 132 disp. att. c.p.c., art. 2935 c.c. anche in relazione all’art. 115 comma 1 c.p.c.– Art. 1 L. n. 742/1969 –Art. 5, 7, 10 L. n. 212/2000 – Artt. 26 d.P.R. n. 602 /1973, 60 d.P.R. n. 600/1973, 137c.p.c. e 3 L. n. 890/1982 – Art. 45 d.lgs. n. 112/1999 –Art. 3 L. n. 241/1990 – Artt. 3, 24, 97, 70, 76, 77, 101 comma 2 , 111 Cost. – Artt. 125 e 480 comma 4 c.p.c. e dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973”, il contribuente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha confermato la dichiarazione di inammissibilità per tardività del ricorso di primo grado da parte della C.T.P. r.g. n. 2322/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il contribuente che gli sarebbe stato notificato un atto incompleto, sicché non sarebbe nemmeno esistito l’atto oggetto di impugnazione. La incompletezza della cartella di pagamento impugnatanon sarebbe mai stata oggetto di contestazione nei giudizi di merito da parte dell’agente della riscossione, che non avrebbe nemmeno prodotto in giudizio l’atto completo. La decorrenza del termine per impugnare un atto tributario presupporrebbe la piena conoscenza dello stesso da parte del contribuente, conoscenza che egli nel caso di specie non avrebbe potuto avere a causa dell’incompletezza dell’atto. La conoscenza dell’atto il contribuente l’avrebbe avuta solo il 19/9/2012, non il 10/9/2012, come ha affermato la C.T.R., che peraltro non avrebbe fatto alcuna verifica della regolarità del procedimento notificatorio: la cartella impugnata in prime cure era stata notificata a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento direttamente dall’agentedella riscossione, che non si sarebbe avvalso dei soggetti di cui all’art. 26, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 602 del 1973. Non vi sarebbe stata la compilazione di una rituale relata di notifica. Non si sarebbe verificata alcuna sanatoria della notificazione ex art.156 c.p.c., essendosi in presenza di un atto stragiudiziale. La C.T.R., inoltre, avrebbe anche computato male il termine per l’impugnazione, in quanto avrebbe computato quale dies a quo il primo giorno successivo al periodo feriale (1° a gosto/15 settembre 2012) , nonostante che questo fosse un giorno festivo. Il giudice di appello, inoltre, non avrebbe esaminato la richiesta di rimessione in termini fatta dal contribuentea fronte della notificazione di un atto lacunoso; non sarebbe stato rispettato l’obbligo di r.g. n. 2322/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] indicazione del responsabile del procedimento notificatorio, che non avrebbe sottoscritto la cartella di pagamento. La C.T.R., dunque, avrebbe errato nel ritenere valida una cartella di pagamentopriva di sottoscrizione da parte del funzionario competente. 3. Con il terzo motivo, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. –Art. 324-325 c.p.c.”, il contribuentededuce che la sentenza n. 136/45/13 pronunciata dalla C.T.R. avrebbe annullato l’avviso di accertamento posto a base della cartella di pagamento impugnata in prime cure, che pertanto ne sarebbe rimasta travolta. 4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. –Violazione o falsa applicazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 25, comma 1, lett. C) del d.P.R. n. 602/1973 – Prescrizione/Decadenza”, il contribuente deduce che si sarebbe verificata la prescrizione del credito d’imposta e che la cartella di pagamento sarebbe stata notificata oltre il termine di decadenza previsto dalla legge. 5. Occorre esaminare in primis, per ragioni di ordine logico, il secondo motivo di ricorso, in quanto investe la conferma, da parte della C.T.R., della dichiarazione di inammissibilità per tardività del ricorso di primo grado: a tutela del principio della ragionevole durata del processo, infatti, il detto motivo assume valore pregiudiziale anche rispetto al primo, visto che sarebbe inutile rimettere la causa al giudice di appello per vizi attinenti all’integrazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado, se il ricorso di prime cure sia stato comunque tardivo (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 10839 del 18/04/2019, Rv. 653636 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501 -01). 5.1.Il secondo motivo di ricorso è infondato. La cartella di pagamento non può essere considerata inesistente se essa sia incompleta in quanto mancante di alcune pagine. r.g. n. 2322/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] qualora manchi degli elementi essenziali di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602/73, infatti, la cartella di pagamento, riconoscibile comunque come tale, è nulla, e la nullità non esclude l’onere tempestivo di impugnazione in capo al contribuente. Orbene, nel caso di specie, il contribuente non si lamenta di non aver potuto riconoscere la cartella di pagamento notificatagli come atto recante una pretesa tributariainviatogli dall’agente della riscossione. Egli, in realtà, si duole di non essere stato messo nelle condizioni, vista l’incompletezza dell’atto notificatogli, di comprendere le motivazioni dell’atto; senonché l’atto non motivato o non congruamente motivato è nullo, e tale nullità deve essere fatta valere in giudizio proponendo ricorso nel termine di decadenza previsto dalla legge (arg. ex Cass., Sez. 5, n. 10860/2021). L’affermazione secondo la quale il contribuente avrebbe ricevuto la notifica della cartella di pagamentonon il 10/9/2012, come ha ritenuto la C.T.R., ma il 19/9/2012 è rimasta a livello di mera deduzione, non specificamente argomentata e sostenuta. Quanto all’invio diretto della raccomandata postale con avviso di ricevimento, contenente la cartella di pagamento contestata, se ne deve escludere la nullità o, amaggior ragione, l’inesistenza (cfr. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019 , Rv. 653680 – 01 ; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018 , Rv. 651834 - 01). E’, inoltre, infondatala doglianza del contribuente relativa al computo dei termini condotto dalla C.T.R. per giungere alla conclusione della tardività del ricorso di primo grado. Egli, infatti, nel caso, come quello che qui viene in rilievo, di notifica dell’atto in pendenza del periodo feriale, intenderebbe escludere dal computo del termine per l’impugnazione in primo grado della cartella di pagamento non solo il primo giorno successivo alla fine del periodo r.g. n. 2322/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] feriale ( in applicazione del principio dies a quo non computatur , cf r., ex multis, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19874 del 14/11/2012 , Rv. 624148 - 01 ) , ma anche , qualora festiv i , i giorn i successiv i al primo giornodopo la fine del periodo feriale, in contrasto con l’interpretazione che delle regole per il computo dei termini processuali dà questa Suprema Corte (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 6679 del 30/03/2005 , Rv. 581705 -01). Gli altri profili del secondo motivo di ricorso, che fanno valere vizi formali della cartella di pagamento e la decadenza dalla potestà esattiva,nonché i motivi primo, terzo e quarto, restano assorbiti dal rigetto dei profili, testé esaminati,del secondo motivo di ricorso . In particolare, l’assorbimento del terzo motivo di ricorso non esclude che il contribuente possaproporre le opposizioni consentite dall’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973contro gli atti esecutivi fondati su cartelle di pagamento travolte dall’annullamento giurisdizionale degli avvisi di accertamento a monte (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 21801 del 29/08/2019, Rv. 654827 -01). 6. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. 6.1. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in euro novecento per onorari, oltre alle spese prenotate a debito, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ed in euro millecentosessantaper onorari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva, cpae ad euro duecento di esborsi. r.g. n. 2322/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del rico
Sentenza Cassazione n. 35285/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris